Sentenza 10 ottobre 2002
Massime • 1
Ai fini della qualificazione degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici quali apparecchi leciti da trattenimento e da giuoco di abilità, ai sensi dell'art. 110 del TULPS (R.D. 18 giugno 1931 n. 773), come modificato dall'art. 37 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, il limite del costo della partita, un euro, deve aggiungersi all'elemento dell'abilità e del trattenimento affinché il giuoco possa rientrare nella categoria di quelli leciti, atteso che l'uso della congiunzione "e", nel comma 5 del citato articolo, indica un ulteriore elemento di qualificazione esclusivamente in relazione a quei giochi nei quali sia prevalente il dedotto elemento della abilità e del trattenimento. (Cfr. Cass. Sez. III c.c. 3/10/02 n. 1184, dep. 18/11/02, in corso di massimazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2002, n. 38072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38072 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TARDINO Vincenzo - Presidente - del 10/10/2002
1. Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - N. 1234
3. Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 18209/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da IE AR, n. a Sessa Aurunca il 28.8.1954, e da D'TI SS, n. a Sessa Aurunca l'8.3.1955, avverso l'ordinanza in data 22.3.2002 del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con la quale è stata rigettata l'istanza di riesame del decreto di convalida di sequestro probatorio di apparecchi automatici da gioco emesso dal P.M. in data 16.2.2002.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Francesco Iacoviello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la ordinanza impugnata il Tribunale di S. Maria Capua Vetere ha rigettato l'istanza di riesame del decreto, emesso dal P.M., di convalida del sequestro probatorio di alcuni apparecchi automatici da gioco, effettuato dalla polizia giudiziaria presso gli esercizi commerciali "Bar Che Pace" del D'Agostini e "Bar Snoopy" del IE.
L'ordinanza ha ravvisato, in relazione alle modalità di funzionamento degli apparecchi in sequestro, il fumus dei reati di cui agli art. 110 T.U.L.P.S. e 718 c.p., ipotizzato dagli inquirenti. Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso gli indagati, generalizzati in epigrafe, che lo censurano per violazione di legge e mancanza di motivazione.
I ricorrenti, premesso che, alla luce dei principi che regolano il giusto processo, deve ritenersi censurabile in sede di legittimità anche la carenza di motivazione dei provvedimenti in materia di misure reali, lamentano, poi, in concreto, l'assenza di motivazione del provvedimento impugnato in relazione alla doglianza afferente alla mancata enunciazione, nei decreti di convalida di sequestro, del fatto costituente reato. Sostengono sul punto che la individuazione della fattispecie criminosa non poteva essere desunta dal Tribunale del riesame attraverso la lettura degli atti trasmessi dal P.M., in quanto attività di competenza esclusiva della pubblica accusa. Si deduce inoltre che la polizia giudiziaria ha operato il sequestro senza avere effettuato alcun accertamento, come poteva desumersi dalla discordanza tra quanto asserito dagli agenti di p.g. nel verbale di sequestro in danno di tale EP LU e le successive risultanze della perizia tecnica, che hanno determinato il dissequestro degli apparecchi da gioco in questione. Si contesta, ancora, che il fumus del reato di cui all'art. 110 T.U.P.S. possa essere desunto dal solo accertamento che il costo di una partita supera il valore di un euro, in assenza dell'ulteriore elemento del fine di lucro di cui all'art. 721 c.p., e si deduce, infine, che i giudici del riesame non hanno tenuto conto dei risultati della indagine tecnica espletata per conto degli indagati, dalla quale è emersa la prova della liceità degli apparecchi sequestrati. I ricorsi sono manifestamente infondati.
Come è noto, ai sensi dell'art. 325, primo comma, c.p.p. le ordinanze emesse dal tribunale del riesame in materia di misure reali sono ricorribili per cassazione solo per violazione di legge, di talché è escluso che in sede di legittimità possano dedursi eventuali vizi della motivazione del provvedimento impugnato. Nè il dato normativo citato è suscettibile di diversa lettura alla luce della riforma dell'art. 111 della Costituzione, di cui all'art.1 della legge costituzionale 23.11.1999 n. 2, che riguarda i principi della terzietà dell'organo giudicante e della formazione della prova nel contraddittorio delle parti, ma non afferisce, limitando i poteri dell'autorità inquirente, alla fase delle indagini di polizia giudiziaria. A maggior ragione, ovviamente, è esclusa in sede di giudizio di legittimità l'ammissibilità di rilievi di natura fattuale, quali quelli afferenti alle asserite carenze dell'attività investigativa della polizia giudiziaria ed alle risultanze della perizia di parte dei ricorrenti.
Ciò precisato, si deve in ogni caso rilevare che la denuncia di vizi del provvedimento del P.M. non può costituire oggetto di ulteriore doglianza allorché, come nel caso in esame, detti vizi risultino superati dalla successiva ordinanza del Tribunale del riesame. II Tribunale del riesame, invero, giusta il disposto degli art. 324 e 309, nono comma, c.p.p., può confermare il decreto di sequestro anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
È stato, perciò reiteratamente affermato da questa Corte che "il giudice del riesame ha pieno potere di esporre, modificare o completare la precedente, carente motivazione, al fine di rendere più chiare all'interessato le ragioni per le quali si è proceduto a ricercare le prove del reato ipotizzato nei suoi confronti, ed al contempo per consentire alla Cassazione la verifica di legittimità del provvedimento. Qualora, pertanto, il Tribunale abbia congruamente ed in modo completo eliminato le eventuali lacune della prima motivazione, l'indagato non può dolersi in sede di legittimità di carenze riferibili a quella prima motivazione, in quanto esse - integrandosi i due provvedimenti e costituendo un complesso unitario - non sono più esistenti" (cfr. Sez. 3^, 199703131, Tazzini C, riv. 209633; Sez. 3^, 199503890, Razzetto, riv. 203208; Sez. 5^, 19920900, riv. 190421).
Orbene, è indubbio, nel caso in esame, che l'ordinanza del Tribunale del riesame ha pienamente integrato, mediante il riferimento alle caratteristiche degli apparecchi da gioco sequestrati, desunte anche dalla indagine tecnica espletata, le eventuali carenze motivazionali del decreto di sequestro, in relazione ai reati oggetto di indagine, di talché le prime non sono più deducibili in sede di legittimità. È, altresì, manifestamente infondata, alla luce delle modifiche apportate dal legislatore all'art. 110 del T.U.L.P.S, la censura in ordine alla sussistenza, nel caso in esame, di sufficienti elementi atti a configurare il reato oggetto di indagine, dedotta dai ricorrenti per essere stato accertato dalla impugnata ordinanza solo il costo unitario delle partite e la natura aleatoria dei giuochi resi possibili dagli apparecchi in sequestro.
Si deve rilevare, infatti, che ai sensi del quarto comma dell'art. 110 T.U.L.P.S., come modificato dall'art. 37, comma terzo lett. b), della L. n. 388/2000, "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatici per i giochi gestiti dallo Stato". Viene precisato poi nel quinto comma del medesimo articolo, come novellato, "Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità quelli in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro."
Orbene, premesso che è stato soppresso in relazione agli apparecchi che consentono vincite puramente aleatorie, di cui al quarto comma, il requisito che attraverso l'uso dei medesimi si consegua un risultato di lucro, appare evidente dall'esame del combinato disposto dei commi sopra riportati che, in base alle disposizioni attualmente vigenti, devono essere considerati apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo non solo quelli che hanno insita la "scommessa", ma altresì quelli che consentono una vincita puramente aleatoria di un qualsiasi premio in denaro o in natura o nei quali, comunque, è assorbente l'elemento dell'alea. Il limite legato al costo della partita, di importo non superiore ad un euro, di cui al quinto comma, infatti, stante l'uso della particella disgiuntiva nel quarto comma e della congiunzione "e" nel successivo, costituisce elemento di qualificazione, quali giochi di abilità, esclusivamente in riferimento a quei giochi nei quali è prevalente l'elemento della abilità e del trattenimento. In questi ultimi, quindi, il predetto limite del costo della partita deve aggiungersi all'elemento della abilità o del trattenimento perché possano rientrare nella categoria dei giochi leciti di cui al medesimo quinto comma e successivi, ma detto limite non serve a far rientrare nella predetta categoria i giochi nei quali sia preponderante l'elemento dell'alea.
Orbene, essendo stato rilevato dall'ordinanza impugnata che l'elemento dell'alea è assolutamente preponderante nella determinazione della vincita consentita dagli apparecchi automatici da gioco in sequestro, in relazione alle caratteristiche di funzionamento degli stessi, e che detti apparecchi consentono giocate di valore superiore ad un euro, esattamente si è ritenuta dai giudici di merito la sussistenza del fumus del reato di cui all'art. 110 T.U.P.S., nella sua attuale formulazione.
I ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili, ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, c.p.p.. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi segue a carico dei ricorrenti l'onere delle spese del procedimento, nonché del pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, non versandosi in ipotesi di carenza di colpa delle parti ricorrenti nella determinazione della causa di inammissibilità (cfr. Corte Cost., sent. n. 186/2000 in G.U. 21.6.2000 n. 26); somma che viene fissata, in ragione dei motivi della inammissibilità, nella misura di Euro 500.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti IE AR e D'TI SS al pagamento in solido delle spese del procedimento, nonché al versamento della somma di Euro 500 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 10 ottobre 2002. Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2002