TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/12/2025, n. 4609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4609 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8018/2021
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito all'udienza del 17 ottobre 2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8018/2021 R.G. e vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Dario Sammartino giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Marco Anastasi come da procura in atti
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
CC AG giusto mandato generale alle liti n. 80974 del 21/07/2015, a rogito n.
21569 del Notaio Dott. di Roma. Persona_1
RESISTENTI
pagina 1 di 13 OGGETTO: accertamento obbligo versamento contributi previdenziali su indennità di amministrazione - riqualificazione pensionistica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2021 i ricorrenti in epigrafe, premettendo di essere Ispettori capo in congedo della Polizia municipale di , hanno esposto che CP_1 erano stati comandati dal a prestare servizio negli uffici giudiziari della Controparte_1
Corte d'Appello di Catania sino alla cessazione dei loro rapporti di lavoro e avevano beneficiato, in ragione di tale applicazione, dell'erogazione dell'indennità di amministrazione ( ex indennità c.d. giudiziaria) , prevista dall'art. 34, comma 2, lettera a),
c.c.n.l. 1994/1997, come modificato dall'art. 33 c.c.n.l. 16/2/1999 e dall'art. 17, comma 11,
c.c.n.l. 16/5/2001 in favore del personale del addetto a uffici Controparte_2 giudiziari.
Hanno precisato che tale indennità era stata pagata direttamente dal che CP_2 aveva altresì effettuato le trattenute dei contributi previdenziali ininterrottamente sino alla cessazione dei rapporti di lavoro.
Hanno poi lamentato che il non aveva provveduto a versare i Controparte_2 contributi previdenziali relativi a tale indennità, risultando dagli estratti conto previdenziali che erano stati versati alla gestione Cassa pensioni dipendenti enti locali solo i contributi per e solo fino al 31 maggio 2003, mentre non risultavano versamenti per Parte_2 Pt_1
e
[...] Parte_3
Hanno esposto che dalle attestazioni rilasciate dall'Ufficio Ragioneria della Corte
d'Appello di Catania risultavano erogati a titolo di indennità di amministrazione euro
77.131,94 da gennaio 1988 a luglio 2009 per , euro 77.645,63 da gennaio Parte_1
1996 a ottobre 2018 per , ed euro 81.410,39 da gennaio 1988 a marzo 2009 per Parte_2
e che il aveva comunicato l'importo delle trattenute al Parte_3 CP_2 [...]
con note prot. n. 8732/U, n.8733/U e n.8734/U del 9/6/2011 allo scopo di far CP_1 versare al stesso i contributi previdenziali. CP_1
Hanno riferito di avere infruttuosamente sollecitato il con note del 14/11/2019 CP_1
( ), del 19/5/2020 ( e del 14/11/2019 ( alla regolarizzazione delle loro Pt_1 Pt_2 Pt_3 posizioni previdenziali e di avere indi diffidato in data 2 marzo 2021 entrambe le amministrazioni convenute, diffida riscontrata dal con nota prot. n. 75860 del CP_2
pagina 2 di 13 13/4/2021 che ha rimesso al l'obbligo primario di versamento dei contributi CP_1 previdenziali, salvo rimborso da parte del stesso, e dal con nota CP_2 Controparte_1 prot. n. 316475 del 10/8/2021 che ha chiesto al di provvedere al pagamento dei CP_2 contributi ritenendolo obbligato al predetto versamento.
Hanno richiamato la disciplina in tema di comando del pubblico dipendente deducendo l'inadempimento del in ordine al versamento alla Gestione previdenziale Controparte_1 di tutti i contributi gravanti sull'indennità giudiziaria o di amministrazione, che non siano stati già versati dal , atteso che sul datore di lavoro 'distaccante' continuano a CP_2 gravare gli obblighi, anche previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro.
Hanno ancora assunto che , a prescindere dal soggetto obbligato al versamento dei contributi, rimane fermo l'obbligo del di ricalcolare la loro retribuzione Controparte_1 pensionabile in modo da ricomprendervi l'indennità di amministrazione, precisando che essi ricorrenti avevano percepito l'indennità di amministrazione decurtata dalle indennità di comparto (ex art. 33 c.c.n.l. 22/1/2004) e di vigilanza (ex art. 37 c.c.n.l. 1994/97 come modificato dall'art. 16 c.c.n.l. 22/1/2004) conseguite e che i modelli SM5007, elaborati dall' a seguito della trasmissione dei dati da parte del non CP_3 Controparte_1 comprendevano tali voci.
Hanno infine chiesto , in ipotesi di prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi da parte dell'amministrazione obbligata, la condanna per quest'ultima alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, quinto comma, l. n. 1338/1962, o, in subordine il risarcimento del danno , consistente nella differenza tra il trattamento pensionistico liquidato e quello che sarebbe derivato dall'inserimento dell'indennità di amministrazione con relativa copertura contributiva, nella misura di euro 200 mensili.
Hanno pertanto chiesto all'odierno decidente che “I) accerti e dichiari che il
[...]
o, in subordine, il Ministero della Giustizia è obbligato al versamento dei CP_1 contributi previdenziali sulle somme pagate da quest'ultimo ai ricorrenti a titolo di indennità di amministrazione dalla data di inizio dell'erogazione alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di loro;
II) condanni di conseguenza il o, in subordine, il Controparte_1
al versamento di tali contributi;
III) accerti e dichiari che il Controparte_2
è obbligato a calcolare la retribuzione pensionabile dei ricorrenti in Controparte_1 misura tale da comprendere l'indennità di comparto e di vigilanza e l'indennità di
pagina 3 di 13 amministrazione nell'importo decurtato dalla prima;
e lo condanni all'adempimento; IV) in subordine ai punti I) e II) condanni il o, in subordine, il Controparte_1 Controparte_2
alla costituzione a loro spese in favore di ciascuno dei ricorrenti di una rendita
[...] vitalizia ai sensi dell'art. 13, quinto comma, l. n. 1338/1962; V) in ulteriore subordine il
o, in subordine, il al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_2 nella misura della dalla capitalizzazione al tasso d'interesse legale di euro 2.400 annui o in quella maggiore o minore che il Tribunale stabilirà; VI) condanni le amministrazioni intimate al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata il 4.03.2022 si è tempestivamente costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente disporsi l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_1 confronti dell' . CP_3
Ha eccepito poi il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che i contributi richiesti riguardavano attività prestata presso il non correlata allo Controparte_2 stipendio base del dipendente, sicché l'onere dell'adempimento di questa parte dei contributi
(ed anche delle denunce mensili analitiche) ricadeva sull'Ente presso cui il dipendente era stato destinato.
Tanto premesso ha chiesto di “1) Preliminarmente dichiarare il difetto di contraddittorio, a tal uopo disponendo l'intervento necessario dell 2) Dichiarare il CP_3 difetto di legittimazione passiva del e/o riconoscere che le somme Controparte_1 richieste sono dovute dal Ministero della Giustizia trattandosi di contributi per indennità di
Amministrazione correlata ad attività svolta presso quell'Ente”.
Con memoria depositata in data 8.03.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e svolgendo ampie difese
[...] volte al rigetto del ricorso.
Ha dedotto di non potere procedere direttamente al versamento degli oneri previdenziali a personale diverso da quello del comparto di appartenenza, e che, come indicato nella nota del Presidente della Corte di Appello di Catania del 31.1.2022
“l'amministrazione comunale di provenienza provvederà ad effettuare i versamenti previdenziali ed INAIL e ad includere i relativi importi, distintamente indicati, tra le somme che questa amministrazione è chiamata a rimborsare”.
pagina 4 di 13 Ha riferito che il presidente della Corte d'appello di Catania già con precedente nota dell'11.12.2002, richiamata la circolare del del 31 maggio 2001 Controparte_2 prot.1836/S/BDT/3128, aveva evidenziato che l'obbligazione al versamento dei contributi previdenziali non può che gravare sull'amministrazione di appartenenza, la quale poi ne chiederà il rimborso all'amministrazione presso la quale il dipendente è stato comandato.
Ha altresì precisato di avere periodicamente inoltrato al le CP_1 CP_1 comunicazioni necessarie per consentire a quest'ultimo di effettuare i versamenti previdenziali nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare ministeriale del 2001 e che il convenuto si era per anni adeguato a tali criteri tantè che, giusta nota del 2008, CP_1 chiedeva ad esso il “rimborso contributi previdenziali per il pagamento CP_2 dell'indennità di amministrazione liquidata al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Catania.
Tanto premesso ha eccepito la prescrizione del diritto rilevando che i ricorrenti Pt_1
e sono già in pensione dal 2009 e che non sussistono atti interruttivi inoltrati al Pt_3
nei 10 anni successivi, ed ha concluso chiedendo di :” - Ritenere e dichiarare il CP_2 difetto di legittimazione passiva del;
- In subordine, dichiarare la Controparte_2 prescrizione del diritto fatto valere;
- In ulteriore subordine, rigettare il ricorso perché infondato;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
All'udienza del 18 marzo 2022, considerata la domanda dei ricorrenti volta anche ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali sulle somme retributive differenziali richieste in ricorso, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza. CP_ Con memoria depositata il 25.07.2022 si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente, per la domanda di riqualificazione pensionistica, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, e l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della stessa per intervenuta in ogni caso decadenza dall'azione giudiziaria, in relazione al termine triennale di decadenza di cui all'art. 4, L. 438/1992.
Ha ancora eccepito l'inammissibilità della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico e di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, L. 1338/1962, per difetto della necessaria preliminare domanda amministrativa mai presentata.
pagina 5 di 13 Ha poi ancora eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la sua assoluta estraneità all'accertamento dei fatti di causa.
Ha infine eccepito in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti difettando qualsiasi atto interruttivo notificato ad esso resistente prima della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio e atteso che i ricorrenti risultano già in pensione rispettivamente dal mese di agosto 2009, dal mese di aprile Parte_1 Parte_3
2009 e dal mese di novembre 2018. Parte_2
Tanto premesso ha concluso chiedendo “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione (in ordine alla domanda di riqualificazione pensionistica di parte ricorrente, comunque rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti), il cui difetto si eccepisce formalmente in questa sede, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede formalmente si eccepisce. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di riqualificazione pensionistica di parte ricorrente, in quanto ormai compiutisi i termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare nei confronti dell' l'inammissibilità e/o l'improcedibilità CP_3 ovvero l'improponibilità ex art. 443 CPC delle avverse domande di riqualificazione pensionistica e di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, L. 1338/1962, per difetto della necessaria, rituale domanda amministrativa. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre CP_3
l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, dichiarare, CP_3 ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, respingere l'avversa domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13,
L. 1338/1962, in quanto improponibile e comunque del tutto infondata. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare
l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' CP_3 CP_3 resistente. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 6 di 13 All'esito dell'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da note in atti, la causa
– istruita documentalmente - è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da tutte le parti resistenti ma comunque rilevabile d'ufficio.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea: occorre verificare che attore e convenuto siano tali secondo la prospettazione fornita nell'atto introduttivo, prescindendo dalla reale titolarità del rapporto dedotto in giudizio che è questione attinente al merito. Nel caso di specie, in capo al e al Controparte_1
convenuti, non si riscontra alcun difetto di legittimazione passiva in senso CP_2 proprio, ricavabile dalle mere allegazioni di parte: parte ricorrente, infatti, indirizza la propria domanda tanto nei confronti del che nei confronti del convenuto CP_1 CP_2 che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo appaiono entrambi titolari passivi del rapporto dedotto in giudizio.
Parimenti va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_3
Al riguardo si osserva che l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_3 si è resa necessaria in quanto, nel giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento (Cass. 22.10.2021 n. 29637; n. 19679/2020).
Il presunto difetto di legittimazione costituisce pertanto una questione di merito, riguardando l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, al di là delle mere allegazioni contenute nel ricorso.
3. Nel merito, il presente giudizio riguarda anzitutto l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dei contributi previdenziali sulle somme pagate a ciascuno dei ricorrenti a titolo di indennità di amministrazione dalla data di inizio dell'erogazione alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di loro.
pagina 7 di 13 Al riguardo, i ricorrenti hanno dedotto che il Ministero della Giustizia, amministrazione CP_ comandataria, abbia versato all' tali contributi fino al 2003 per il solo , Persona_2 non avendo nulla versato per gli altri ricorrenti.
Al fine di una migliore intelligenza delle questioni da affrontare, giova premettere la ricostruzione dell'istituto del comando operata di recente dalla suprema Corte, nella motivazione della sentenza n. 1471/2024, di seguito riportata testualmente.
«Il comando propriamente detto (talora denominato “di diritto pubblico”: Cass., Sez.
L, n. 17842 dell'8 settembre 2005) è stato disciplinato, innanzitutto, dall'art. 56 del T.U. n.
3 del 1957, per il quale: “L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata
l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando”.
La nozione di comando sopra esposta descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine.
pagina 8 di 13 La giurisprudenza ha chiarito che nel comando - che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione - si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., Sez. L, n.
13482 del 29 maggio 2018).
In linea generale non vi è alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ma, comunque, si verifica una rilevante modificazione in senso oggettivo dello stesso, perché il dipendente è destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione diversa da quella di appartenenza.
Esso è caratterizzato, nell'ipotesi tipica, dalla natura provvedimentale dell'atto che lo ha disposto, di competenza del soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito,
e non del soggetto datore di lavoro, dall'interesse del quale prescinde.
Per l'esattezza, nel pubblico impiego privatizzato le esigenze che rilevano, con riguardo al comando, sono quelle dell'Amministrazione di destinazione (Cass., Sez. L, n.
12100 del 16 maggio 2017) che, pertanto, assume i poteri di gestione del rapporto di lavoro in forza dell'imperatività del provvedimento: ne deriva che non possono gravare sul datore di lavoro distaccante gli oneri economici direttamente connessi all'attività prestata presso l'amministrazione di destinazione, titolare dell'interesse primario al comando, salva una diversa e specifica previsione di legge che diversamente disponga (Cass., Sez.
L, n. 17842 dell'8 settembre 2005).
Il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere straordinario. La possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra
Amministrazione statale o presso enti pubblici è prevista in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione.
In conclusione, caratteristiche del comando sono che: coinvolge Pubbliche amministrazioni differenti;
è posto in essere nell'interesse della Pubblica amministrazione presso la quale il lavoratore è comandato;
è disposto con provvedimento amministrativo della P.A. beneficiaria»
pagina 9 di 13 Ciò premesso in ordine alla ricostruzione dell'istituto del comando, quanto agli oneri economici, l'art. 70, comma 12, del D.lgs n. 165/2001, prevede “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici
o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”.
Ebbene, da quanto precede, risulta che l'amministrazione distaccante resta tenuta al pagamento del trattamento fondamentale, salvo rimborso dell'amministrazione utilizzatrice.
Ne consegue che grava unicamente sull'amministrazione utilizzatrice ogni trattamento accessorio non ricompreso nel trattamento fondamentale, come le indennità di amministrazione, afferenti specificamente all'attività prestata presso l'amministrazione di destinazione, salva diversa previsione legislativa o contrattuale.
È stato chiarito “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione anche al personale in posizione di comando o distacco di voci di salario accessorio trova la sua disciplina nella contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta, per effetto del distacco o del comando, la sua regolamentazione a livello legale e contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competesse l'indennità cd. di presidenza, voce del salario accessorio, in quanto l'art. 57 del
c.c.n.l. P.C.M. del 17.5.2004 dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione)” (Cass. sez. lav. n. 4390/2024).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l'onere relativo al trattamento accessorio consistente nell'indennità giudiziaria, ivi compresi i contributi dovuti, sono da ritenersi a carico del , in assenza di diversa previsione Controparte_2 legislativa o contrattuale.
pagina 10 di 13 Ininfluente ai fini del decidere risulta la circolare relativa alla gestione del personale comandato citata dal ministero convenuto, per altro nemmeno allegata, in ogni caso non vincolante in sede giudiziaria.
Così individuato nel Ministero della Giustizia il soggetto obbligato al versamento dei contributi dovuti sull'indennità di amministrazione, rectius sulla differenza tra indennità di amministrazione per il personale addetto ad uffici giudiziari e indennità di comparto spettante al personale degli enti locali, come correttamente chiarito dal comune resistente, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dall' . CP_3
Al riguardo, l'art. 3, comma 10 bis, legge 335/1995, inserito dall'art. 19 d.l. n. 4/2019, ha previsto “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti CP_3
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
La suprema Corte ha chiarito “L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del
1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”
(Cass. sez. lav. n. 31060/2024).
Sulla base di quanto precede, vanno pertanto accolte le domande sub I) e II) e deve dichiararsi l'obbligo del Ministero della Giustizia al versamento dei contributi previdenziali sulle somme pagate in favore dei ricorrenti a titolo di indennità di amministrazione, dal 2004 fino alla cessazione dal servizio per il ricorrente e dalla data di inizio dell'erogazione Pt_2
pagina 11 di 13 alla data di cessazione dal servizio per gli altri ricorrenti con conseguente condanna del ministero al versamento di tali contributi in loro favore.
Quanto alla domanda sub III, finalizzata al calcolo della retribuzione pensionabile sì da comprendere l'indennità di comparto e di vigilanza e l'indennità di amministrazione nell'importo decurtato dalla prima, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' . CP_3
Parte ricorrente nulla ha dedotto specificamente in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione nelle note difensive del 6 settembre 2023 nelle quali si è limitata ad insistere per l'accoglimento nel merito delle proprie domande.
L'eccezione, per altro rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
è fondata e va accolta.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva relativamente al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici e degli assegni che ne costituiscono parte integrante (ex multis Cass. SS. UU. n. 18076/2009).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in favore della giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo alla domanda in esame.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree alla luce del dichiarato difetto di giurisdizione.
La restante quota segue la soccombenza ed è liquidata a carico del Controparte_2
in favore delle parti ricorrenti e dell' come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e
[...] CP_3
s.m.i. con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con le maggiorazioni e le riduzioni previste dall'art. 4, commi 2 e 4 d.m. 55/2014 considerato che trattasi di processo con più parti.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti del CP_1
, tenuto conto dei complessi rapporti tra le parti nel corso del lungo comando dei
[...] dipendenti in epigrafe presso detto ente locale.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 Parte_2
e con ricorso depositato in data 28 dicembre 2021 nei confronti del Parte_3
pagina 12 di 13 del e dell' , in persona dei legali Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'obbligo del Controparte_2 al versamento dei contributi previdenziali sulle somme pagate in favore dei ricorrenti a titolo di indennità di amministrazione, dal 2004 fino alla cessazione dal servizio per il ricorrente e dalla data di inizio dell'erogazione alla data di cessazione dal Pt_2 servizio per gli altri ricorrenti e, per l'effetto, condanna il al versamento di CP_2 tali contributi in loro favore;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda sub
III) per essere la giurisdizione devoluta alla Corte dei Conti;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 2872,00 per compensi professionali,
- condanna il al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_2 CP_3 di lite che liquida in complessivi € 2872,00 per compensi professionali,
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti del Controparte_1
Catania, 23 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 13 di 13
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, all'esito all'udienza del 17 ottobre 2025 sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 8018/2021 R.G. e vertente
TRA
c.f. , c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, c.f. , rappresentati C.F._2 Parte_3 C.F._3
e difesi dall'avv. Dario Sammartino giusta procura in atti
RICORRENTI
CONTRO
in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Marco Anastasi come da procura in atti
in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Controparte_2 difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv.
[...]
CC AG giusto mandato generale alle liti n. 80974 del 21/07/2015, a rogito n.
21569 del Notaio Dott. di Roma. Persona_1
RESISTENTI
pagina 1 di 13 OGGETTO: accertamento obbligo versamento contributi previdenziali su indennità di amministrazione - riqualificazione pensionistica.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28 dicembre 2021 i ricorrenti in epigrafe, premettendo di essere Ispettori capo in congedo della Polizia municipale di , hanno esposto che CP_1 erano stati comandati dal a prestare servizio negli uffici giudiziari della Controparte_1
Corte d'Appello di Catania sino alla cessazione dei loro rapporti di lavoro e avevano beneficiato, in ragione di tale applicazione, dell'erogazione dell'indennità di amministrazione ( ex indennità c.d. giudiziaria) , prevista dall'art. 34, comma 2, lettera a),
c.c.n.l. 1994/1997, come modificato dall'art. 33 c.c.n.l. 16/2/1999 e dall'art. 17, comma 11,
c.c.n.l. 16/5/2001 in favore del personale del addetto a uffici Controparte_2 giudiziari.
Hanno precisato che tale indennità era stata pagata direttamente dal che CP_2 aveva altresì effettuato le trattenute dei contributi previdenziali ininterrottamente sino alla cessazione dei rapporti di lavoro.
Hanno poi lamentato che il non aveva provveduto a versare i Controparte_2 contributi previdenziali relativi a tale indennità, risultando dagli estratti conto previdenziali che erano stati versati alla gestione Cassa pensioni dipendenti enti locali solo i contributi per e solo fino al 31 maggio 2003, mentre non risultavano versamenti per Parte_2 Pt_1
e
[...] Parte_3
Hanno esposto che dalle attestazioni rilasciate dall'Ufficio Ragioneria della Corte
d'Appello di Catania risultavano erogati a titolo di indennità di amministrazione euro
77.131,94 da gennaio 1988 a luglio 2009 per , euro 77.645,63 da gennaio Parte_1
1996 a ottobre 2018 per , ed euro 81.410,39 da gennaio 1988 a marzo 2009 per Parte_2
e che il aveva comunicato l'importo delle trattenute al Parte_3 CP_2 [...]
con note prot. n. 8732/U, n.8733/U e n.8734/U del 9/6/2011 allo scopo di far CP_1 versare al stesso i contributi previdenziali. CP_1
Hanno riferito di avere infruttuosamente sollecitato il con note del 14/11/2019 CP_1
( ), del 19/5/2020 ( e del 14/11/2019 ( alla regolarizzazione delle loro Pt_1 Pt_2 Pt_3 posizioni previdenziali e di avere indi diffidato in data 2 marzo 2021 entrambe le amministrazioni convenute, diffida riscontrata dal con nota prot. n. 75860 del CP_2
pagina 2 di 13 13/4/2021 che ha rimesso al l'obbligo primario di versamento dei contributi CP_1 previdenziali, salvo rimborso da parte del stesso, e dal con nota CP_2 Controparte_1 prot. n. 316475 del 10/8/2021 che ha chiesto al di provvedere al pagamento dei CP_2 contributi ritenendolo obbligato al predetto versamento.
Hanno richiamato la disciplina in tema di comando del pubblico dipendente deducendo l'inadempimento del in ordine al versamento alla Gestione previdenziale Controparte_1 di tutti i contributi gravanti sull'indennità giudiziaria o di amministrazione, che non siano stati già versati dal , atteso che sul datore di lavoro 'distaccante' continuano a CP_2 gravare gli obblighi, anche previdenziali derivanti dal rapporto di lavoro.
Hanno ancora assunto che , a prescindere dal soggetto obbligato al versamento dei contributi, rimane fermo l'obbligo del di ricalcolare la loro retribuzione Controparte_1 pensionabile in modo da ricomprendervi l'indennità di amministrazione, precisando che essi ricorrenti avevano percepito l'indennità di amministrazione decurtata dalle indennità di comparto (ex art. 33 c.c.n.l. 22/1/2004) e di vigilanza (ex art. 37 c.c.n.l. 1994/97 come modificato dall'art. 16 c.c.n.l. 22/1/2004) conseguite e che i modelli SM5007, elaborati dall' a seguito della trasmissione dei dati da parte del non CP_3 Controparte_1 comprendevano tali voci.
Hanno infine chiesto , in ipotesi di prescrizione dell'obbligo di versamento dei contributi da parte dell'amministrazione obbligata, la condanna per quest'ultima alla costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13, quinto comma, l. n. 1338/1962, o, in subordine il risarcimento del danno , consistente nella differenza tra il trattamento pensionistico liquidato e quello che sarebbe derivato dall'inserimento dell'indennità di amministrazione con relativa copertura contributiva, nella misura di euro 200 mensili.
Hanno pertanto chiesto all'odierno decidente che “I) accerti e dichiari che il
[...]
o, in subordine, il Ministero della Giustizia è obbligato al versamento dei CP_1 contributi previdenziali sulle somme pagate da quest'ultimo ai ricorrenti a titolo di indennità di amministrazione dalla data di inizio dell'erogazione alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di loro;
II) condanni di conseguenza il o, in subordine, il Controparte_1
al versamento di tali contributi;
III) accerti e dichiari che il Controparte_2
è obbligato a calcolare la retribuzione pensionabile dei ricorrenti in Controparte_1 misura tale da comprendere l'indennità di comparto e di vigilanza e l'indennità di
pagina 3 di 13 amministrazione nell'importo decurtato dalla prima;
e lo condanni all'adempimento; IV) in subordine ai punti I) e II) condanni il o, in subordine, il Controparte_1 Controparte_2
alla costituzione a loro spese in favore di ciascuno dei ricorrenti di una rendita
[...] vitalizia ai sensi dell'art. 13, quinto comma, l. n. 1338/1962; V) in ulteriore subordine il
o, in subordine, il al risarcimento del danno Controparte_1 Controparte_2 nella misura della dalla capitalizzazione al tasso d'interesse legale di euro 2.400 annui o in quella maggiore o minore che il Tribunale stabilirà; VI) condanni le amministrazioni intimate al pagamento di spese e compensi di giudizio”.
Con memoria depositata il 4.03.2022 si è tempestivamente costituito in giudizio il chiedendo preliminarmente disporsi l'integrazione del contraddittorio nei Controparte_1 confronti dell' . CP_3
Ha eccepito poi il proprio difetto di legittimazione passiva deducendo che i contributi richiesti riguardavano attività prestata presso il non correlata allo Controparte_2 stipendio base del dipendente, sicché l'onere dell'adempimento di questa parte dei contributi
(ed anche delle denunce mensili analitiche) ricadeva sull'Ente presso cui il dipendente era stato destinato.
Tanto premesso ha chiesto di “1) Preliminarmente dichiarare il difetto di contraddittorio, a tal uopo disponendo l'intervento necessario dell 2) Dichiarare il CP_3 difetto di legittimazione passiva del e/o riconoscere che le somme Controparte_1 richieste sono dovute dal Ministero della Giustizia trattandosi di contributi per indennità di
Amministrazione correlata ad attività svolta presso quell'Ente”.
Con memoria depositata in data 8.03.2022 si è costituito in giudizio il Controparte_2
eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e svolgendo ampie difese
[...] volte al rigetto del ricorso.
Ha dedotto di non potere procedere direttamente al versamento degli oneri previdenziali a personale diverso da quello del comparto di appartenenza, e che, come indicato nella nota del Presidente della Corte di Appello di Catania del 31.1.2022
“l'amministrazione comunale di provenienza provvederà ad effettuare i versamenti previdenziali ed INAIL e ad includere i relativi importi, distintamente indicati, tra le somme che questa amministrazione è chiamata a rimborsare”.
pagina 4 di 13 Ha riferito che il presidente della Corte d'appello di Catania già con precedente nota dell'11.12.2002, richiamata la circolare del del 31 maggio 2001 Controparte_2 prot.1836/S/BDT/3128, aveva evidenziato che l'obbligazione al versamento dei contributi previdenziali non può che gravare sull'amministrazione di appartenenza, la quale poi ne chiederà il rimborso all'amministrazione presso la quale il dipendente è stato comandato.
Ha altresì precisato di avere periodicamente inoltrato al le CP_1 CP_1 comunicazioni necessarie per consentire a quest'ultimo di effettuare i versamenti previdenziali nel rispetto di quanto stabilito dalla circolare ministeriale del 2001 e che il convenuto si era per anni adeguato a tali criteri tantè che, giusta nota del 2008, CP_1 chiedeva ad esso il “rimborso contributi previdenziali per il pagamento CP_2 dell'indennità di amministrazione liquidata al personale comunale comandato presso gli uffici giudiziari del distretto della Corte di Appello di Catania.
Tanto premesso ha eccepito la prescrizione del diritto rilevando che i ricorrenti Pt_1
e sono già in pensione dal 2009 e che non sussistono atti interruttivi inoltrati al Pt_3
nei 10 anni successivi, ed ha concluso chiedendo di :” - Ritenere e dichiarare il CP_2 difetto di legittimazione passiva del;
- In subordine, dichiarare la Controparte_2 prescrizione del diritto fatto valere;
- In ulteriore subordine, rigettare il ricorso perché infondato;
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio”.
All'udienza del 18 marzo 2022, considerata la domanda dei ricorrenti volta anche ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali sulle somme retributive differenziali richieste in ricorso, è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente di previdenza. CP_ Con memoria depositata il 25.07.2022 si è costituito in giudizio l' eccependo preliminarmente, per la domanda di riqualificazione pensionistica, il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte dei Conti, e l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della stessa per intervenuta in ogni caso decadenza dall'azione giudiziaria, in relazione al termine triennale di decadenza di cui all'art. 4, L. 438/1992.
Ha ancora eccepito l'inammissibilità della domanda di ricostituzione del trattamento pensionistico e di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, L. 1338/1962, per difetto della necessaria preliminare domanda amministrativa mai presentata.
pagina 5 di 13 Ha poi ancora eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva attesa la sua assoluta estraneità all'accertamento dei fatti di causa.
Ha infine eccepito in ogni caso l'intervenuta prescrizione dei contributi richiesti difettando qualsiasi atto interruttivo notificato ad esso resistente prima della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio e atteso che i ricorrenti risultano già in pensione rispettivamente dal mese di agosto 2009, dal mese di aprile Parte_1 Parte_3
2009 e dal mese di novembre 2018. Parte_2
Tanto premesso ha concluso chiedendo “In via preliminare e/o pregiudiziale, verificare la propria giurisdizione (in ordine alla domanda di riqualificazione pensionistica di parte ricorrente, comunque rientrante nella giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti), il cui difetto si eccepisce formalmente in questa sede, la propria competenza per materia e territorio, nonché l'eventuale nullità e/o inesistenza non sanabile della notifica dell'avverso ricorso, che in questa sede formalmente si eccepisce. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità della domanda di riqualificazione pensionistica di parte ricorrente, in quanto ormai compiutisi i termini decadenziali di legge per la proposizione dell'azione giudiziaria. In via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare nei confronti dell' l'inammissibilità e/o l'improcedibilità CP_3 ovvero l'improponibilità ex art. 443 CPC delle avverse domande di riqualificazione pensionistica e di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13, L. 1338/1962, per difetto della necessaria, rituale domanda amministrativa. Ancora in via preliminare e/o pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' e per l'effetto disporre CP_3
l'estromissione dell' resistente dal presente giudizio. In via principale, dichiarare, CP_3 ove venga accertata, l'intervenuta prescrizione del diritto oggetto dell'avversa domanda. In via principale, respingere l'avversa domanda di costituzione di rendita vitalizia ex art. 13,
L. 1338/1962, in quanto improponibile e comunque del tutto infondata. In via principale, dichiarare, l'inammissibilità dell'avversa domanda di pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, in quanto del tutto generica. In via principale, dichiarare
l'infondatezza di ogni domanda ex adverso proposta, a qualsiasi titolo, nei confronti dell' l'inammissibilità di ogni richiesta istruttoria formulata nei confronti dell' CP_3 CP_3 resistente. Spese, competenze ed onorari come per legge”.
pagina 6 di 13 All'esito dell'udienza del 17 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da note in atti, la causa
– istruita documentalmente - è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da tutte le parti resistenti ma comunque rilevabile d'ufficio.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo costante giurisprudenza, il difetto di legittimazione in senso proprio va valutato sulla base della domanda attorea: occorre verificare che attore e convenuto siano tali secondo la prospettazione fornita nell'atto introduttivo, prescindendo dalla reale titolarità del rapporto dedotto in giudizio che è questione attinente al merito. Nel caso di specie, in capo al e al Controparte_1
convenuti, non si riscontra alcun difetto di legittimazione passiva in senso CP_2 proprio, ricavabile dalle mere allegazioni di parte: parte ricorrente, infatti, indirizza la propria domanda tanto nei confronti del che nei confronti del convenuto CP_1 CP_2 che dal tenore complessivo dell'atto introduttivo appaiono entrambi titolari passivi del rapporto dedotto in giudizio.
Parimenti va disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall' . CP_3
Al riguardo si osserva che l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_3 si è resa necessaria in quanto, nel giudizio instaurato dal lavoratore al fine di chiedere al datore la regolarizzazione della propria posizione lavorativa sussiste litisconsorzio necessario con l'ente previdenziale, quale diretto interessato all'accertamento giudiziale e destinatario del pagamento (Cass. 22.10.2021 n. 29637; n. 19679/2020).
Il presunto difetto di legittimazione costituisce pertanto una questione di merito, riguardando l'effettiva titolarità del rapporto dedotto in giudizio, al di là delle mere allegazioni contenute nel ricorso.
3. Nel merito, il presente giudizio riguarda anzitutto l'individuazione del soggetto tenuto al versamento dei contributi previdenziali sulle somme pagate a ciascuno dei ricorrenti a titolo di indennità di amministrazione dalla data di inizio dell'erogazione alla data di cessazione dal servizio di ciascuno di loro.
pagina 7 di 13 Al riguardo, i ricorrenti hanno dedotto che il Ministero della Giustizia, amministrazione CP_ comandataria, abbia versato all' tali contributi fino al 2003 per il solo , Persona_2 non avendo nulla versato per gli altri ricorrenti.
Al fine di una migliore intelligenza delle questioni da affrontare, giova premettere la ricostruzione dell'istituto del comando operata di recente dalla suprema Corte, nella motivazione della sentenza n. 1471/2024, di seguito riportata testualmente.
«Il comando propriamente detto (talora denominato “di diritto pubblico”: Cass., Sez.
L, n. 17842 dell'8 settembre 2005) è stato disciplinato, innanzitutto, dall'art. 56 del T.U. n.
3 del 1957, per il quale: “L'impiegato di ruolo può essere comandato a prestare servizio presso altra amministrazione statale o presso enti pubblici, esclusi quelli sottoposti alla vigilanza dell'amministrazione cui l'impiegato appartiene.
Il comando è disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza. Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentito l'impiegato.
Per il comando presso un ente pubblico il decreto dovrà essere adottato anche con il concerto del Ministro per il tesoro e del Ministro titolare dell'amministrazione vigilante.
Per l'impiegato con qualifica non inferiore a direttore generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti.
Salvo i casi previsti dai precedenti commi e dal successivo art. 58, è vietata
l'assegnazione, anche temporanea, di impiegati ad uffici diversi da quelli per i quali sono stati istituiti i ruoli cui essi appartengono.
In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato presso
l'amministrazione che ha richiesto il comando”.
La nozione di comando sopra esposta descrive il fenomeno per cui il pubblico impiegato, titolare di un posto di ruolo presso una Pubblica Amministrazione, viene temporaneamente a prestare servizio presso altra Amministrazione o presso altro ente pubblico e importa, da un lato, l'obbligo di prestare servizio presso un ufficio od un ente diverso da quello di appartenenza e, dall'altro, la dispensa dagli obblighi di servizio verso l'Amministrazione di origine.
pagina 8 di 13 La giurisprudenza ha chiarito che nel comando - che determina una dissociazione fra titolarità del rapporto d'ufficio, che resta immutata, ed esercizio dei poteri di gestione - si modifica il c.d. rapporto di servizio, atteso che il dipendente è inserito, sia sotto il profilo organizzativo-funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell'amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (Cass., Sez. L, n.
13482 del 29 maggio 2018).
In linea generale non vi è alcuna alterazione del rapporto di lavoro, ma, comunque, si verifica una rilevante modificazione in senso oggettivo dello stesso, perché il dipendente è destinato a prestare servizio, in via ordinaria e abituale, presso un'organizzazione diversa da quella di appartenenza.
Esso è caratterizzato, nell'ipotesi tipica, dalla natura provvedimentale dell'atto che lo ha disposto, di competenza del soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito,
e non del soggetto datore di lavoro, dall'interesse del quale prescinde.
Per l'esattezza, nel pubblico impiego privatizzato le esigenze che rilevano, con riguardo al comando, sono quelle dell'Amministrazione di destinazione (Cass., Sez. L, n.
12100 del 16 maggio 2017) che, pertanto, assume i poteri di gestione del rapporto di lavoro in forza dell'imperatività del provvedimento: ne deriva che non possono gravare sul datore di lavoro distaccante gli oneri economici direttamente connessi all'attività prestata presso l'amministrazione di destinazione, titolare dell'interesse primario al comando, salva una diversa e specifica previsione di legge che diversamente disponga (Cass., Sez.
L, n. 17842 dell'8 settembre 2005).
Il collocamento nella posizione di comando va considerato un istituto di carattere straordinario. La possibilità di disporre il comando di un impiegato presso altra
Amministrazione statale o presso enti pubblici è prevista in via eccezionale e di fronte ad esigenze che ne giustifichino l'adozione.
In conclusione, caratteristiche del comando sono che: coinvolge Pubbliche amministrazioni differenti;
è posto in essere nell'interesse della Pubblica amministrazione presso la quale il lavoratore è comandato;
è disposto con provvedimento amministrativo della P.A. beneficiaria»
pagina 9 di 13 Ciò premesso in ordine alla ricostruzione dell'istituto del comando, quanto agli oneri economici, l'art. 70, comma 12, del D.lgs n. 165/2001, prevede “In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici
o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale”.
Ebbene, da quanto precede, risulta che l'amministrazione distaccante resta tenuta al pagamento del trattamento fondamentale, salvo rimborso dell'amministrazione utilizzatrice.
Ne consegue che grava unicamente sull'amministrazione utilizzatrice ogni trattamento accessorio non ricompreso nel trattamento fondamentale, come le indennità di amministrazione, afferenti specificamente all'attività prestata presso l'amministrazione di destinazione, salva diversa previsione legislativa o contrattuale.
È stato chiarito “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, l'attribuzione anche al personale in posizione di comando o distacco di voci di salario accessorio trova la sua disciplina nella contrattazione collettiva propria dell'ente distaccante, in quanto il dipendente comandato o distaccato non viene inquadrato nell'amministrazione di destinazione e il suo rapporto di lavoro originario non viene meno, né muta, per effetto del distacco o del comando, la sua regolamentazione a livello legale e contrattuale. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che ad un dipendente della Presidenza del
Consiglio dei ministri, comandato presso altra amministrazione del comparto ministeri, competesse l'indennità cd. di presidenza, voce del salario accessorio, in quanto l'art. 57 del
c.c.n.l. P.C.M. del 17.5.2004 dispone che i trattamenti accessori sono a carico dell'amministrazione di destinazione)” (Cass. sez. lav. n. 4390/2024).
Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, l'onere relativo al trattamento accessorio consistente nell'indennità giudiziaria, ivi compresi i contributi dovuti, sono da ritenersi a carico del , in assenza di diversa previsione Controparte_2 legislativa o contrattuale.
pagina 10 di 13 Ininfluente ai fini del decidere risulta la circolare relativa alla gestione del personale comandato citata dal ministero convenuto, per altro nemmeno allegata, in ogni caso non vincolante in sede giudiziaria.
Così individuato nel Ministero della Giustizia il soggetto obbligato al versamento dei contributi dovuti sull'indennità di amministrazione, rectius sulla differenza tra indennità di amministrazione per il personale addetto ad uffici giudiziari e indennità di comparto spettante al personale degli enti locali, come correttamente chiarito dal comune resistente, va esaminata l'eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dall' . CP_3
Al riguardo, l'art. 3, comma 10 bis, legge 335/1995, inserito dall'art. 19 d.l. n. 4/2019, ha previsto “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti CP_3
i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».
La suprema Corte ha chiarito “L'art. 3, comma 10-bis, l. n. 335 del 1995, introdotto dall'art. 9, d.l. n. 4 del 2019 (conv. con l. n. 26 del 2019) ratione temporis vigente, non ha disposto la sospensione della prescrizione per le contribuzioni afferenti alle gestioni previdenziali esclusive e per i trattamenti dei pubblici dipendenti ivi previste, ma in relazione ai contributi dovuti a tali gestioni ha disposto, con effetti retroattivi e con salvezza degli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato, il differimento dell'operatività della disciplina della prescrizione dettata dall'art. 3, commi 9 e 10, della stessa l. n. 335 del
1995, con la conseguenza che detto differimento è applicabile anche a contributi previdenziali già prescritti alla data di entrata in vigore della norma che lo ha previsto”
(Cass. sez. lav. n. 31060/2024).
Sulla base di quanto precede, vanno pertanto accolte le domande sub I) e II) e deve dichiararsi l'obbligo del Ministero della Giustizia al versamento dei contributi previdenziali sulle somme pagate in favore dei ricorrenti a titolo di indennità di amministrazione, dal 2004 fino alla cessazione dal servizio per il ricorrente e dalla data di inizio dell'erogazione Pt_2
pagina 11 di 13 alla data di cessazione dal servizio per gli altri ricorrenti con conseguente condanna del ministero al versamento di tali contributi in loro favore.
Quanto alla domanda sub III, finalizzata al calcolo della retribuzione pensionabile sì da comprendere l'indennità di comparto e di vigilanza e l'indennità di amministrazione nell'importo decurtato dalla prima, va esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall' . CP_3
Parte ricorrente nulla ha dedotto specificamente in ordine all'eccepito difetto di giurisdizione nelle note difensive del 6 settembre 2023 nelle quali si è limitata ad insistere per l'accoglimento nel merito delle proprie domande.
L'eccezione, per altro rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento,
è fondata e va accolta.
Al riguardo è sufficiente rilevare che la Corte dei Conti ha giurisdizione esclusiva relativamente al diritto, alla misura ed alla decorrenza della pensione dei dipendenti pubblici e degli assegni che ne costituiscono parte integrante (ex multis Cass. SS. UU. n. 18076/2009).
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro in favore della giurisdizione della Corte dei Conti con riguardo alla domanda in esame.
Va disposta la compensazione di metà delle spese di lite, tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree alla luce del dichiarato difetto di giurisdizione.
La restante quota segue la soccombenza ed è liquidata a carico del Controparte_2
in favore delle parti ricorrenti e dell' come da dispositivo ex d.m. 55/2014 e
[...] CP_3
s.m.i. con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria, con le maggiorazioni e le riduzioni previste dall'art. 4, commi 2 e 4 d.m. 55/2014 considerato che trattasi di processo con più parti.
Va disposta la compensazione integrale delle spese di lite nei confronti del CP_1
, tenuto conto dei complessi rapporti tra le parti nel corso del lungo comando dei
[...] dipendenti in epigrafe presso detto ente locale.
P. Q. M.
Definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , Parte_1 Parte_2
e con ricorso depositato in data 28 dicembre 2021 nei confronti del Parte_3
pagina 12 di 13 del e dell' , in persona dei legali Controparte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentati pro tempore, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'obbligo del Controparte_2 al versamento dei contributi previdenziali sulle somme pagate in favore dei ricorrenti a titolo di indennità di amministrazione, dal 2004 fino alla cessazione dal servizio per il ricorrente e dalla data di inizio dell'erogazione alla data di cessazione dal Pt_2 servizio per gli altri ricorrenti e, per l'effetto, condanna il al versamento di CP_2 tali contributi in loro favore;
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in ordine alla domanda sub
III) per essere la giurisdizione devoluta alla Corte dei Conti;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna il al pagamento in favore dei ricorrenti delle Controparte_2 spese di lite che liquida in complessivi € 2872,00 per compensi professionali,
- condanna il al pagamento in favore dell' delle spese Controparte_2 CP_3 di lite che liquida in complessivi € 2872,00 per compensi professionali,
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti del Controparte_1
Catania, 23 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 13 di 13