Sentenza 28 marzo 2017
Massime • 1
La difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale. (Nella specie il dispositivo in calce alla motivazione indicava la conferma della sentenza di primo grado emessa nei confronti di altro imputato, mentre quello letto in udienza dichiarava l'estinzione per prescrizione di un reato, con conseguente riduzione della pena).
Commentario • 1
- 1. Art. 130 - Correzione di errori materialihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/03/2017, n. 18372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18372 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2017 |
Testo completo
1 8372-17 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.495 Giacomo PAni - Presidente - Massimo Ricciarelli -relatore- Villoni Orlando -U.P. 28/03/2017 R.G.N. 13623/16 De Amicis Gaetano D'Arcangelo Fabrizio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IU PA, nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 20/10/2015 della Corte di appello di Trieste visti gli atti, la sentenza impugnata e ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Massimo Ricciarelli;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale Agnello Rossi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste ha giudicato in grado di appello IU PA, riconosciuto dal Tribunale di Trieste in data 26/10/2012 colpevole dei reati di cui agli artt. 341-bis, 336, 56, 635, comma secondo, n. 3, 651 cod. pen e condannato, con le attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di mesi otto di reclusione previa riduzione ex art. 442 cod. pen. Nella motivazione della sentenza della Corte di appello, pronunciata il 20/10/2015, si dà atto della declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione sub d) e della riduzione della pena per gli altri reati a mesi sei di reclusione, con conferma del giudizio di equivalenza delle attenuanti alla contestata recidiva. Il dispositivo letto in udienza è coerente con il contenuto della motivazione. Ma il dispositivo in calce alla sentenza reca l'indicazione della conferma della sentenza del Tribunale di Trieste in data 4/3/2013, appellata da AN DA. Nelle more la Corte di appello di Trieste ha emesso provvedimento di correzione del dispositivo in calce alla sentenza, in senso conforme a quello letto in udienza.
2. Ha proposto ricorso il IU tramite il proprio difensore.
2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione dell'art. 546, comma 1, n. 3 cod. proc. pen., in quanto a fronte della motivazione, il dispositivo non dava conto della diminuzione della pena ed era riferito ad una sentenza diversa da quella impugnata.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La Corte non aveva inteso escludere la recidiva, avendo ritenuto attuale il giudizio di pericolosità sociale dell'imputato e irrilevante lo stato di dipendenza dall'alcool in assenza di documentazione medica e di relativa «compensazione». Ma l'alcolismo cronico assume rilievo ai fini del trattamento sanzionatorio e comunque nel caso di specie era rilevante l'esistenza di una patologia correlata all'abuso di alcool e l'impegno in un trattamento disintossicante, mentre la Corte non aveva valutato la documentazione medica acquisita in primo grado. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La circostanza che la sentenza rechi un dispositivo non coerente con la decisione e la motivazione non produce alcuna nullità, poiché il dispositivo letto in udienza è in realtà corrispondente al contenuto della motivazione, dovendosi dunque applicare il principio in forza del quale «la difformità tra dispositivo letto in udienza e dispositivo in calce alla motivazione non è causa di nullità della sentenza, che ricorre nei soli casi in cui difetti totalmente il dispositivo, ma, 2 prevalendo il dispositivo di udienza, detta difformità è sanabile mediante il procedimento di correzione dell'errore materiale» (Cass. Sez. 3, n. 125 del 19/11/2008, dep. nel 2009, Bassirou, rv. 242258; in senso conforme Cass. Sez. 6, n. 12308 del 3/3/2008, Bolognini, rv. 239329, secondo cui «l'omessa o incompleta trascrizione nell'originale della sentenza del dispositivo letto in pubblica udienza non integra la nullità di cui all'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen., trattandosi di una mera assenza grafica sanabile con la procedura di correzione degli errori materiali di cui all'art. 130 cod. proc. pen.). Nel caso di specie, posto che il motivo di ricorso è dunque manifestamente infondato, si osserva che con ordinanza del 1/3/2017 la Corte di appello di Trieste ha già provveduto a correggere il relativo errore materiale e che peraltro in questa sede la correzione deve essere comunque ribadita in senso conforme, a fronte della preclusione prevista ai fini dell'adozione di provvedimenti di correzione da parte del giudice a quo, dopo la presentazione dell'impugnazione.
3. Il secondo motivo è generico. Esso si limita a dedurre che la valutazione formulata dalla Corte territoriale materia di recidiva sarebbe viziata dall'omessa considerazione della in documentazione acquisita in primo grado. Ma in realtà la Corte ha rilevato che lo stato di dipendenza dall'alcool non era stato comprovato da certificato medico e neppure risultava «compensato>> da un proposito e progetto di cura in corso, mentre la difesa, senza allegare il documento e senza neppure trascriverne il contenuto, ha solo dedotto che esisteva una patologia correlata all'abuso di alcool e vi era l'attuale impegno in un trattamento disintossicante, richiamando genericamente la documentazione medica prodotta. In tale ottica non risulta vulnerata la valutazione della Corte che, conformemente ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. U. n. 35738 del 27/5/2010, Calibé, rv. 247838), ha ritenuto di applicare in concreto la recidiva, osservando che i plurimi precedenti, anche recenti e specifici, suffragano il giudizio di una rafforzata pericolosità del ricorrente, a prescindere dal fatto che molti reati fossero stati commessi sotto l'influenza dell'alcool.
4. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesi alla causa dell'inammissibilità, a quello della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. 7 3
P. Q. M.
Corretto il dispositivo della sentenza in data 20/10/2015 della Corte di appello di Trieste nel senso di cui all'ordinanza della stessa Corte di appello in data 01/03/2017, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28/3/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giacomo PAni Massimo Ricciarelli ktive. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 11 APR 2017 PREMA DI CACAR IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera Esposito 4