Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4430
CASS
Sentenza 4 maggio 1999

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Nel rito del lavoro la produzione di prove precostituite è consentita anche nell'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione orale, in modo che alla controparte sia data la possibilità di avere adeguata cognizione del loro contenuto.

Nell'ipotesi di intervento di terzo dichiarato inammissibile la parte vittoriosa ha diritto ad ottenere la condanna alle spese giudiziali anche del terzo (oltre che della controparte).

Nel rito del lavoro le prove precostituite non ricadono nel divieto di cui all'art. 416 cod. proc. civ. e possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado (e anche di appello) qualora riguardino non eccezioni processuali o di merito in senso stretto, ma mere difese. Ricorre tale ipotesi rispetto all'eccezione di pagamento della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4430
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4430
    Data del deposito : 4 maggio 1999

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