Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2000, n. 626
CASS
Sentenza 1 febbraio 2000

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Massime1

Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione in termini. L'ipotesi dell'errore, o di omissione causata da errore, ai fini della restituzione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen., non può infatti essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione.

Commentario1

  • 1Impugnazione tardiva: la negligenza del difensore giustifica la rimessione in termini?Accesso limitato
    Riccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2000, n. 626
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 626
Data del deposito : 1 febbraio 2000

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