Sentenza 29 aprile 2004
Massime • 1
In tema di oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternative, il rigetto della richiesta di ammissione al beneficio, quando fondato sulla gravità del fatto, deve essere motivato dal giudice non soltanto in relazione al principio astrattamente posto dalla norma, bensì con concreto riferimento al reato commesso. (Nella fattispecie la Corte ha annullato la sentenza del giudice di pace che si era limitato a motivare il rigetto dell'istanza di oblazione con la formula generica "poichè trattasi di reato di particolare allarme sociale").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/04/2004, n. 40154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40154 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni Presidente del 29/04/2004
Dott. OLIVIERI Renato Consigliere SENTENZA
Dott. BATTISTI Mariano est. Consigliere N. 725
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore Consigliere N. 027013/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS EO N. IL 08/04/1980;
avverso SENTENZA del 06/05/2003 GIUDICE DI PACE di PERGINE VALSUGANA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Mario Favalli che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il giudice di pace di Pergine Valsugana, con sentenza del 6 maggio 2003. affermava la penale responsabilità di TE EB per il reato, accertato in Pergine Valsugana il 26, giugno 2002, previsto e punito dall'art. 186 c.d.s., per avere guidato una autovettura in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcooliche.
2 - Il giudice di merito, dopo avere rigettato la richiesta dell'imputato di essere ammesso all'oblazione "in quanto trattavasi di reato di particolare allarme sociale", riteneva che non vi fossero dubbi sulla penale responsabilità, avendo accertato i verbalizzanti che il EB, quando era stato fermato, aveva un alito fortemente alcoolico ed era eccessivamente loquace, loquacità che si era tradotta in frasi illogiche e incoerenti.
2 - Il difensore ricorre per Cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza.
Denuncia, con il primo motivo, "mancanza di motivazione", deducendo, citando a sostegno una sentenza della corto di cassazione (Cass., 26 novembre 1999, n. 2734), che, "qualora la domanda di oblazione venga respinta per la gravità del fatto, poiché questa è prevista dall'art. 162 bis come una delle cause che possono giustificare il rigetto è necessaria una specifica motivazione sulle ragioni di tale gravita".
2 - Denuncia, con il secondo motivo, "violazione dell'art. 34 del D. L. vo 28 agosto 2000, n. 274", deducendo che, se è vero, come ha accertato il giudice di pace, che il tasso alcoolico consentito era stato superato in minima entità - l'imputato era stato sottoposto a cinque prove e soltanto una aveva dato un tasso alcoolico di 0,72 - doveva essere fatta applicazione dell'art. 34, vertendosi in un caso di particolare tenuità del fatto.
3 - Denuncia, infine, "mancanza di motivazione", deducendo che non risponde al vero che l'imputato presentasse i segni sintomatici dell'ebbrezza esposti nella sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Il primo, assorbente, motivo è fondato.
a - Il reato di guida in stato di ebbrezza, allorché
all'accertamento dallo stesso proceda il giudice di pace, come accade di norma - l'art. 4, comma 3, del l'anzidetto decreto legislativo prevede la competenza del tribunale soltanto se ricorrono determinate circostanze ivi indicate - è punito ai. sensi dell'art. 52, comma 2, lett. c), il quale dispone che, "quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda - come si verifica nel caso di cui all'art. 186 c.d.s. per il quale è prevista la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda -, si applica la pena pecuniaria dalla specie corrispondente da lira un milione e cinquecentomila a cinque milioni - oggi, da euro 775,00 a 2.582,28 - o la pena della permanenza domiciliare da venti a quarantacinque giorni ovvero la pana del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi".
b - Il reato di guida in stato di ebbrezza, quando proceda il giudice di pane, è punito, dunque, con la pena alternativa dell'ammenda o con pene che, coma stabilisce il successivo art. 58, sono considerate, per ogni effetto giuridico, come pene dalla specie corrispondente a quella della pena originaria e, quindi, come pena dell'arresto.
L'art. 29, comma 6. dal decreto in questione, inoltre, prevede che, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l'imputato può essere ammesso all'oblazione e La norma non esclude l'applicabilità anche dell'art. 162 bis c.p. disposizione che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, è invocabile anche da colui cui sia stato contestato il reato di guida in stato di ebbrezza.
c - Ne consegue che, avendo previsto il legislatore, per questo reato, la possibilità dell'oblazione, il giudice di merito non può rigettare la relativa richiesta affermando, come ha fatto il giudice di merito nel caso di specie, che La richiesta è rigettata perché trattasi di reato che desta particolare allarme sociale. Che il reato, così come previsto nel codice della strada, desti particolare allarme sociale può essere vero;
ma, è altrettanto vero che ciò non ha indotto il legislatore ad escludere che l'autore dello stesso potesse avvalersi dell'oblazione.
Ciò sta a significare che il giudice di merito, per rigettare la richiesta di oblazione, deve motivare sul particolare allarme sociale non in astratto, non per come la norma è scritta, ma in concreto, dimostrando che in quella fattispecie concreta la fattispecie astratta, di per sè allarmante - allarme per il legislatore comunque irrilevante al fine di escludere la possibilità dell'oblazione - ha assunto caratteristiche tali da far ravvisare quella particolare gravità, al di là della norma astratta, che giustifica il rigetto della richiesta di oblazione ai sensi dell'art. 162 bis, comma 4, c.p.. Nel caso di specie nella sentenza, come si è visto, non v'è nulla di tutto ciò, donde l'inevitabile annullamento della stessa con rinvio par nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al giudice di pace di Pergine Valsugana. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2004