Sentenza 14 luglio 2011
Massime • 1
È Illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso in quanto non era stata fornita la prova dell'"imprevedibile ignoranza" del difensore con riferimento ai termini per proporre appello, avendo egli curato anche gli interessi di altri due coimputati, per i quali risultava invece presentato rituale e tempestivo atto di appello).
Commentari • 2
- 1. Errore del difensore non legittima restituzione in termini (Cass. 18716/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 2 aprile 2023
Il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, non basta a configurare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 31 marzo – 5 maggio 2016, n. 18716 Presidente Paoloni – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il giorno 1 dicembre 2015, la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine presentata da S.A. per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Forlì in data 2 marzo 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 612, …
Leggi di più… - 2. Attestazione di deposito per il difensore è normale diligenza (Cass. 11440/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2011, n. 31680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31680 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 14/07/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GENTILE Domenico - Consigliere - N. 1475
Dott. CHINDEMI Domenico - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ARRIGO Cosimo - Consigliere - N. 10538/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LAN YUNHAI N. IL 20/09/1968;
avverso l'ordinanza n. 1927/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 05/11/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO CHINDEMI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Enrico Delehaye che chiede il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Fallaroncini Consiglia del foro di Nola che chiede l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA IN FATTO
La Corte di appello di Napoli, con ordinanza in data 5.11. 2010, rigettava la richiesta di remissione in termini per la proposizione dell'atto di appello avanzata dal difensore di Lan Yunhai, avente ad oggetto la sentenza emessa dal Tribunale di Nola, divenuta irrevocabile il 10/6/2009, con la quale il ricorrente è stato condannato alla pena di anni tre di reclusione per il reato di estorsione.
Proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato deducendo insufficienza, contraddittorietà della motivazione e violazione di legge con particolare riferimento agli artt. 24 e 11 Cost., non essendo mai stato nominato un interprete durante il giudizio e non essendo stata tradotta in lingua cinese la sentenza, a tutela della garanzia costituzionale del diritto di difesa e del giusto processo.
Evidenziava, inoltre la ricorrenza del caso fortuito dell'omessa impugnazione, ravvisarle nella condotta negligente e assolutamente imprevedibile del precedente difensore che non aveva proposto impugnazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
1) Con riferimento alla omessa notifica dell'estratto della sentenza in lingua cinese, la Corte territoriale ha rilevato come il ricorrente non risulti contumace, ma semplicemente assente, mancando alcun obbligo di notifica dell'estratto della sentenza, previsto solo in caso di imputato contumace. La disciplina dettata con l'art. 143 c.p.p., consente di affermare che le regole sulla nomina dell'interprete e sulla traduzione degli atti allo straniero alloglotta sono funzionali alla garanzia della corretta comprensione da parte sua di ciò che accade nel processo, sempre che lo straniero partecipi o intenda partecipare attivamente al processo e voglia comprendere ciò che in esso accade in modo da poter valutare personalmente le strategie processuali, immediate o no, che ritiene più opportune intraprendere e va riferita anche alla traduzione della sentenza che lo riguarda. La legge, infatti, assicura allo straniero il diritto di farsi assistere da un interprete gratuitamente "al fine di poter comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa". Formula che lascia intendere il diritto alla traduzione dell'atto dello straniero sempre che costui lo richieda.
In mancanza di una tale richiesta deve ritenersi che lo straniero non subisce alcuna lesione concreta dei suoi diritti per effetto della mancanza di traduzione della sentenza - che, pertanto, non deve essere eseguita - non rimanendo aggredito il vero nucleo della garanzia oggetto della tutela, che deve essere assicurata nei casi di effettività della lesione dell'interesse protetto. Peraltro il difensore, indipendentemente dalla traduzione, può compiere gli atti difensivi necessari nell'interesse dell'imputato oppure valutare le strategie processuali da seguire con l'assistito nella lingua che entrambi riterranno più opportuna: il difensore avrà modo di aggiornare il cliente sulla sua situazione processuale e di concordare le condotte da seguire;
ma, ancora una volta, si deve ribadire la mancanza di lesione funzionale del diritto dello straniero alloglotta di ottenere una traduzione della sentenza. Nel caso di specie è stato comunque assicurato il diritto del Lan al giusto processo, compresa la facoltà di impugnare le sentenze di merito attraverso il difensore. Il motivo di ricorso deve conclusivamente essere rigettato. 2) Anche il secondo motivo è infondato.
Un orientamento di questa Corte ritiene illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 c.p.p., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore (Sez. 6, Sentenza n. 35149 del 26/06/2009 Ud. (dep. 10/09/2009) Rv. 244871). Nella specie, tuttavia, non è stata fornita prova alcuna ne' della"imprevedibile ignoranza" del difensore con riferimento ai termini per proporre appello, in quanto lo stesso legale curava anche gli interessi di altri due coimputati per i quali risulta, invece, proposto rituale e tempestivo appello, deducendone, logicamente, la Corte territoriale che la mancata proposizione dell'atto di appello per il Lan sia dovuta a una scelta precisa dell'imputato, del proprio difensore o alla mancata comunicazione col proprio difensore alla quale tuttavia non può essere riconosciuta alcuna rilevanza ai fini della richiesta di remissione in termini. Conclusivamente il ricorso va rigettato
Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 luglio 2011. Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2011