Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2004, n. 40154
CASS
Sentenza 29 aprile 2004

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In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio, quando fondato sulla gravità del fatto, deve essere motivato dal giudice non soltanto in relazione al principio astrattamente posto dalla norma, bensì con concreto riferimento al reato commesso. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza del giudice di pace che si era limitato a motivare il rigetto dell'istanza di oblazione con la formula generica "poichè trattasi di reato di particolare allarme sociale").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2004, n. 40154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40154
    Data del deposito : 29 aprile 2004

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