Sentenza 17 ottobre 2016
Massime • 1
In materia di impugnazione di misure cautelari personali, il termine di "trenta giorni dalla decisione", indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., novellati dalla legge 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/10/2016, n. 54261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54261 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2016 |
Testo completo
5426 1 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/10/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1342/2016 CARLO ZAZA Presidente REGISTRO GENERALE N.24449/2016 FRANCESCA MORELLI ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI GIUSEPPE DE MARZO Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NO FR nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 14/04/2016 del TRIB. LIBERTA' di PALERMO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG GIUSEPPINA CASELLA Udit i difensor Avv.; d Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Giuseppina Casella, ha concluso per il rigetto del ricorso. Gli avvocati Renato Canonico e Pasquale Contorno per il ricorrente hanno concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 aprile 2016 il Tribunale del Riesame presso il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza del 11 marzo 2016 con cui il G.I.P. presso lo stesso Tribunale ha applicato a IO RE la misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Il ricorrente è indagato per avere, in concorso con numerose altre persone, fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "OS ST" e, in particolare, per aver fatto parte della famiglia di Santa Maria del Gesù, intervenendo nelle dinamiche interne al sodalizio, partecipando ad incontri e riunioni con altri affiliati in libertà, fornendo supporto a latitanti, facendosi portatore presso l'organizzazione criminale di appartenenza della richiesta di sostegno da parte di soggetti candidati in consultazioni elettorali.
2. Con ricorso sottoscritto dal suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidandolo ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione di legge processuale e mancanza di motivazione in relazione all'art. 292 comma 2° c.p.p.. Lamenta il ricorrente che già nei motivi del riesame aveva specificamente dedotto che il G.I.P., dopo aver riportato testualmente l'intera richiesta del P.M., si era limitato a ricopiare nuovamente alcune parti della stessa senza null'altro aggiungere e senza quindi la necessaria rielaborazione critica e l'esplicitazione delle ragioni che giustificano la decisione. Non essendoci stata quindi da parte del G.I.P. una autonoma valutazione degli indizi, era stata perpetrata la violazione dell'art. 292 comma II lett. c) e 309 comma 9° c.p.p.. Orbene, l'ordinanza impugnata aveva totalmente omesso di prendere in considerazione l'eccezione difensiva, incorrendo a sua volta nella violazione degli artt. 125,292 e 309 c.p.p.. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 416 bis e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza in capo al IO di gravi indizi di colpevolezza. Assume il ricorrente che a sostegno dei motivi del riesame era stata depositata un'articolata memoria difensiva con la quale erano stati esaminati punto per punto gli elementi addotti dal P.M. ed erano state fornite le prove di segno contrario acquisite con le investigazioni effettuate a norma dell'art. 391 bis c.p.p.. Il Tribunale del Riesame si era sottratto all'obbligo specifico di esaminare le doglianze 2 пр difensive. In particolare, con riferimento alla vicenda relativa all'appartamento venduto da tale RA GA, lamenta ricorrente l'illogicità del percorso motivazionale seguito dai giudici di merito laddove è stato affermato sia che vi era un interesse dell'organizzazione mafiosa nella compravendita sia che parte del prezzo non dovesse figurare ufficialmente. Il Tribunale del Riesame aveva inoltre pretermesso quelle allegazioni e produzioni difensive con le quali era stata dimostrata l'origine lecita e priva di qualsiasi collegamento con il sodalizio mafioso del credito vantato dal ricorrente nei confronti del RA. Il ricorrente si duole anche che non è stato valorizzato dal Tribunale del Riesame a dimostrazione della sua assoluta mancanza di spessore criminale la circostanza che non era riuscito ad incassare neanche in minima parte il proprio credito ed aveva dovuto rinunciate ad una parte di esso. Con riferimento alla vicenda del credito vantato nei confronti di GI GE, il ricorrente lamenta la mancata considerazione delle osservazioni e degli elementi di prova a discarico (dichiarazioni dei signori NA, EO, Costa, estratti conto del ricorrente nel peridoo ottobre-dicembre 2010) offerti per dimostrare il carattere lecito della pretesa creditoria in oggetto. Censura che l'ordinanza impugnata non ha valorizzato la circostanza che lo stesso non riuscì neppure a recuperare il proprio credito e che i presunti sodali ebbero a nascondergli di essersi trattenuti le somme (parzialmente) incamerate. Si duole altresì che la vicenda del furto nell'abitazione di sua figlia è stata considerata come altro elemento a suo carico per ritenere la sua partecipazione al sodalizio mafioso senza tener conto che non riuscì neppure a recuperare la refurtiva, aggiungendo di aver già evidenziato in sede di esame di aver appreso solo da un terzo la conoscenza delle zone territoriali facenti capo alle diverse famiglie mafiose. Lamenta che non sono state valorizzate le circostanze dell'assenza di ogni suo contatto con CO IU, capo della famiglia a cui è stato ritenuto appartenere, il numero limitato di conversazioni telefoniche intercettate cui prese parte, la mancanza di ogni riferimento allo stesso ricorrente da parte dei collaboranti, nonché la sua estraneità ai reati-fine dell'associazione, ritenuta valutabile solo quoad poenam. Contesta altresì di aver pronunciato l'espressione asseritamente intercettata le "estorsioni li facevamo" avendo pronunciato la diversa frase "estorsioni non lo so.. droga no..estorsioni non lo so", come riportato nella consulenza a firma della dott.ssa Esmeralda Cuccio depositata in sede di riesame e sulla quale l'ordinanza impugnata (come sulla vicenda della candidatura di AN ET) 2.3. Con il terzo motivo è stato dedotto vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, in relazione alle quali la presunzione di cui all'art. 275 comma 3° c.p.p. era stata superata, oltre che per la sua estraneità ai reati-fine e perché non godeva di un alcun rapporto privilegiato con OS ST (non essendo nemmeno riuscito a recuperare i suoi crediti), anche per la totale assenza di pericolo di inquinamento probatorio, 3 dato che nessun soggetto con cui era entrato in contatto (RA, GE, la sua ex moglie) si era mai sentito intimidito dallo stesso, né di fuga.
2.4. Con il quarto motivo è stata dedotta violazione di legge processuale per mancato deposito tempestivo dell'ordinanza, a norma dell'art. 309 comma 10° c.p.p., con conseguente inefficacia della misura. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità. Va premesso che questa Corte ha recentemente affermato che in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, la previsione di "autonoma valutazione" delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta all'art. 292, comma primo, lett.c), cod. proc. pen. dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, impone al giudice di esplicitare le ragioni per cui egli ritiene di poter attribuire, al compendio indiziario, un significato coerente all'integrazione dei presupposti normativi per l'adozione della misura e non implica, invece, la necessità di una riscrittura "originale" degli elementi indizianti o di quelli riferiti alle esigenze cautelari. (Sez. 5, n. 11922 del 02/12/2015 - dep. 21/03/2016, Belsito, Rv. 266428). Nel caso di specie, il Tribunale del Riesame ha pienamente assolto il proprio obbligo motivazionale esplicitando le ragioni, sia sotto il profilo della chiara individuazione del quadro indiziario che delle esigenze cautelari, che lo hanno indotto ad applicare la misura cautelare della custodia in carcere. D'altro canto, la censura del ricorrente, secondo cui dall'ordinanza genetica non sarebbe evincibile il processo di autonoma valutazione da parte del giudice e di rielaborazione critica degli elementi addotti dal P.M., si appalesa generica, non essendo stati indicati in modo specifico quei passaggi motivazionali dell'ordinanza del G.I.P. da cui emergerebbe il lamentato vizio. Proprio la genericità del motivo ha comportato che il Tribunale del Riesame non fosse tenuto a pronunciarsi sulle doglianze in esso contenute.
2. Il secondo motivo è infondato. In ordine alle censure dedotte dal ricorrente con riferimento alle vicende della compravendita con il sig. GA e della pretesa creditoria formulata nei confronti del sig. GE, è pur vero che l'ordinanza impugnata presenta minime incongruenze argomentative (il riferimento alle somme che non dovevano comparire ufficialmente nella compravendita GA;
il presunto carattere illecito della pretesa nei confronti del GE) o non ha risposto specificamente a tutte le censure dedotte nei motivi di riesame e nella memoria difensiva a sostegno degli stessi, tuttavia, trattasi di elementi non dotati del necessario carattere di decisività al cospetto del complessivo quadro probatorio assai solido sussistente a carico del ricorrente. 4 In proposito, questa Corte ha avuto modo più volte di ribadire che, in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma primo lett. e) c.p.p., la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione. (Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Rv. 254988). Peraltro, questa Corte ha più volte affermato che nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 6, n. 49970 del 19/10/2012 - dep. 28/12/2012, Muià e altri, Rv. 254107). D'altra parte, l'organico inserimento del ricorrente nell'associazione mafiosa "OS ST" è stato ricostruito dall'ordinanza impugnata alla luce di una pluralità di elementi indiziari aventi il connotato della gravità e che sono rappresentati: dalla copertura ed ausilio dallo stesso forniti per un periodo molto prolungato (trent'anni) ai latitanti, evidenziati dallo stesso ricorrente in più conversazioni intercettate;
- dall'episodio, cui lo stesso ricorrente ha fatto riferimento in una conversazione captata, in cui aveva accompagnato il noto esponente di OS ST Brusca ad una riunione con soggetti di rilievo dell'organizzazione; dalla conversazione in cui il ricorrente aveva parlato delle condizioni di salute di MA ES, già capo di mandamento della famiglia di Santa Maria del Gesù, manifestando preoccupazione per le eventuali ripercussioni sugli equilibri all'interno dell'associazione criminale che potevano derivare da una sua malattia;
-dalla conversazione in cui si domandava se CO IU, in quel momento al vertice della famiglia di Santa Maria del Gesù, fosse stata informato del ritrovamento di microspie presso esponenti di spicco dell'associazione; 5 yo dalle conversazioni intercettate in cui si rivolgeva a uomini d'onore di spicco, come PI NI, chiamandoli "fratelli" ed equiparandoli ad un precedente capo di mandamento, tal GN AL;
dall'abituale frequentazione - -ricostruita dal Tribunale del Riesame di mafiosi, coindagati nel presente procedimento, nei confronti dei quali rivendicava la sua fedeltà negli anni ed ai quali si era rivolto per la riscossione dei suoi crediti. In ordine a tale ultimo elemento, va osservato che questa Corte ha avuto modo di affermare che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come nel caso di specie quali riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. (Sez. 6, n. 24469 del 05/05/2009 - dep. 12/06/2009, Bono e altro, Rv. 24438201; Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012 - dep. 08/03/2012, Biondo e altri, Rv. 25228101). Di fronte ad un così imponente quadro probatorio, le censure formulate dal ricorrenti nei motivi del riesame, e reiterate nel ricorso per cassazione, non si confrontano affatto con le precise argomentazioni dell'ordinanza impugnata, investendo questioni non dirimenti ed assolutamente inidonee a scardinare l'impianto accusatorio. Se con riferimento agli episodi delle presunte estorsioni effettuate nel passato, al furto subito dalla figlia, al sostegno per l'elezione di un candidato, il ricorrente ha tentato di fornire una diversa ricostruzione del fatto sebbene l'interpretazione del linguaggio adoperato dai - soggetti intercettati costituisca questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale se logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (vedi S.U. n. 22471 del 26.2.2015, Rv. 263715) - al cospetto degli altri plurimi e gravi elementi indiziari sopra elencati, evidenziati dal Tribunale del Riesame, il ricorrente non ha neppure cercato di fornire una giustificazione plausibile, limitandosi alla generica affermazione di essere un millantatore.
3. Il terzo motivo è infondato. Va osservato che, in tema di custodia cautelare in carcere applicata nei confronti dell'indagato del delitto d'associazione di tipo mafioso, l'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., come novellato dalla legge n. 47 del 2015, pone una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari, che inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazione in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o 6 direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. (Sez. 1, n. 5787 del 21/10/2015 - dep. 11/02/2016, Calandrino, Rv. 265986). Sul punto, l'ordinanza impugnata ha messo in luce che il IO non ha fornito elementi dai quali desumere la cessazione della sua pericolosità: non solo non ha inteso dissociarsi dal sodalizio mafioso o ha dimostrato comunque di aver rescisso i suoi legami con lo stesso, ma anzi ha rivendicato il suolo rivestito negli anni, con ciò dimostrando un'appartenenza perdurante. Tale considerazioni, per la loro congruenza e coerenza logica, si sottraggono al sindacato di legittimità.
4. Il quarto motivo è infondato. Il ricorrente lamenta apoditticamente che la data del 14.4.2016 riportata nel dispositivo dell'ordinanza impugnata (nel ricorso si fa riferimento, per la verità, al 14.5.2016, ma si tratta di evidente errore materiale) sarebbe frutto di un errore, non constando che la camera di consiglio si sia prolungata dal 12 al 14 aprile 2016, con conseguente tardività del deposito dell'ordinanza, avvenuta in data 14 maggio 2016, ed inefficacia della misura applicata. Sul punto, va osservato che, in materia di impugnazione di misure cautelari personali, questa Corte ha affermato che il termine di "trenta giorni dalla decisione", indicato per il deposito dell'ordinanza del tribunale del riesame dagli artt. 309 e 310 cod. proc. pen., novellati dalla legge 16 aprile 2015 n.47, decorre dalla data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e non dalla eventuale diversa data del deposito in cancelleria del dispositivo medesimo. (Sez. 2, n. 4961 del 26/01/2016 - dep. 08/02/2016, Gentile, Rv. 26637701). Nel caso di specie, la data della deliberazione in camera di consiglio attestata nel dispositivo e quella di deposito in cancelleria del dispositivo coincidono (14 aprile 2016), con la conseguenza che nessun elemento, se non di natura assertiva, ha fornito il ricorrente per dimostrare la tardività del deposito dell'ordinanza impugnata. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve mandarsi alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 reg. es. c.p.p.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2016 Il Presidente Il consigliere estensore dr. Andrea Fidanzia dr. Carlo ZAZA DEPORTATA IN CANCELLESUA ade 2 2016 IL FUNZIONANO GIUDIZIARIO C AL