Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2006, n. 21445
CASS
Sentenza 10 aprile 2006

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Massime1

Nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi primo e sesto, c.d.s., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.

Commentario1

  • 1Incidente obbliga a fermarsi (Cass. 23931/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2019

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2006, n. 21445
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21445
Data del deposito : 10 aprile 2006

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