Sentenza 10 aprile 2006
Massime • 1
Nel reato di "fuga", previsto dall'art. 189, commi primo e sesto, c.d.s., il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza.
Commentario • 1
- 1. Incidente obbliga a fermarsi (Cass. 23931/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 7 luglio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/04/2006, n. 21445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21445 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 10/04/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 558
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 030335/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON LO, N. IL 18/01/1949;
avverso SENTENZA del 13/05/2004 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso.
udito il difensore Avv. Pagotti Claudio Maria, del Foro di Torino. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza della Corte di appello di Torino in data 13 maggio 2004 è stata confermata quella del Tribunale di Pinerolo che ha condannato NI DA a 20 giorni di reclusione, convertiti in L.
1.500.000 di multa, per il reato di cui all'art. 189 C.d.S., commi 1 e 6, fatto commesso il 29.1.2000.
Ricorre per Cassazione l'imputato e a sostegno del ricorso deduce:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per errata applicazione dell'art. 189 C.d.S, commi 1 e 6 in quanto, nell'affermare la sua responsabilità, si è trascurato di tenere conto del fatto che si tratta di un reato doloso (Cass. 16 febbraio 2000 n. 5164 e 18 maggio 2001 n. 20151) in cui il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente ma anche il danno alle persone, mentre è irrilevante un eventuale comportamento colposo dell'imputato; nel caso di specie, era emerso pacificamente che a seguito dell'incidente l'imputato si era fermato e, senza uscire dall'abitacolo, aveva verificato l'entità delle lesioni subite dai coniugi NO;
si era poi allontanato in preda all'agitazione ed all'affanno; i NO non erano riversi sul parabrezza, non perdevano sangue, avevano un atteggiamento contrariato per l'incidente subito senza manifestare sofferenze;
in tale situazione la affermazione di responsabilità sarebbe dunque avvenuta, secondo il ricorrente, a titolo di colpa e non già con l'accertamento del necessario dolo;
la fuga del NI non avrebbe dovuto essere punita per la mancanza di consapevolezza da parte dell'imputato di tutti gli elementi costitutivi del reato: per di più il colpo di frusta subito dalla parte offesa era difficilmente riconoscibile;
2) totale assenza di motivazione sul secondo motivo di ricorso in ordine al quale la corte di appello si è limitata ad affermare che "il secondo motivo attiene a valutazioni contenute nella sentenza impugnata che questo Giudice non ritiene di dovere esaminare e che quindi non entrano a far parte del thema decidendum"; 3) mancanza di motivazione sul punto riguardante la determinazione della pena. Il ricorso non merita accoglimento risultando infondati o manifestamente infondati i motivi proposti.
Va premesso che le argomentazioni svolte risultano inammissibili nella misura in cui propongono a questa Corte la valutazione di circostanze di fatto ulteriori o differenti da quanto risulta dalla sentenza impugnata, che accerta pacificamente i fatti nel senso che l'automezzo della persona offesa, fermo di sera ad un semaforo, venne tamponato con tanta violenza da quello del NI da essere mandato a battere, a sua volta, contro quello fermo innanzi ad esso;
il NI ha ammesso di essersi dato alla fuga;
ha però sostenuto di averlo fatto, nell'agitazione conseguente all'incidente, ma solo dopo essersi accertato con un'occhiata che le persone che occupavano il mezzo tamponato non avevano riportato danni;
venne poi accertato a carico del guidatore dell'auto tamponata il "colpo della strega"; hanno altresì ritenuto entrambi i giudici di merito che per le condizioni in cui si sono svolti i fatti (era ormai sera avanzata e si era fuori città con scarsa illuminazione, lo stesso NI ha ammesso di aver dato un'"occhiata" alla macchina investita e di aver verificato che entrambi gli occupanti erano regolarmente seduti all'interno dell'abitacolo) vi fossero elementi sufficienti per ritenere l'elemento soggettivo del contestato reato, almeno nella forma del dolo eventuale. Il ricorso va dunque esaminato nella parte in cui - richiamandosi alla giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto la natura dolosa del reato ed ha rilevato come il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone, che non costituisce una condizione di punibilità, sostanzialmente imputabile a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che la sostituzione di una fattispecie dolosa ad una colposa sarebbe poco razionale laddove si ritenesse che la seconda è punita indipendentemente dalla consapevolezza da parte dell'agente di tutti gli elementi della stessa, e quindi anche delle conseguenze derivate dall'incidente stesso (Cass. Sez. IV 16.2.2000 n. 5164 rv. 216470; Cass. Sez. IV 30.1.2001 n. 5164, White rv. 219837) - contesta la valutazione circa l'elemento soggettivo del reato sostenendo, in particolare, che non si è tenuto conto che il dolo deve investire anche il danno alle persone.
Il motivo è infondato.
Ed invero questa Corte ha di recente precisato (sez. IV 10.1.2003 n. 8103, Fariello rv. 223966) che il dolo del reato in questione può sussistere anche nella forma del dolo eventuale, esprimendo il principio che di seguito si riporta "Nel reato di fuga, previsto dall'art. 189 C.d.S., commi 6 e 7, il dolo deve investire non solo l'evento dell'incidente, ma anche il danno alle persone e, conseguentemente, la necessità del soccorso, che non costituisce una condizione di punibilità; tuttavia, la consapevolezza che la persona coinvolta nell'incidente ha bisogno di soccorso può sussistere anche sotto il profilo del dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all'elemento volitivo, ma che può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso l'esistenza".
Puntuale risulta al riguardo la motivazione offerta dai giudici di merito che hanno ritenuto che chi - come il NI - provoca un tamponamento di una certa violenza, non può non rendersi conto che il fatto può comportare lesioni agli occupanti della vettura investita, quanto meno il c.d. colpo della strega (effettivamente riscontrato), lesioni non accertabili con una fugace occhiata all'interno della macchina investita;
ed hanno ritenuto che tale comportamento costituisca appunto il dolo del contestato reato. Del tutto generico risulta il secondo motivo di ricorso, con il quale si fa cenno a questioni che la Corte di appello ha ritenuto ininfluenti ai fini del decidere.
Parimenti inammissibile è la censura circa il presunto vizio di motivazione della sentenza con riferimento alla misura della pena inflitta, atteso che con l'appello si era sollecitato soltanto una riduzione del trattamento sanzionatorio senza indicare specifici argomenti a sostegno di tale richiesta.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2006