Sentenza 26 giugno 2009
Massime • 1
È illegittimo il diniego della richiesta di restituzione in termini per la presentazione dei motivi di appello ex art. 175 cod. proc. pen., quando l'omesso adempimento dell'incarico di proporre impugnazione da parte del difensore di fiducia, non attivatosi contrariamente alle aspettative dell'imputato, sia stato determinato da una situazione di imprevedibile ignoranza della legge processuale penale, tale da configurare un'ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. (Fattispecie in cui l'imputato aveva reiteratamente presentato una dichiarazione di appello all'ufficio matricola della casa circondariale ove si trovava ristretto, riservando i motivi al difensore di fiducia che l'aveva assistito in primo grado).
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Il mancato o inesatto adempimento del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, non basta a configurare le ipotesi di caso fortuito o forza maggiore. Corte di Cassazione sez. VI Penale, sentenza 31 marzo – 5 maggio 2016, n. 18716 Presidente Paoloni – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il giorno 1 dicembre 2015, la Corte di appello di Bologna ha rigettato la richiesta di restituzione nel termine presentata da S.A. per proporre appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale monocratico di Forlì in data 2 marzo 2015, con la quale il medesimo è stato condannato alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione per i delitti di cui agli artt. 612, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/06/2009, n. 35149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35149 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2009 |
Testo completo
O S C U R A T A M 149 /09 Sentenza n.1361 Registro generale n. 30634 del 2007
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Udienza pubblica del 26 giugno 2009 (n. 15 del ruolo) SN
RE P UB BL I CA I TAL IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
A norma dell'art. 734 bis c.p. e dell'art. 52, comma Sezione sesta pena lg. n. 196 del 2003 è vietata la divulgazione delle generalità e di altri dati identificativi, anche relativi a terzi, dai quali può desumersi l'identità delle persone offese nei delitti relativi alla prostituzione e alla pornografia minorile e alla materia sessuale o può Composta dai Signori: desumersi l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato Presidente delle persone.Giovanni de Roberto
Consigliere Francesco Serpico
Francesco Ippolito Consigliere
Giovanni Conti Consigliere
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
A.A. n. a "omissis"
avverso la sentenza in data 27 novembre 2006 della Corte di appello di Genova
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale dott. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova dichiarava inammissibile, in quanto non corredato da motivi,
l'appello proposto personalmente avverso la da A.A. sentenza in data 1° febbraio 2000 del Tribunale di Genova con la quale egli era stato condannato alla pena di anni tre di reclusione perché responsabile del reato continuato di cui agli artt. 572 c.p.
(capo A: maltrattamenti in danno della figlia minore e della AN.
moglie E.F. in "omissis" fino all' "omissis" 582, 585, 577 comma secondo c.p. (capo B: lesioni personali volontariamente cagionate alla moglie;
in "omissis" il "omissis"
"omissis" 582, 585, 577 comma primo n. 1 c.p. (capo C: lesioni '
personali volontariamente cagionate alla figlia minore;
in "omissis" il "omissis"
Osservava la Corte di appello che la prospettazione da parte della difesa di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore che aveva impedito la presentazione dei motivi di impugnazione non era confortata da alcuna prova.
Ricorre personalmente per cassazione l'imputato, che denuncia l'erroneo mancato riconoscimento di una situazione di caso fortuito o di forza maggiore in relazione alla richiesta di rimessione in
175 termini per la presentazione dei motivi di appello ex art.
c.p.p., deducendo che tale omissione era dovuta al comportamento negligente del precedente difensore di fiducia, che, contrariamente a ogni sua aspettativa, non si era attivato;
situazione di mancata difesa, questa, che era stata puntualmente documentata nella richiesta di rimessione in termini e che avrebbe dovuto condurre all'accoglimento della richiesta stessa, alla luce dei novellati artt. 111 Cost. e 175 c.p.p. e della giurisprudenza della Corte
Europea dei Diritti dell'Uomo.
Diritto
Ad avviso della Corte il ricorso è fondato.
E' documentato in atti che 1 A. detenuto, presentò all'Ufficio Matricola della Casa Circondariale ove era ristretto, in due riprese, dichiarazione di appello riservando i motivi al difensore di fiducia avv. Vittorio Pagnotta, che l'aveva assistito in primo grado.
Più precisamente, una prima dichiarazione di appello, con riserva dei motivi al predetto difensore, venne proposta dall'imputato in data 4 novembre 1999, ritenendo egli, non comparso, che il giudizio di primo grado fosse stato in sua assenza definito in quella udienza;
e, successivamente, in data 7 febbraio
2000, dopo la udienza conclusiva del 1° febbraio, altra dichiarazione di appello, con analoga riserva dei motivi, venne proposta dallo stesso, che anche in questa occasione aveva rinunciato a comparire.
Il ricorrente sostiene che i motivi non vennero presentati per mancata attivazione del predetto difensore, presente anche nel giudizio di appello, che, da lui interpellato, aveva comunicato di ritenere che non fossero decorsi i termini di impugnazione, non O S C U R A T A essendo stato notificato l'avviso di deposito della sentenza; adempimento che però all'evidenza non doveva essere espletato, ai sensi dell'art. 585 comma 2, lett. c), c.p.p., dato che la sentenza venne depositata nei termini previsti dalla legge: infatti la sentenza, pronunciata il 1° febbraio 2000, venne depositata il 10 febbraio successivo, sicché dal quindicesimo giorno dalla data della pronuncia (v. art. 544 comma 2 c.p.p.) decorreva il termine di impugnazione, senza necessità di alcuna formalità di avviso di deposito.
Nella sentenza impugnata la Corte di appello, senza prendere posizione circa la configurabilità di una situazione di caso fortuito ° di forza maggiore, Osserva che "a fronte della prospettazione di una situazione di caso fortuito di forza maggiore, la difesa dell'imputato non è stata in grado di indicare о
alcuna prova".
Va tuttavia notato che nella richiesta di restituzione nel termine ex art. 175 c.p.p., 1'imputato aveva precisato le circostanze di fatto sopra indicate, in particolare sottolineando che la sua volontà di proporre gravame era ben nota all'avv.
Pagnotta, il quale, essendogli state chieste poi spiegazioni circa la mancata presentazione dell'atto di appello, gli aveva comunicato che il termine per impugnare non era decorso, non essendogli stato notificato l'avviso di deposito della sentenza di primo grado.
Queste circostanze avrebbero potuto essere verificate dalla
Corte di appello, nell'ambito dei poteri di cognizione connessi alla procedura di restituzione nel termine.
Esse, se sussistenti, integravano un caso di mancata assistenza difensiva, posto che, secondo le allegazioni di parte, la inerzia del difensore non derivava da una sua ragionata scelta processuale, ma da una ignoranza delle regole elementari in tema di decorrenza dei termini di impugnazione.
Nel caso di specie, dunque, la mancata proposizione dell'atto di appello non sarebbe stata l'effetto di incuria o negligenza professionale, che potendo di norma essere prevedibile, ricade processualmente sulla parte assistita (v. fra le altre, proprio in tema di restituzione nel termine, Cass., Sez. un., 11 aprile 2006,
De Pascalis;
Cass., Sez. III, 27 marzo 1969, Jagata;
Cass., Sez. I,
10 giugno 1968, Iaia;
Cass., Sez. V, 29 gennaio 1968, Malabotta); sempre in tesi, di una marchiana ignoranza di basilari regole ma, in tema di decorrenza dei termini di impugnazione, che qualsiasi abilitato alla professione legale, esercitante nel settore penale, deve conoscere;
sicché può dirsi che, se fossero veri i fatti esposti, l'imputato potrebbe non avere avuto alcuna possibilità di prevedere una simile radicale ignoranza della legge processuale penale da parte del professionista che aveva accettato il suo patrocinio e al quale egli aveva (reiteratamente) demandato la proposizione dell'atto di appello. O S C U R A T A
quella parte della condividersiNon può pertanto giurisprudenza secondo cui il mancato inesatto adempimento da
°
parte del difensore di fiducia dell'incarico di proporre impugnazione, qualsiasi causa ascrivibile", non è idoneo a "a realizzare l'ipotesi di caso fortuito O forza maggiore che legittimano la restituzione nel termine;
perché se è vero che incombe all'imputato l'onere di scegliere un difensore professionalmente valido e di vigilare sull'esatta osservanza dell'incarico conferito (Cass., Sez. II, 11 novembre 2003, Sulli;
Cass., Sez. I, 24 aprile 2001, Bekhit;
Cass., Sez. V, 1° febbraio
2000, Bettili), non può pretendersi che egli, nell'effettuare la scelta del difensore, verifichi previamente (senza peraltro possedere le relative cognizioni culturali) la sua padronanza di ordinarie regole di diritto che dovrebbero costituire il bagaglio tecnico di qualsiasi soggetto legittimato alla professione forense attraverso il superamento dell'esame di Stato.
La situazione rappresentata potrebbe così corrispondere alla ipotesi di caso fortuito, che, secondo la giurisprudenza, è integrata appunto da un dato della realtà imprevedibile che soverchia ogni possibilità di resistenza e di contrasto (v. per tutte Cass., Sez. un., ric. De Pascalis, cit.; nonché Corte Cost., sent. n. 101 del 1993).
Va poi osservato, che, secondo la giurisprudenza CEDU, il giudice nazionale ha il dovere di restaurare i diritti processuali fondamentali dell'imputato quando le carenze difensive siano manifeste e siano segnalate alla sua attenzione (v. sentenze 9 aprile 1984, Goddi C. Italia;
24 novembre 1993, Imbrioscia C.
Svizzera; 27 aprile 2006, Sannino c. Italia;
18 gennaio 2007, Hany
c. Italia); e al giudice nazionale è fatto obbligo di applicare e interpretare la norma interna in modo conforme alla CEDU, alla luce della giurisprudenza della Corte europea.
In conclusione, la Corte di appello si è sottratta al dovere di accertare se i fatti allegati fossero corrispondenti a verità e se essi integrassero una situazione di caso fortuito, tale da fondare la richiesta di restituzione nel termine per proporre appello. La sentenza impugnata va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova, che procederà a nuovo giudizio circa i presupposti della restituzione nel termine per impugnare avanzata dall'imputato, secondo i principi sopra esposti.
яя O S C U RA T A
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della
Corte di appello di Genova per nuovo giudizio.
Così deciso addì 26 giugno 2009.
I) Presidente Il Consigliere estensore
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DEPOSITATO IN CANCELLERIA!
oggi 10 SET 2009
IL CANCELLIERE 01 SUPER Lidia Scalia