Sentenza 18 ottobre 2017
Massime • 1
Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine, poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione, e perché non può essere escluso, in via presuntiva, un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nei casi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo.
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- 1. Restituzione nel termine: la negligenza del difensore non basta, l’imputato deve vigilare (Cass. Pen. n.32547/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 ottobre 2025
Massima di diritto La Seconda Sezione, in tema di restituzione nel termine per impugnare, ha affermato che il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia nell'incarico di proporre ricorso non integra caso fortuito o forza maggiore idonei a giustificare la restituzione nel termine, poiché rientra nella sfera di controllo dell'imputato, il quale è tenuto a vigilare sull'attività difensiva e ad attivarsi tempestivamente per il deposito dell'impugnazione. Non costituisce forza maggiore neppure l'abbandono della difesa fiduciaria o la negligenza professionale del legale, ove l'interessato, con l'ordinaria diligenza, avrebbe potuto acquisire conoscenza della sentenza e nominare un …
Leggi di più… - 2. In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienzaDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2021
In materia di restituzione nel termine, la condotta del difensore prontamente reperibile nominato in udienza, – in sostituzione del difensore di ufficio – che, in violazione degli obblighi di diligenza, abbia omesso di informare il difensore di ufficio assente circa lo sviluppo del processo e la pronuncia della sentenza e non abbia presentato tempestiva impugnazione in qualità di sostituto, non può essere considerata ipotesi di caso fortuito, nè di forza maggiore Cassazione penale, sez. I, 27 novembre 2020 (ud. 27 novembre 2020, dep. 21 dicembre 2020), n. 36821 (Presidente Tardi, Relatore Aprile) (Ricorso rigettato) Il fatto La Corte d'appello di Napoli rigettava le istanze avanzate …
Leggi di più… - 3. Nullità post riforma della contumacia: rescissione non incidente di esecuzione (Cass. 20705/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2020
Con l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato; rimedio, quest'ultimo, esperibile ove, tra l'altro, il giudice abbia errato nel disporre la prosecuzione del giudizio ritenendo l'assenza, quando invece avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento. In sede di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione medesima, non potendo egli attribuire rilievo alle nullità eventualmente …
Leggi di più… - 4. Impugnazione tardiva: la negligenza del difensore giustifica la rimessione in termini?Accesso limitatoRiccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/10/2017, n. 55106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 55106 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2017 |
Testo completo
55106-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 18/10/2017 ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente Sent. n. sez. 1621/2017 CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE EUGENIA SERRAQ N.29287/2017 UGO BELLINI DANIELE CENCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC RI nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 22/12/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. MARIO PINELLI, che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22 dicembre 2016 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la condanna emessa dal Tribunale di Treviso nei confronti di VI AN, imputato del reato di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.2 cod. pen. commesso in Treviso il 31 gennaio 2015. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza in data 4 maggio 2017; la discussione di tale ricorso è stata fissata per la data odierna.
2. AN VI propone, con atto depositato il 14 giugno 2017, istanza di correzione di errore materiale della sentenza impugnata ed eventuale istanza di restituzione in termini per l'impugnazione deducendo la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo della sentenza depositata con riguardo al termine per il deposito della motivazione. In particolare, nella copia della sentenza rilasciata al difensore dalla cancelleria risultava che la Corte di Appello si fosse riservata 90 giorni per il deposito della sentenza, mentre nel dispositivo letto in udienza tale termine era indicato in 30 giorni. Il difensore ha formulato istanza di rimessione in termini deducendo di non aver potuto rispettare il termine per l'impugnazione per caso fortuito o forza maggiore.
4. Il Procuratore generale, in persona del dott. Mario Pinelli, ha concluso per rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va premessa la manifesta infondatezza dell'istanza di correzione dell'errore materiale asseritamente contenuto nel dispositivo letto in udienza, posto che è consolidato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il principio per cui, in caso di difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione, il procedimento di correzione dell'errore materiale concerne il secondo dispositivo (Sez. 6, n. 18372 del 28/03/2017, Giugovaz, Rv. 26985201; Sez. 5, n. 17696 del 18/02/2009, Martucci, Rv. 24361501).
3. Con riguardo all'istanza di restituzione in termini, a fronte di due isolate pronunce della giurisprudenza di legittimità (Sez.2, n.31680 del 14/07/2011, Lan, Rv. 25074701; Sez. 6, n.35149 del 26/06/2009, A., Rv.24487101) secondo cui sarebbe da ritenersi illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in 2 termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, si contrappone il consolidato e risalente orientamento, che il Collegio condivide e fa proprio, secondo il quale il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non sia idoneo ad integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini - poiché consiste in una falsa rappresentazione della realtà, superabile mediante la normale diligenza ed attenzione. Né può essere esclusa, in via presuntiva, la sussistenza di un onere dell'assistito di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito, nelle ipotesi in cui il controllo sull'adempimento defensionale non sia impedito al comune cittadino da un complesso quadro normativo (Sez.2, n.16066 del 02/04/2015, Costica, Rv. 26376101; Sez.4, n.20655 del 14/03/2012, Ferioli, Rv.25407201; Sez.5, n.43277 del 06/07/2011, Mangano, Rv. 25169501; Sez. 2, n. 48243 del 11/11/2003, La Spina, Rv. 22708501; Sez. 5, n. 626 del 01/02/2000, Bettili, Rv. 21549001).
4. Giova, inoltre, richiamare la giurisprudenza della Grande Camera della Corte EDU, quale la sentenza ER c/ Italia del 18 ottobre 2006, secondo cui lo Stato non è tenuto a svolgere un'attività di supplenza per colmare le eventuali mancanze della parte o della difesa, nonché la sentenza IM c/ Italia del 2 settembre 2004, per la quale è onere dell'imputato prendere contatto con il difensore per essere messo a conoscenza degli sviluppi processuali ed il fatto che l'imputato se ne disinteressi equivale ad una rinuncia ad esercitare i suoi diritti processuali. Non bisogna, infatti, sovrapporre all'ipotesi regolata dall'art. 175, comma 1, cod. proc.pen., qui in esame, la diversa ed autonoma ipotesi in cui la parte non abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento da impugnare (Corte EDU 14 dicembre 2006, Ay Ali c/ Italia: «Il rilievo della preclusione (...) è disciplinato dall'articolo 175, comma 2, cod. proc.pen. e si propone di ovviare alla mancanza di conoscenza effettiva [del giudizio] da parte dell'imputato, quando quest'ultima non è il risultato di comportamento intenzionale (doloso), la cui possibile esistenza deve essere debitamente motivata dal giudice. Ne consegue che questa ipotesi è autonoma rispetto alla disposizione generale di cui all'articolo 175, comma 1, cod. proc.pen., che è, tuttavia, subordinata alla prova 3 di un impedimento a causa di forza maggiore (caso fortuito o forza maggiore)>> [traduzione non ufficiale]).
5. La peculiarità del caso in esame risiede nella presenza in udienza, al momento in cui si è data lettura del dispositivo, di un sostituto del difensore di fiducia che, nel comunicare l'esito dell'udienza, ha tralasciato di indicare il termine fissato dalla Corte di Appello per deposito della motivazione. Giova rimarcare che la sentenza è stata depositata il 16 gennaio 2017 e notificata all'imputato il 18 gennaio 2017, ma che il sostituto del difensore era presente in udienza ed era, pertanto, in grado di fornire l'informazione utile a rilevare la difformità tra i due atti processuali. Si richiama il principio ripetutamente espresso dalla giurisprudenza di legittimità a mente del quale «L'indicazione del termine per il deposito della motivazione, rilevante al fine della determinazione della decorrenza del termine per impugnare, deve essere contenuta nel dispositivo letto in udienza, ma non è necessario che sia riportata anche nel testo della sentenza dopo la redazione della motivazione» (Sez.3, n. 42452 del 07/05/2015, Del Rosario, Rv. 26550001; Sez. 1, n. 40282 del 06/06/2013, Sirignano, Rv. 25781801).
6. Alla pronuncia di rigetto del ricorso, che si impone, segue a norma dell'art.616 cod. proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso il 18 ottobre 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Rocco Marco Blaiotta Eugenia Serrao Велой Depositata in Cancelleria 11 DIC. 2017 Oggi, Il Funzionario iniziario M OF CA S M E R P Patrizia Corta THOR 4