Sentenza 20 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/03/2003, n. 4080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4080 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SUPREMA DI CASSAZIONE04- 080/03 LA CORTFR Oggetto RESTITUZIONE SOMMA Composta dagli Ill.mi Sigg R.G.N. 24149/00 Dott. Giovanni OLLA Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere - Cron. 9367 Consigliere Dott. Walter Rep. 1173CELENTANO Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Dott. Aniello NAPPI Rel. Consigliere Ud. 04/12/2002 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNIONE EURO AMERICANA ASSICURAZIONI S.P.A. IN L.C.A., in persona del Commissario liquidatore Avv. Gregorio Iannotta pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA CIRENAICA 15, presso l'avvocato NICOLA PICARDI, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente - contro 'U.C.I. UFFICIO CENTRALE ITALIANO SOCIETA' CCONSORTILE A R. L.; 2002 - intimato 2251 avversO la sentenza n. 222/00 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 01/02/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/2002 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Picardi che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Mi- lano ha confermato il rigetto della domanda con la qua- le il Commissario liquidatore della Unione Euro Ameri- cana Assicurazioni s.p.a., compagnia di assicurazione in liquidazione coatta amministrativa, aveva chiesto la condanna dell'U.C.I., Ufficio centrale italiano, socie- tà consortile a r.l., alla restituzione dei titoli del valore di £. 207.013.000 consegnatigli in pegno a ga- ranzia del rimborso degli indennizzi per sinistri stra- dali all'estero pagati dal convenuto per conto della società assicuratrice. Hanno ritenuto i giudici del merito: a) nel pegno irregolare, disciplinato dall'art. 1851 C.C. con una norma applicabile analogicamente an- che a rapporti diversi dall'anticipazione bancaria, le 2 somme di denaro o i titoli depositati presso il credi- tore, considerati quali beni fungibili, diventano di proprietà dello stesso creditore e il soddisfacimento di quest'ultimo non avviene mediante la vendita o l'as- segnazione, che presuppone l'altruità delle cose rice- vute in pegno, bensì con un pareggio contabile delle contrapposte partite di dare e avere, non precluso dal- l'art. 53 legge fall., applicabile solo al pegno rego- lare;
b) nel caso in esame deve presumersi la natura ir- regolare del pegno avente а oggetto titoli, perché l'attrice non ha prodotto in giudizio la scrittura di costituzione della garanzia e comunque non ha fornito la prova della dedotta natura regolare del pegno. Ricorre per cassazione la società attrice e propone due motivi d'impugnazione, illustrati da memorie. Motivi della decisione Va rilevata d'ufficio l'inammissibilità del ricorso in quanto non risulta notificato alla Unione Euro Ame- ricana Assicurazioni s.p.a., che non si è costituita in giudizio. Manca infatti la prova della ricezione del ricorso spedito a mezzo posta. Non v'è pronuncia sulle spese. 3
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile Il Consigliere estensore (Anello Nappi) - CORTE SUPRE M Prima Sezione Civile Depositato in Cancelleria il.
2.0 MAR 2003. IL CANCELLIERE 4 il ricorso.Roma 4 dicember 2002 Il Presidente (Giovanni Olla) IL CAL LIERE Life نمره