Sentenza 11 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 11/12/2002, n. 17615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17615 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA17615 / 02 IN NOME D L PO LO ITALIANG LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE Aziania difese det forser Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: FA діловно рочки senvo - Presidente R.G.N. 4481/00 Dott. Franco PONTORIERI Cron. 41466 - Consigliere RIGGIODott. Ugo Rep. 4692 Consigliere - Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere - Ud.06/06/02 Dott. Giovanni SETTIMJ Rel. Consigliere Dott. Umberto GOLDONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AC SA OM, in giudizio di persona ex art. 86 cpc, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 43, my. presso lo studio dell'avvocato CESARE MASSIMO BIANCA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
Autammina RIZZONE LUCCA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato CORRADO LIRE 1500 ROMANO, difeso dall'avvocato GIANLUIGI GENTILE, giusta CANCELLERIA delega in atti;
2002 A controricorrente 8564859 898 avverso la sentenza n. 18/00 del Tribunale di NICOSIA, 8564860 انت -1- depositata il 28/01/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/02 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore му Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri motivi. Remissione per la fase di merito al Giudice di merito. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 8.1.98, AC IR RI chiedeva al Pretore di Nicosia di essere reintegrato nel possesso di un immobile del quale era stato spogliato a seguito del comportamento illegittimo di CC ZZ. Esponeva, infatti, a sostegno della sua domanda di essere comproprietario, unitamente al ZZ, di un suolo edificabile sito in Nicosia alla via Roma n.23 costituente un relitto di un vano terraneo, demolito in dipendenza degli eventi tellurici dell'ottobre del 1967 - gennaio 1998 e di avere esercitato il possesso esclusivo su tale area dal 29 settembre 1997 e sino alla data di presentazione del ricorso, parcheggiandovi la propria autovettura e му consentendo che terzi parcheggiassero la loro o, anche, consentendo che i dipendenti del negozio di abbigliamento ubicato a pochi metri dall'area de qua la utilizzassero per le operazioni di carico e scarico di merci. Si doleva del fatto che il ZZ avesse compiuto atto di spoglio, o quanto meno di turbativa del suo esclusivo possesso, in quanto aveva impedito a degli operai che stavano seguendo dei lavori edili sull'area per conto di esso istante di procedere nella loro attività, e, inoltre, aveva parcheggiato la sua macchina, impedendo in tal modo l'uso del suolo. Si costituiva CC ZZ, chiedendo il rigetto della richiesta tutela sommaria, eccependo che l'area in questione era stata posseduta da entrambe le parti quali comproprietarie del suolo. Il Pretore, svolta la fase sommaria, riteneva che si trattasse di compossesso e rigettava il ricorso dell'IR condannandolo alle spese del giudizio. Avverso il suddetto provvedimento, proponeva reclamo al Collegio l'IR, sostenendo una erronea interpretazione dei fatti da parte del Pretore ed una erronea valutazione delle risultanze fornite dagli informatori le quali, a dire del reclamante, conducevano tutte a ritenere fondata la sussistenza di un possesso esclusivo dell'istante. Resisteva il ZZ. Il Collegio, rilevato che il pretore non aveva fissato la fase per la trattazione del merito possessorio, e che pertanto il suo provvedimento aveva natura di sentenza, con ordinanza del 3.6.98 convertiva il reclamo in appello, invitando le parti a precisare le loro conclusioni ex art.352 cpc. In conseguenza di ciò - del fatto cioè che si fosse in presenza di una fase a : cognizione piena ammetteva in appello la prova testimoniale richiesta dalle parti, derivando tale necessità dal bisogno di sentire le persone indicate nella qualità di testi e non solo come informatori. Con sentenza in data 11/28.1.2000, il Tribunale di Nicosia rigettava му l'appello e regolava le spese. Si osservava che correttamente il reclamo dell'IR stato convertito in re appello. Dalla compiuta istruttoria svolta in grado d'appello era emersa una situazione di compossesso dell'area di risulta di cui è causa, in virtù della quale entrambe le parti contendenti esercitavano indivisamente il proprio potere di fatto sulla res comune. In sostanza, entrambi i comproprietari (sulla comproprietà del bene non vi è contestazione, pende infatti giudizio divisorio tra le parti avente ad oggetto l'area in questione) possedevano l'area. Da tanto si desumeva che entrambe le parti in causa avevano uso paritario della cosa, tant'è che sia l'uno che l'altro autorizzavano terzi ad un uso limitato della cosa (parcheggio occasionale delle autovetture), concorrente con il potere di fatto dell'altro proprietario, ma nessun dato induceva a 2 ritenere che fosse mai stato posto in essere un atto di spoglio da parte del ZZ. Entrambi usavano la cosa comune, ed entrambi si sentivano in diritto di concedere a terzi (estrinsecazione questa della volontà di tollerare l'ingerenza altrui) l'uso occasionale dell'area, ma a nessuna testimonianza poteva essere ancorata alcuna turbativa da parte del ZZ il quale, infatti, non aveva impedito o ristretto il godimento della cosa spettante indivisamente ad entrambi i compossessori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, AC IR RI, che ha anche presentato memoria;
resiste con controricorso CC NO ZZ. Motivi della decisione лу Con il primo motivo il ricorrente lamenta falsa ed erronea applicazione dell'art. 669 terdecies in relazione agli artt.669 septies, comma 2°, e octies cpc, nonché mancanza assoluta e contraddittorietà di motivazione su punti decisivi della controversia e nullità della sentenza ex art.360, nn.3 e 5 cpc. Avrebbe errato il Tribunale, investito da reclamo avverso l'ordinanza pretorile nella fase interdittale, qualificando il provvedimento reclamato come sentenza in ragione della mancata fissazione del termine entro cui instaurare il giudizio possessorio di merito e della pronuncia sulle spese delle fase interdittale. Per vero, alla mancata fissazione del predetto termine ovvierebbe il disposto dell'art. 669 octies, 2° comma;
quindi non era legittimo attribuire natura di sentenza al provvedimento impugnato in ragione della carenza di tale adempimento, né la condanna alle spese relative alla fase interdittale costituiva ragione in tal senso, atteso che l'art. 669 septies, 2° comma, cpc prevederebbe espressamente che il giudice sia tenuto a provvedere definitivamente al riguardo. 3 Con la pronuncia adottata il Tribunale avrebbe così privato il ricorrente del giudizio possessorio di merito davanti al Pretore. Il secondo motivo lamenta falsa ed erronea applicazione dell'art. 189 in relazione all'art.359 cpc, con riferimento all'ordinanza collegiale 5.2.1999 di ammissione della prova per testi e nullità delle deposizioni rese dai testi escussi NO RA e IO BE;
mancanza assoluta e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia, nonché nullità della sentenza ex art.360, nn.3 e 5 cpc. Con il terzo motivo (falsa ed erronea applicazione dell'art. 244 in relazione all'art. 245 cpc con riferimento alla mancata ammissione a teste di ET IA, OR CI e IO RE, nonché mancanza assoluta e contraddittorietà della motivazione su punti decisivi della controversia e му nullità della sentenza ex art.360, nn.3 e 5 cpc) ci si duole della mancata ammissione in particolare del teste IA, che avrebbe potuto riferire su circostanze determinanti. Il quarto motivo (falsa ed erronea ricostruzione delle risultanze delle prove escusse con i testi IO QU e OR MI;
mancanza assoluta e contraddittorietà su punti decisivi della controversia e nullità della sentenza ex art.360, nn.3 e 5 cpc) lamenta sostanzialmente che il Tribunale avrebbe mal valutato le risultanze del testimoniale escusso, e si ritorna sulla mancata ammissione dei testi richiesti (CI e RE). Venendo ad esaminare singolarmente le riferite doglianze, deve rilevarsi quanto segue. 11 primo motivo si basa sostanzialmente su di una lettura del combinato disposto degli artt. 669 terdecies, 669 septies, 2° c., e 669 octies cpc. Ad avviso del ricorrente, il Pretore non avrebbe inteso definire il giudizio con la pronunzia dell'ordinanza poi portata all'esame del giudice dell'appello e ciò in quanto non doveva considerarsi significativo al 4 : riguardo né la pronuncia sulle spese (siccome prevista dall'art. 669 codice di rito) né la mancata fissazione del termine per l'instaurazione del giudizio di merito (in quanto a tale eventualità ovvia l'art.666 octies cpc). Viene invocata sia la violazione di legge (art. 360, n.3 cpc) che il difetto di motivazione (art.360, n.5 cpc) nonché, genericamente, nullità della sentenza (presumibilmente di secondo grado). La dedotta violazione di legge non sussiste;
per vero bene il Tribunale, basandosi sulla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui le due fasi in cui si articola il procedimento possessorio, non essendo legate da un nesso di successione necessaria, ben possono essere unificate con il conseguente carattere definitivo del provvedimento stesso (cons. نس Cass.28.10.1994, n.8896; Cass. 5.9.1998, n.8838), ha ritenuto conseguentemente e legittimamente, di poter giudicare in grado di appello, di talchè non sussiste alcuna nullità della sentenza impugnata. Né ha fondamento il riferimento al vizio di motivazione;
per vero, il Tribunale, argomentando sui due elementi della mancata fissazione del termine per l'inizio del giudizio di merito e della pronuncia sulle spese, ha correttamente valutato come definitivo il provvedimento del pretore. I riferimenti agli artt. 669 septies e octies cpc sono inconferenti, in quanto sin troppo chiaramente legati ad ipotesi specifiche che non ricorrono nel caso di specie. Il primo motivo deve essere pertanto respinto. Con il secondo mezzo si deduce una doglianza di natura processuale che, per la sua natura, doveva essere sollevata immediatamente;
ciò non è stato fatto (nell'intero procedimento di secondo grado non si è mai sollevata la questione su cui si basa il motivo in esame) e pertanto la doglianza risulta, in questa sede, inammissibile. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Si attesta l'iscrizione a ruolo press l'Agenzia delle Entrate di Roma 211.03/04/13 aln. 13/1016. (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002) IL FUNZIONARIO Il terzo ed il quarto motivo possono essere esaminati congiuntamente, atteso che propongono questioni afferenti all'ammissione di testi ed alla valutazione delle risultanze della prova testimoniale accolta. Per ciò che attiene alla mancata ammissione del teste IA, va rilevato che il giudizio, anche implicito espresso dal giudice del merito in ordine alla superfluità della prova testimoniale dedotta da una parte non è censurabile in sede di legittimità, ove lo stesso giudice abbia, con ragionamento logico e corretto, ritenuto di aver già raggiunto in base all'istruzione probatoria esperita, la sufficienza degli elementi necessari alla motivazione 8cfr. Cass. 27.7.1993, n.8396). Quanto poi alla pretesa erroneità della ricostruzione delle risultanze delle prove risultanti dall'escussione dei testi QU e MI, è evidente che la valenza delle risultanze probatorie risulta nei poteri discrezionali del بمليقيه giudice del merito, il quale non incontra altro limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cons. Cass. 14.4.1984, n.3498). Per ciò che concerne la mancata ammissione dei testi CI e RE valgono le considerazioni svolte in precedenza. Il ricorso va pertanto respinto;
sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese relative al presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, il 6.6.2002 Il President Миллерво ні Il Consigliere estensore IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatalla D'Anna DEPOSITATO IN CANCELLERMA 11 DIC 2002 IL CANCELLIERECTRoms 6