Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5074 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
. 5074 /0 1 REPUBBLICA ITALI NA 0 1 A ONE DEL POPO S E S T , A R . 1 1 -8 O N T 5 R A L 7 , ' Oggetto 3 DI CASSAZIONE L 3 LA C A L S 7 O - L E B E cessazione 8 P I D - S 1 D I I affitto SEZIONE TERZA CIVILE S 1 N A N T G agrario E E S O S G O I A P G ğli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A D M E I E R O , T A O do A Presidente R.G.N.15043/98 D R I GROSSI L Dott T R E L S T I E D G N D E E S R Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI E Cron.Ло 838 LO PIANO Consigliere Dott. Michele Dott. Bruno DURANTE Consigliere Rep. Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Ud. 07/11/00 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: BO ER, elettivamente domiciliato in Roma, via Pcuvio n. 34, presso l'avv. Guido Romanelli, che la di- fende unitamente all'avv. Gian Battista Boscaini, giu- sta delega in atti;
e l f o t ricorrente ·
contro
GI, BE CA, BE NC, BE elettivamente domiciliati in Roma, via Carlo Poma n. 4, presso l'avv. Fabio Massimo Orlando, difesi dall'avv. Alessandro Furnari, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, 1761 1 sezione specializzata agraria, n. 174/98 del 6 febbraio - 26 marzo 1998 (R.G. 732/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. G. Romanelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Stefano Schirò, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso 28 agosto 1995 BO ER, proprieta- ria di un fondo in Solferino condotto in affitto da BE GI, BE CA e BE NC, in forza di contratto che aveva avuto inizio nell'annata agraria 1956-57, chiedeva che il Tribunale di Mantova, sezione specializzata agraria, pronunziasse la cessa- zione del contratto inter partes alla data del 10 no- vembre 1996, ai sensi dell'art. 2, lett. d), 1. 3 mag- gio 1982, n. 203. Esponeva la ricorrente, da un lato, che anterior- mente al 1956-57 il fondo era condotto in affitto da BE NC, padre di BE GI che aveva rinunziato alla prosecuzione del contratto a far tempo dal 10 novembre 1957, dall'altro, che essa concludente aveva intimato disdetta ai sensi dell'art. 4, della legge n. 203 del 1982 con raccomandata del 20 maggio 1995. Costituitisi in giudizio i convenuti resistevano alla avversa domanda deducendone l'infondatezza. Esponevano i BE, in particolare, che il rap- porto di affittanza in questione aveva avuto inizio nell'annata agraria 1937-38 in forza di contratto sti- pulato dal loro congiunto BE NC, padre di BE GI e nonno paterno di BE CA e BE NC ed era proseguito ininterrottamente, prima con l'originario affittuario, e dopo la sua morte - avvenuta il 27 gennaio 1969 con gli attuali conve- nuti, nonostante la rinunzia al contratto di cui alla scrittura 1 gennaio 1956. Il contratto in questione, concludevano i convenu- ti, venuto a scadenza, ai sensi dell'art. art. 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203, il 10 novembre 1992, si era rinno- vato per altri quindici anni, per assenza di una valida disdetta. Tutto ciò premesso i convenuti chiedevano, in via riconvenzionale, che il tribunale adito dichiarasse la intervenuta rinnovazione del contratto inter partes per ulteriori quindici anni (con decorrenza dall'11 novem- bre 1992) attesa l'assenza di qualsiasi disdetta per la data di cessazione del contratto stesso e per la inido- neità a produrre effetti di quella inviata esclusiva- mente il 20 maggio 1995. Svoltasi l'istruttoria del caso l'adita sezione, con sentenza 16 maggio - 26 agosto 1997 rigettava la domanda attrice e accoglieva quella riconvenzionale. Gravata tale pronunzia dalla soccombente AL la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, con sentenza 6 febbraio 26 marzo 1998 riget- tava la proposta impugnazione, ponendo a carico dell' appellante le spese del grado e rilevando, da un lato, che la rinunzia alla prosecuzione del contratto di cui alla scrittura 1 gennaio 1957 (per la data del 10 no- vembre 1957), da parte dell'originario affittuario EL IN NC non aveva avuto alcuna concreta attua- zione per effetto di un successivo tacito accordo tra le parti (volto, appunto, a porre nel nulla la detta rinunzia), dall'altro che i contratti di affitto agra- rio sottoposti a proroga ex art. 2 della 1. 3 maggio 1982 n. 203, non cessano de iure per effetto del decor- so del termine di proroga ivi previsto, ma solo a se- guito di tempestiva e rituale disdetta inviata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, della stessa legge n. 203 del 1982. Per la cassazione di tale pronunzia ha proposto ri- corso, affidato a cinque motivi, BO ER. Resistono, con controricorso, BE GI, CA e NC. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 1. Come osservato in parte espositiva i giudici del merito hanno affermato che il rapporto di affitto og- getto di controversia - instauratosi sin dall'annata agraria 1937-38 con BE NC (dante causa de- gli attuali affittuari) non è mai venuto meno, atteso che la rinunzia al contratto, proveniente da BE NC, in data 1° gennaio 1956 per la data del 10 novembre 1957, «benché perfezionatasi, quale atto uni- laterale di natura recettizia, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 1334 c.c., non poteva comportare la risoluzione del rapporto per una data antecedente a quella per la quale era destinata ad operare» e che la stessa non ha «in realtà avuto concreta attuazione per effetto e in conseguenza di un successivo tacito accor- do tra le parti destinato a porlo nel nulla».
2. Tali proposizioni sono censurate dalla ricorren- te con i primi tre motivi, intimamente connessi e da esaminare congiuntamente. Con gli stessi, in particolare la ricorrente denun- zia, nell'ordine: 2. 1. «in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., vio- lazione o falsa applicazione di norme in relazione al disposto dell'art. 1334 c.c.». Si assume, infatti, che la rinunzia, sottoscritta da BE NC nel gen- naio 1956, nel rispetto della normativa vigente all' epoca, ha prodotto i propri effetti nel momento in cui è stata portata a conoscenza della proprietà, a nulla rilevando che il conduttore riservasse a un momento successivo il rilascio del fondo e che, pertanto, il contratto inter partes - stipulato nell'annata agraria 1937-38 si è risolto per effetto di tale rinunzia (primo motivo); 2. 2. «in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c. omessa insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia». Si afferma, in particola- re, al riguardo, che i giudici del merito non avrebbero in alcun modo motivato il proprio assunto in ordine all'esistenza di un «successivo accordo» posto a porre nel nulla la rinuncia precedentemente intervenuta piut- tosto che a stipulare un nuovo contratto di locazione, come dedotto sin dal primo atto difensivo (secondo mo- tivo); 2. 3. «in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., omes- insufficiente о contraddittoria motivazione su un sa punto decisivo della controversia». Assume, al riguar- do, la ricorrente che la rinunzia posta in essere dal conduttore ha comportato l'estinzione del contratto la prosecuzione del rapporto agrario con la conseguente stipulazione di un nuovo contratto agrario, che non po- teva non intervenire tra le parti, atteso che il con- 3 duttore aveva posto nel nulla l'originario vincolo giu- ridico (terzo motivo).
3. Nessuno dei riassunti motivi può trovare acco- glimento. 3. 1. Quanto - -in primis alla denunziata viola- zione, da parte dei giudici del merito, dell'art. 1334 c.c., per avere affermato che la rinunzia al contratto in data 1° gennaio 1956 benché perfezionatasi, quale atto unilaterale di natura recettizia, nei tempi e nei modi previsti dall'art. 1334 c.c., non poteva comporta- re la risoluzione del rapporto per una data antecedente a quella per la quale era destinata ad operare, la cen- sura è inammissibile. Deve ribadirsi al riguardo, infatti, che quando nel ricorso per cassazione pur denunziandosi violazione e falsa applicazione della legge, con richiamo di speci- fiche disposizioni normative, non siano indicate le af- fermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indi- - con la interpretazione delle stesse fornita cate dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile poiché non consen- te alla Corte di cassazione di adempiere il compito istituzionale di verificare il fondamento della denun- ziata violazione (Cass. 12 maggio 1998 n. 4777). In altri termini è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non es- sendo al riguardo sufficiente un'affermazione apoditti- ca non seguita da alcuna dimostrazione dovendo il ri- corrente porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 21 agosto 1997 n. 7851). Pacifico quanto precede si osserva che nella spe- cie, come si ricava dal contesto del motivo, parte ri- corrente omette sia di indicare quale sia la interpre- tazione data, dal giudice del merito, della richiamata e l f r e disposizione (art. 1334 c.c.) e i motivi per cui la stessa non possa essere accettata, sia quale sia la «corretta» interpretazione di tale norma. In realtà parte ricorrente, lungi dal censurare la interpretazione che il giudice del merito ha dato della ricordata disposizione, si limita a dolersi che l'esito della lite sia stato sfavorevole alle proprie aspetta- tive, per essere state le risultanze di causa valutate in modo difforme alla sua, soggettiva, interpretazione 8 di quelle stesse risultanze ed è evidente - pertanto che la denuncia esula totalmente dalla previsione di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c. 3. 2. Con la censura in esame - in particolare la ricorrente non denunzia errori di diritto compiuti dal giudice a quo nel fare applicazione della più volte ri- cordata disposizione normativa [unici rilevanti sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3, c.p.c.], ma oppo- ne che l'interpretazione che detto giudice ha dato del documento 1° gennaio 1956 è diversa da quella suggerita da essa concludente e per ciò solo erronea. - - Si assume, in buona sostanza, che il dante causa degli attuali controricorrenti non avrebbe rinunziato al contratto con decorrenza dal 10 novembre 1957 - come ritenuto dalla corte del merito ma sin dal 1° gennaio 1957. L'assunto come anticipato - è inammissibile non solo perché contrasta con quanto affermato dalla attua- le ricorrente nell'atto introduttivo del presente giu- dizio, in primo grado, ma perché altresì - rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice del merito l'interpretazione delle risultanze, e quindi, anche dei documenti, di causa. Non poteva, in realtà, la ricorrente limitarsi - come ha fatto a contrapporre la propria, personale e - soggettiva, lettura del documento 1° gennaio 1956 [omettendone, altresì, la trascrizione] a quella fatta 3 propria dai giudici del merito, dovendo la stessa pun- tualmente evidenziare lacune logiche o di diritto in cui erano incorsi quei giudici nell'interpretare il do- cumento. 3. 3. Anche il secondo ed il terzo motivo - con cui, come osservato sopra, si denuncia, sotto il profi- lo di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., l'interpretazione data dai giudici del merito al comportamento tenuto -dalle parti successivamente all'11 novembre 1957 sono inammissibili, alla luce delle considerazioni che se- guono. In conformità a una giurisprudenza più che consoli- data, in particolare, deve ribadirsi, ulteriormente, che il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quan- do nel ragionamento del giudice di merito sia riscon- trabile il mancato o insufficiente esame di punti deci- sivi della controversia, prospettati dalle parti o ri- levabili di ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico po- sto a base della decisione. 10 Detti vizi inoltre non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno о all'altro mezzo di prova (In questo senso, in termini, da ultimo, Cass. 8 agosto 2000 n. 10417, specie in motivazione). - in termini opposti In altri termini, si osserva ritenuto dalla ricorrente che rispetto a quanto l'art. 360, n. 5 c.p.c. non conferisce alla Corte di cassazione il potere di riesaminare e valutare autono- mamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione compiu- ti dal giudice del merito, cui è riservato l' apprezza- mento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già 11 2 1 1 quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi - dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 8 agosto 2000 n. 10414, specie in motivazione). Pacifici i principi di diritto che precedono si os- - decisamente - escludersi che i giudici serva che deve del merito abbiano omesso di motivare, o abbiano moti- vato in modo insufficiente o contraddittorio la propria decisione, allorché hanno interpretato il ricordato comportamento delle parti alla data del 10 novembre 1957 nel senso che stesse intesero, in realtà, porre nel nulla la disdetta del 1° gennaio 1956, continuando il precedente rapporto, anziché dare vita a un autonomo e nuovo contratto. Né, ancora, può affermarsi che il ragionamento fat- to proprio dai giudici di merito sia «insufficiente»> o contraddittorio». La ricorrente, infatti, lungi dall'evidenziare che i giudici del merito avrebbero trascurato elementi ac- quisiti agli atti, rilevanti al fine del decidere, che, ove tenuti presenti, avrebbero con certezza condotto a una diversa conclusione della lite, o contraddittorietà dell'iter argomentativo, tali da non permettere di ri- costruire il ragionamento fatto proprio dalla sentenza impugnata, si limita anche sul punto- - ad opporre la 12 propria, personale e soggettiva, interpretazione di quel comportamento a quella fatta propria dai giudici a quibus. In altri termini a sollecitare - senza, peraltro, n. 4, c.p.c.indicare, in violazione dell'art. 366 motivi» della propria censura - una nuova valutazione dei fatti di causa, cercando di superare quelli che so- no i limiti del giudizio di legittimità. 3. 4. Anche a prescindere da quanto precede, comun- que, si osserva per completezza di esposizione che il secondo e il terzo motivo di ricorso sono inammissi- bili anche sotto altro, concorrente, profilo e, in par- ticolare, per difetto di interesse. Anche, infatti, si giungesse alla conclusione au- spicata dalla ricorrente e, cioè, all'accertamento che il rapporto originariamente concluso nel 1937-38 da BE NC è stato sostituito, nel 1957, da al- tro contratto, sempre con lo stesso (e con gli attuali controricorrenti, come si invoca), mai potrebbe perve- nirsi alla conclusione auspicata dalla ricorrente e, in particolare, alla cassazione della sentenza gravata. Deve ribadirsi, a questo riguardo - in particolare norma dell'art. 2 1. 3 maggio 1982 n. 203, i che a contratti di affitto a coltivatore diretto, stipulati anteriormente ed in corso alla data di entrata in vigo- 13 re della legge stessa, hanno una ulteriore durata (va- riabile) con riferimento all'anno in cui ha avuto ini- zio il «rapporto». Deve ritenersi, pertanto, alla luce di una giuri- sprudenza più che consolidata di questa Corte regola- trice, che il legislatore ha inteso fare riferimento all'epoca in cui, in base ad un valido titolo negozia- le, un certo conduttore ○ una certa famiglia si è in concreto installata nel fondo, con correlativa perdita della disponibilità di questo da parte del concedente, ed attribuire rilevanza, ai fini della durata, alla continuità del rapporto a partire da tale epoca, indi- pendentemente dalla circostanza che, dopo la stipula- zione dell'originario contratto, siano stati conclusi nuovi accordi parzialmente modificativi per quanto at- tiene la estensione del fondo o che siano intervenute novazioni soggettive del rapporto stesso, per il suben- tro di discendenti (Cass. 15 febbraio 1996 n. 1162). Al riguardo ciò che rileva - al fine di stabilire - è l'unicità del rap- la data di inizio del «rapporto>>> porto, non nel senso della sua assoluta identità sog- gettiva ed oggettiva nel corso del tempo, bensì nel senso del suo perdurare malgrado qualsiasi modificazio- ne intervenuta. 14 Deriva, da quanto precede, che qualsiasi accordo -contrattuale successivo al sorgere del rapporto - non esclude la «continuità» del rapporto stesso, se non ne sia derivata l'estinzione del precedente e la costitu- zione di uno del tutto nuovo, senza che, in particola- rilevi il mutamento dei soggetti, se questo venga re, ad innestarsi nell'originario rapporto contrattuale, senza dare vita ad un rapporto autonomo, in virtù di accordo novativo che abbia fatto venire meno gli effet- ti dell'originario contratto ponendone in essere uno diverso (Cass. 8 agosto 1995 n. 8685).
4. Con il quarto motivo la ricorrente denunzia «in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione o falsa applicazione di norme in relazione al disposto dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982». e f i l Si censura, in particolare, la sentenza gravata nella parte in cui la stessa afferma che ai fini della applicazione del disposto di cui all'art. 2, legge n. 203 del 1982, per verificare la data di cessazione del contratto» è necessario fare riferimento al «rappor- to», anziché al «contratto» in corso, facendo riferi- mento all'insegnamento contenuto in Cass. 8 agosto 1995, n. 8685 e omettendo di considerare che in questa ultima pronunzia è stato ritenuto che se le modifica- zioni successivamente intervenute all'originario rap- 15 porto agrario sono state tali da comportare la estin- zione dell'originario contratto e la costituzione di un altro contratto, la continuità ipotizzata dal legisla- tore non è giuridicamente configurabile.
5. La deduzione è inammissibile. Sotto diversi, concorrenti, profili. 5. 1. In primis si osserva che pur denunziandosi, con la censura in esame, violazione o falsa applica- zione di norme di diritto>>> sotto il profilo di cui all'art. 360, n. 3 c.p.c., e in particolare la inter- pretazione data dalla corte del merito dell'art. 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203 in conformità della sua lettera e della lettura offertane da questa Corte regolatrice, come osservato sopra, in sede di analisi dei precedenti parte ricorrente si astiene dall'indicare qua-motivi - le sarebbe la «corretta» interpretazione di tale dispo- sizione, diversa da quella datane dai giudici di meri- to. In realtà la ricorrente, con la deduzione in esame, ancora una volta, lungi dal denunziare la violazione di norme di diritto, si duole inammissibilmente che l'esito della lite sia stato diverso da quello da essa auspicato, avendo i giudici di merito interpretato le risultanze di causa in senso difforme rispetto alla sua, soggettiva, lettura di quelle stesse risultanze e, 16 in particolare, nel senso che nel corso del rapporto tra le parti non sia mai intervenuto un accordo novati- vo dell'originario contratto del 1937. 5. 2. In secondo luogo, anche a prescindere da quanto sopra, si osserva che la deduzione in esame è inammissibile anche per violazione dell'art. 366, n. 4 c.p.c. - infatti - pur prospettando, con la La ricorrente [sostanzialmentel, un vizio di moti- deduzione in esame vazione della sentenza gravata, per avere escluso la natura «novativa» dell'accordo del 1957, omette total- mente di indicare i motivi per i quali chiede, sotto il profilo in questione, la cassazione della sentenza gra- vata. Ossia quali siano i «punti» decisivi della
contro
- versia che ove considerati dalla sentenza gravata, avrebbero permesso di ritenere che per effetto dell' accordo del 1957 le parti hanno inteso dare vita a un rapporto totalmente diverso rispetto a quello origina- rio, cioè ad un nuovo contratto (anziché «proseguire>> quello originario).
6. Con il quinto motivo - prima parte - la ricor- rente denunzia «in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. violazione o falsa applicazione di norme in relazione al disposto dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982» 17 nella parte in cui ha affermato la necessità delle di- sdetta per la cessazione dei rapporti soggetti all'art. 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203. Si osserva, infatti, da un lato, che con riguardo ai contratti di locazione aventi ad oggetto attività produttive in immobili urbani in regime di proroga le- gale questa Corte regolatrice si è già pronunziata con- fermando che nessuna disdetta è necessaria essendo il rapporto destinato a cessare de jure al termine della proroga, dall'altro, che la Corte costituzionale ha af- fermato che la rinnovazione tacita in assenza di di- sdetta presuppone la sussistenza di un rapporto libera- mente voluto, sicché in caso di intervento autoritativo che sposti il termine di scadenza non è necessaria al- cuna disdetta.
7. Al pari dei precedenti il motivo non può trovare accoglimento. In conformità a una giurisprudenza costante di que- sta Corte regolatrice (cfr., in particolare, proprio in margine all'art. 2, 1. 3 maggio 1982, n. 203, Cass. 20 ottobre 1997, n. 10266), infatti, deve ribadirsi che non esiste, nel vigente ordinamento, un principio gene- rale - relativo ai rapporti di durata - nei termini in- dicati dalla ricorrente. 18 È esatto, peraltro, che con specifico riferimento alla disciplina transitoria dei rapporti di cui alla 1. 27 luglio 1978, n. 392, la giurisprudenza di questa Corte regolatrice è fermissima nel ritenere che i con- tratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso di abitazione, in corso alla data di entrata in vigore della 1. 27 luglio 1978 n. 392 e soggetti a proroga, cessano alle scadenze indicate nell'art. 58, senza che sia necessaria disdetta. Tale affermazione, peraltro, viene giustificata non perché detti rapporti sono «in corso» per volontà della legge e non per libera scelta delle parti, quanto sul শ rilievo, assorbente, che a tali contratti è estensibile la disciplina prevista per i contratti non soggetti a proroga di cui all'art. 65, che diversamente dall'art. 58, richiama l'art. 3 (della legge 27 luglio 1978, n. 392) concernente la rinnovazione tacita del rapporto (Tra le tantissime, in tal senso, Cass. 5 aprile 1993, n. 4062; Cass. 25 maggio 1992, n. 6243; Cass. 10 maggio 1991, n. 5252; Cass. 5 febbraio 1991, n. 1088). In tema, pertanto, occorre avere riguardo, più che ai principi generali, o alla ratio delle singole dispo- sizioni, al tenore testuale della disciplina positiva. In occasione dell'entrata in vigore di una nuova normativa, in particolare, rientra nella discrezionali- 19 tà del legislatore disciplinare i rapporti in corso, alternativamente, о secondo le norme previgenti, 。 in armonia con la nuova disciplina, o giusta regole «nuo- ve» ed «originali» [diverse sia dall'una che dall' al- tra normativa]. Applicando il detto principio al caso di specie si osserva che il legislatore del 1982 ha operato con l'art. 53 della 1. 3 maggio 1982, n. 203 una chiara scelta nel senso dell'operatività, indiscriminata, di tutte le norme sopravvenute salvo che per quelle per - le quali sia prevista una espressa deroga - «a tutti i rapporti, comunque in corso>>> alla data di entrata in vigore della legge stessa. e Ne deriva, pertanto, che non sussistono ragioni di f i L sorta per ritenere l'inapplicabilità, ai contratti in- dicati nell'art. della 1. 3 maggio 1982, n. 203 della regola posta dal successivo art. 4 di questa, secondo cui in mancanza di disdetta di una delle parti il con- tratto di affitto si intende tacitamente rinnovato per il periodo minimo di legge. Quanto all'insegnamento contenuto in C. cost. 6 febbraio 1985, n. 33 lo stesso - alla luce dei rilievi svolti sopra - non è in alcun modo pertinente, al fine del decidere. 20 2 0 Se, infatti, è pacifico- per espressa scelta legi- slativa - che la «presente legge», id est la 1. 3 mag- gio 1982, n. 203 «si applica a tutti i rapporti comun- que in corso ... » alla data del 6 maggio 1982 (cfr. art. 53, comma 1, di tale legge), e non è controverso per ammissione delle parti che il «rapporto» ora og- getto di controversia era in essere, ancorché in regime di «proroga», alla detta data, è giocoforza concludere sia che lo stesso è soggetto alla disciplina di cui all'art. 2, della più volte ricordata legge (come invo- cato dalla attuale ricorrente), sia che per lo stesso è invocabile il successivo art. 4, sulla «rinnovazione tacita» in caso di mancanza di disdetta di una delle parti. Irrilevante, al riguardo, sono pertanto i rilievi svolti dalla Corte costituzionale nella ricordata pro- nunzia, invocabili, al più [come nel caso nella specie alla attenzione di quei giudici] allorché la norma po- sitiva, che ha disposto la proroga, nulla preveda, sul- la necessità, o meno, di una «disdetta», ai fini della cessazione del rapporto. In tutti gli altri casi, e - in particolare - qua- lora la fattispecie, come nel caso concreto, ha la pro- pria completa disciplina nella norma positiva, è vieta- to all'interprete attribuire a quest'ultima un signifi- 21 cato diverso, rispetto al senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse» (cfr. art. 12, comma 1, preleggi). seconda parte la8. Sempre con il quinto motivo ricorrente denunzia la sentenza gravata nella parte in cui questa non ha ritenuto idonee a far cessare il rap- porto né la disdetta inviata da essa concludente il 24 settembre 1980 [da interpretarsi come disdetta per la prima scadenza utile], né la successiva disdetta del 14 - del 20 maggio 1995, ottobre 1993, né quella infine per la scadenza del 10 novembre 1996. 9. Neppure nella parte de qua il motivo merita ac- coglimento. 9. 1. Quanto, in primis, alla disdetta del 20 mag- gio 1995 unica invocata nel ricorso introduttivo in primo grado - è palese che esattamente i giudici del merito hanno ritenuto la stessa priva di effetti. La stessa, infatti, come ammette la difesa della ricorrente e come assolutamente pacifico in causa, stata intimata per la data del 10 novembre 1996, sul presupposto che il rapporto inter partes fosse sorto il 10 novembre 1957 e, per l'effetto, soggetto alla disci- plina di cui all'art. 2, lett. d), della 1. 3 maggio 1982, n. 203. 22 Pacifico quanto sopra e non controverso che il rap- porto oggetto di controversia è sorto nel 1937 e che, pertanto, rispetto allo stesso non trova applicazione la norma di cui alla lettera d) del più volte ricordato art. 2 1. 3 maggio 1982, n. 203 [cessazione del con- tratto al termine della annata agraria 1995-96], ma quella di cui alla precedente lett. a) dello stesso art. 2 [cessazione del contratto all termine della an- nata agraria 1991-92] è palese che correttamente i giu- dici del merito hanno ritenuto la inidoneità di una di- sdetta intimata per il 10 novembre 1996 a far cessare [alla detta data o al 10 novembre 1992] un contratto che in assenza di una valida disdetta pervenuta entro il 10 novembre 1991 si era già rinnovato, al momento in cui la disdetta in esame è pervenuta alla parte condut- trice, per altri 15 anni. 9. 2. Quanto alle altre due disdette, in particola- re quella in data 24 settembre 1980 e quella in data 14 ottobre 1993, la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, le ha ritenute irrilevanti, al fine del decidere, la prima perché precedente alla en- trata in vigore della legge n. 203 del 1982, la seconda perché- alla pari di quella del 1995- tardiva rispet- to alla data del 10 novembre 1992. 23 Le censure mosse dalla ricorrente al fine di criti- care tali affermazioni, svolte dalla pagina 13 alla pa- gine 16 del suo ricorso, non possono trovare accogli- mento, alla luce delle osservazioni che seguono. Giusta quanto assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte re- golatrice, il giudice di legittimità ha il potere dove- re di verificare, eventualmente anche d'ufficio, la «ammissibilità» dell'appello a suo tempo proposto av- verso la sentenza di primo grado e di dichiarare, per- tanto, qualora accerti che questo era, per qualsiasi " motivo, inammissibile, la inammissibilità dell'appello, ancorché non rilevata in quella sede dalle parti o dal giudice del gravame (Recentemente, in tema, Cass. 22 settembre 2000 n. 12528, specie in motivazione). Pacifico quanto precede si osserva che nel caso concreto la BO ha invocato, a fondamento della proposta domanda diretta alla declaratoria di cessazio- ne del contratto inter partes alla data del 10 novembre 1996, le due disdette sopra indicate esclusivamente in grado di appello, provvedendo, altresì, in quella sede, a produrre i documenti relativi. I giudici di appello hanno ritenuto ammissibile la produzione dei nuovi documenti e, quindi, esaminato nel 24 1 w la domanda della appellante merito rigettandola w sulla base delle dette disdette, come sopra riferito. Ritiene, per contro, il Collegio che nella specie la corte di appello di Brescia, sezione specializzata agraria, sia incorsa nella violazione dell'art. 437 c.p.c., rilevabile, come sopra osservato anche di uffi- cio e in sede di legittimità, pur in caso di accetta- zione del contraddittorio ad opera della controparte (cfr. Cass. 27 gennaio 1998 n. 821; Cass. 27 dicembre 1997 n. 13049; Cass. 17 dicembre 1997 n. 12764; Cass. 8 novembre 1996 n. 9768, tra le tantissime). In particolare è esatto quanto si afferma nella sentenza gravata allorché si precisa che nell'ambito delle controversie soggette al c.d. rito del lavoro il divieto di nuovi mezzi di prova in grado di appello, sancito dall'art. 437, comma 2, c.p.c., si riferisce solo alle prove costituende, richiedenti una ulteriore attività processuale, e non anche ai nuovi documenti, la cui produzione è ammissibile a prescindere dal ca- rattere effettivamente «nuovo» della documentazione of- ferta in sede di impugnazione, se cioè questa sia, о preesistente rispetto al precedente grado del meno, giudizio (Cass. 15 gennaio 1998 n. 309; Cass. 9 giugno 1997 n. 5121, resa appunto con riguardo come nella specie- a controversia agraria). 25 Il riferito principio - -peraltro deve essere CO- ordinato con quanto lo stesso comma 2 dell'art. 437 c.p.c. dispone nella prima parte e in particolare con la regola secondo cui nelle controversie de quibus non sono ammesse (in grado di appello] nuove domande ed ec- cezioni». Ne segue, pertanto che in tanto «nuovi» documenti possono essere prodotti in grado di appello in quanto diretti a suffragare mere «difese» [in quanto tali pro- ponibili per la prima volta anche in grado di appello] e giammai a fondamento di eccezioni processuali o di merito in senso stretto (Cass. 4 maggio 1999 n. 4430) 0, come nel caso di specie, nuove «domande». Certo quanto sopra, non controverso che nella spe- cie la attuale ricorrente ha dedotto, per la prima vol- ta in grado di appello, la cessazione del rapporto di affitto inter partes sulla base di una deduzione priva di qualsiasi connessione logica con quanto dedotto in -primo grado invio di altre disdette, anteriormente a quella invocata in primo grado- è palese che i giudici di appello avrebbero dovuto in limine rilevare la inam- missibilità della deduzione sotto il profilo in que- stione, anziché esaminare, nel merito (ancorché per ri- gettarla) la «nuova» domanda. 26 A tanto deve - in conclusione - provvedersi in que- sta sede, con declaratoria di inammissibilità delle nuove domande formulate dalla BO in grado di ap- pello in violazione dell'art. 437 c.p.c. Così corretta la motivazione della sentenza impu- gnata (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 384 c.p.c.) anche il motivo in esame deve rigettarsi, come anticipato. 10. Risultato infondato in ogni sua parte il pro- posto ricorso - -in conclusione deve rigettarsi, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al paga- mento delle spese di questo giudizio di legittimità li- quidate in lire 126.000 # oltre lire 2.000.000 per I D onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione il a giorno 7 novembre 2000. il Consigliere relatore est. lifeño thefreler Depositato in Cancelleria #5 APP 2001 il Presidente IL CANCELLIERE C1 IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA OGGI, Concetta Amendola (Conde Ammendola). 27