Sentenza 1 febbraio 2000
Massime • 1
Il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione in termini. L'ipotesi dell'errore, o di omissione causata da errore, ai fini della restituzione in termini di cui all'art. 175 cod. proc. pen., non può infatti essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione.
Commentario • 1
- 1. Impugnazione tardiva: la negligenza del difensore giustifica la rimessione in termini?Accesso limitatoRiccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 17 settembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2000, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe CONSOLI Presidente del 01/02/2000
1. Dott. Francesco PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
2. " Carlo COGNETTI " N.626
3. " Giuseppe SICA " REGISTRO GENERALE
4. " Vittorio EBNER " N.37885/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da TI AN, nato a [...] il [...], avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Venezia in data 8.7.1999;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Cognetti;
Lette le conclusioni del P.M. con le quali chiede il rigetto del ricorso;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza in data 8.7.1999, la Corte d'Appello di Venezia ha rigettato l'istanza avanzata da TI AN diretta ad ottenere la restituzione in termine per proporre appello avverso la sentenza del Tribunale di Verona in data 9.7.1998 che lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta fraudolenta, sul rilievo che la mancata presentazione di tempestivo appello per errore del difensore non poteva essere qualificato come causa di forza maggiore.
Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il TI, il quale denuncia violazione dell'art. 175 c.p.p. ed illogicità della motivazione, assumendo che nella specie non si trattava di errore bensì di un omissione, ancorché determinato da un errore di diritto, da parte del difensore, di tale gravità da essere imprevedibile e impensabile e quindi idoneo a costituire caso fortuito.
Il ricorso non merita accoglimento.
Come correttamente rilevato dalla Corte d'Appello, che richiama la giurisprudenza di questa Suprema Corte sul punto, il mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, a qualsiasi causa ascrivibile, non è idoneo a realizzare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore, che legittimano la restituzione in termini (cfr. Cass., Sez. VI, 27.5.1994, Mazzei, RIV 199533). L'ipotesi dell'errore, o di omissione causata errore, ai fini della restituzione in termini di cui all'art.175 c.p.p., non può infatti essere assimilata alle ipotesi di caso fortuito e forza maggiore in quanto queste si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, mentre il primo, consistendo in una falsa rappresentazione della realtà, è vincibile mediante la normale diligenza ed attenzione.
Il ricorso, pertanto, in quanto infondato, deve essere respinto.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, il 1 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2000