Sentenza 17 febbraio 2010
Massime • 1
Integra il reato di falso materiale in atto pubblico la condotta del medico che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, alteri la cartella clinica, in quanto, in tal caso, il medico assume la qualità di pubblico ufficiale che svolge una pubblica funzione certificativa e la cartella clinica riveste natura di atto pubblico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/02/2010, n. 19557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19557 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 17/02/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 408
Dott. OLDI Paolo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - N. 37545/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) GR IO, N. IL 13/02/1958;
2) GI MA, N. IL 02/10/1952;
avverso la sentenza n. 752/2006 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 27/02/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/02/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO OLDI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Giordano Luca, sostituto processuale dell'Avv. Luceri Giorgio;
Udito il difensore Avv. Falli Carla.
FATTO
Con sentenza in data 27 febbraio 2008 la Corte d'Appello de L'aquila, confermando la decisione assunta dal locale Tribunale in composizione monocratica, ha riconosciuto OR LE e LI IZ responsabili, in concorso fra loro, del delitto di falsità materiale in atto pubblico, aggravato dal fine di occultare il reato di lesioni colpose in danno di MA RM AR a seguito di un intervento chirurgico praticato su costei;
ha quindi tenuto ferma la loro condanna alle pene di legge e al risarcimento dei danni in favore della parte civile.
Secondo l'assunto accusatorio, recepito dal giudice di merito, il LI, approfittando della propria posizione di medico curante della AR, si era fatto consegnare da costei la copia della cartella clinica già in suo possesso e, d'accordo con l'LE, l'aveva sostituita con altra nella quale il foglio 29 conteneva una descrizione dell'intervento più analitica e in più parti discordante rispetto alla prima e, inoltre, indicava il solo LE, e non anche il LI, quale autore dell'intervento chirurgico.
Hanno proposto separati ricorsi per Cassazione i due imputati, per il tramite dei difensori, ciascuno sulla base di due motivi. Col primo motivo di entrambi i ricorsi si deduce erronea applicazione dell'art. 476 c.p., per insussistenza della lesione del bene giuridico tutelato. Sostengono i ricorrenti che, secondo la ricostruzione in fatto cui la Corte d'Appello ha acceduto, alla AR sono state restituite ambedue le copie della cartella clinica, cioè quella contenente la prima - e più sintetica - descrizione dell'intervento e quella contenente la seconda, più dettagliata. Non vi sarebbe stata dunque, nell'ottica del gravame, alcuna soppressione della prima cartella clinica, ne' sostituzione con la seconda;
e, stante l'inidoneità della condotta ad ingannare la pubblica fede, dovrebbe farsi applicazione dell'art. 49 c.p., comma 2. Inoltre non vi sarebbe un'effettiva falsificazione, per essere la seconda descrizione dell'intervento sostanzialmente identica alla prima, anche se più dettagliata;
ne' sarebbe configurabile l'aggravante teleologica, in quanto all'epoca del fatto gli imputati non sapevano ancora dell'intenzione della AR di querelarsi per lesioni.
Il secondo motivo dei due ricorsi s'indirizza a contestare la qualità di pubblico ufficiale in capo a ciascun imputato;
del Dott. LE, unico redattore del testo assertivamente falsificato, si osserva trattarsi di medico non convenzionato e incaricato privatamente dell'intervento; del Dott. LI si sottolinea l'estraneità alla materiale redazione della seconda versione della cartella clinica e si sostiene che la mera collaborazione prestata a soggetto privo della qualità di pubblico ufficiale dovrebbe condurre alla non punibilità.
DIRITTO
I ricorsi sono privi di fondamento e vanno, perciò, disattesi. Contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, dalla ricostruzione in fatto recepita dal giudice di merito non emerge affatto che alla AR sia stata restituita, unitamente alla copia alterata della cartella clinica, anche quella consegnatale anteriormente alla falsificazione. Ed invero, là dove si legge nella motivazione (pag. 9, rigo 2-3) che "la AR consegnò la cartella clinica al LI, il quale pochi giorni dopo la restituì", la menzione di un'unica copia restituita deve intendersi riferita alla copia alterata;
ciò è a dirsi a maggior ragione in quanto più oltre, alla pag. 11 (rigo 15-16), si parla espressamente di "sostituzione" con altra della copia ricevuta dalla AR.
Certamente, da quel momento in avanti, l'odierna parte civile si trovò in possesso di due duplicati della cartella clinica difformi tra loro (difformità fattale rilevare dall'Avv. Serani): ma ciò non è dipeso dalla pretesa riconsegna di entrambe le copie in un unico contesto, bensì soltanto dal fatto che, della versione originaria, dapprima consegnatale e poi ritirata, essa si era premurata di trarre una fotocopia autenticata da notaio, su consiglio del precedente difensore Avv. Angeli;
e proprio il raffronto fra le due copie del documento ha disvelato l'alterazione, evidentemente eseguita nei pochi giorni intercorsi fra la riconsegna al LI della copia originaria, ottenuta da costui col pretesto di consultarla, e la restituzione alla AR della nuova copia, poi risultata difforme dalla precedente.
Tale essendo l'accertamento dei fatti scaturito dal giudizio di merito, nessun pregio giuridico ha l'assunto dei ricorrenti secondo cui non vi sarebbe stata l'idoneità della condotta a ledere il bene giuridico protetto: essendo invece ben evidenziato il pregiudizio recato alla pubblica fede dalla avvenuta sostituzione dell'esemplare originario con quello alterato.
Quanto all'assunto secondo cui l'alterazione sarebbe soltanto consistita nell'apposizione di una descrizione più dettagliata dell'intervento e non avrebbe perciò recato modifiche sostanziali all'atto pubblico, vi è soltanto da rilevare come la sentenza ne dia precisa confutazione;
nella motivazione, infatti, si rileva in punto di fatto che in realtà i dati interessati dalla modifica erano assai significativi, non soltanto perché fornivano una descrizione assai più analitica e in parte discordante da quella originaria, ma anche perché coinvolgevano la composizione dell'equipe chirurgica, indicando come operatore il solo LE, mentre nella prima stesura risultavano sia l'LE, sia il LI;
in punto di diritto, inoltre, si osserva nella motivazione che in tema di falso materiale la lesione della fede pubblica è riscontrabile ogni volta che non vi sia corrispondenza tra l'effettivo procedimento di formazione dell'atto e quello apparente, quand'anche l'intento dell'agente sia quello di rendere il contenuto conforme al vero: il che ben si allinea al consolidato indirizzo giurisprudenziale, secondo cui qualsiasi alterazione delle annotazioni di una cartella clinica integra un falso punibile ancorché il soggetto abbia agito per ristabilire la verità effettuale, salvo il caso - qui non ricorrente - in cui si sia trattato di mere correzioni di errori materiali (oltre ai precedenti richiamati nella sentenza, v. Cass. 11 luglio 2005 n. 35167; Cass. 6 novembre 1997 n. 1305/98). L'aggravante teleologica è stata applicata motivatamente dalla Corte d'Appello, sul rilievo per cui all'epoca della falsificazione era già ben noto il fatto che la AR lamentasse disturbi chiaramente ricollegabili alla cattiva riuscita dell'intervento chirurgico: donde la riconoscibilità del movente, indirizzato a tutelare preventivamente i due salutari da una possibile azione penale per lesioni colpose;
ha aggiunto, conclusivamente, quel collegio che nel descritto contesto (il quale, è bene sottolinearlo, era significativamente connotato dalla già avvenuta richiesta di copia della cartella clinica da parte della paziente), irrilevante era il fatto che la AR non avesse ancora inoltrato una formale richiesta di risarcimento dei danni, ne' provveduto a proporre querela.
In ordine alla qualità di pubblico ufficiale, richiesta per la configurabilità del reato ascritto, occorre premettere che, alla stregua dei principi che regolano il concorso di persone nel reato proprio, per la punibilità di ambedue gli imputati è sufficiente che uno solo di essi assuma la qualità di concorrente qualificato, atteso l'accertato contributo di entrambi alla consumazione della falsità (a nulla rilevando che l'alterazione dell'atto sia stata materialmente eseguita da uno solo).
Orbene, come esattamente affermato dalla Corte territoriale, non può negarsi che svolga un funzione pubblica certificativa il sanitario che, prestando la propria opera professionale in una struttura privata convenzionata col servizio sanitario nazionale, attenda alla compilazione della cartella clinica (sulla cui natura di atto pubblico non è necessario soffermarsi). Essendo stato accertato in punto di fatto che l'intervento chirurgico sulla AR, eseguito nella clinica Villa Letizia convenzionata con l'A.S.L., è stato posto a carico, in parte, del servizio sanitario nazionale, non può dunque negarsi la qualità di pubblico ufficiale in capo al LI, legato alla casa di cura convenzionata da un contratto di prestazione d'opera e compilatore della cartella clinica nella sua versione originaria.
Conclusivamente, la sentenza impugnata resiste in ogni sua parte al controllo di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Spetta alla parte civile la rifusione delle spese di difesa sostenute nel presente giudizio di legittimità; la relativa liquidazione è effettuata in Euro 2.300,00, da maggiorarsi in ragione degli accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido delle spese di parte civile che liquida in Euro 2.300,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2010.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2010