Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 3
Nel rito del lavoro la produzione di prove precostituite è consentita anche nell'udienza di discussione, finché non sia iniziata la discussione orale, in modo che alla controparte sia data la possibilità di avere adeguata cognizione del loro contenuto.
Nell'ipotesi di intervento di terzo dichiarato inammissibile la parte vittoriosa ha diritto ad ottenere la condanna alle spese giudiziali anche del terzo (oltre che della controparte).
Nel rito del lavoro le prove precostituite non ricadono nel divieto di cui all'art. 416 cod. proc. civ. e possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado (e anche di appello) qualora riguardino non eccezioni processuali o di merito in senso stretto, ma mere difese. Ricorre tale ipotesi rispetto all'eccezione di pagamento della quale il giudice deve tenere conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di un'espressa richiesta in tal senso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/05/1999, n. 4430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4430 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dai Signori Magistrati:
Dr. Giacomo De Tommaso Presidente
Dr. Alberto Spanò Consigliere
Dr. Donato Figurelli Consigliere rel.
Dr. Giovanni Mazzarella Consigliere
Dr. Guido Vidiri Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da D'LE (o DLE) IT, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Bagnoli ed Irene Ciccarelli, elettivamente domiciliato in Roma al viale Parioli n.180 nello studio dell'avv. Mario Sanino, giusta mandato a margine del ricorso, ricorrente
CONTRO
Associazione Tennis Club Ippodromo degli Ulivi, in p persona del legale rappresentante sig, CE BI,
intimata
NONCHÉ TI CE
intimato per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bari in data 9 gennaio - 16 febbraio 1996, n.86/1996 sent. R.G.A.C. n.339/93;
udita alla pubblica udienza del 2 dicembre 1998 la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli;
udito l'avv. Alberto Bagnoli per il ricorrente D'HI IT;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo ed il rigetto degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor IT AC o (D'HI), con ricorso al Pretore di Modugno del 7 aprile 1987, premesso che aveva lavorato alle dipendenze della "Associazione Tennis Club Ippodromo degli Ulivi" dal 21 aprile 1982 al 31 dicembre 1985, data nella quale era stato licenziato;
che egli era stato inquadrato quale "addetto ai servizi generali", ex C.C.N.L. dei circoli sportivi;
che le sue mansioni erano consistite nella cura e manutenzione di tutti i campi sportivi e nella pulizia degli uffici amministrativi, viali e giardini, nel controllo del buon funzionamento dei vari impianti, nonché nella eventuale riparazione dei guasti, previa loro individuazione, nella sorveglianza sul comportamento degli avventori, nella guida, in via sporadica, degli automezzi del Circolo;
che aveva prestato la sua attività lavorativa, dal martedì alla domenica, dalle 15 alle 23, salvo alcuni giorni festivi, in cui aveva lavorato soltanto per cinque ore;
che le mansioni predette erano inquadrabili nel quinto livello C.C.N.L.
per i dipendenti da circoli sportivi;
che, tuttavia, aveva percepito una retribuzione non conforme ne' a quanto previsto da detto contratto o dal C.C.N.L. per i dipendenti da pubblici esercizi, eventualmente applicabile, ne', comunque, all'art. 36 della Cost.;
tanto premesso, chiedeva che il predetto Circolo Sportivo, in persona del "legale rappresentante pro-tempore presidente sig. CE BI", fosse condannato al pagamento, in favore di esso ricorrente, della complessiva somma di lire 12.930.994 (di cui lire 4.035.215 per differenza paga, lire 2.380.910 per differenza maggiorazione domenicale, lire 327.291 per differenza festività, lire 3.667.093 per differenza tredicesima mensilità e per quattordicesima mensilità, mai corrispostagli;
lire 2.520.485 per indennità di anzianità), somma complessiva, da cui andava detratto l'importo di lire 1.833.000, percepito a fine rapporto e da lui trattenuto quale acconto sulle maggiori spettanze da accertarsi, calcolate sulla base del C.C.N.L. Circoli Sportivi, oltre al danno da svalutazione monetaria, agli interessi di legge ed alla rifusione delle spese processuali.
In via subordinata il ricorrente chiedeva che fosse applicato il C.C.N.L. pubblici esercizi e, in via ulteriormente subordinata, che fosse applicato l'art. 36 della Costituzione. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva tardivamente in giudizio l'associazione convenuta, in persona del suo legale rappresentante CE BI, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari.
L'Associazione deduceva che: 1) il ricorrente non aveva provato la data iniziale del rapporto, rapporto che non era instaurato il 21 aprile 1982; 2) il medesimo aveva ricevuto ogni spettanza ed era rimasto incondizionatamente soddisfatto per ogni suo avere, tanto che aveva rilasciato ampia e formale quietanza liberatoria, ricevendo in aggiunta all'importo di lire 1.833.000, dichiarato nel ricorso, l'ulteriore somma di lire 3.364.300, giusta dichiarazione sottoscritta dal lavoratore il 20 gennaio 1986, dichiarazione che non era stata tempestivamente impugnata;
3) il AC era stato inquadrato, così come doveva nel settore dei circoli ricreativi. L'adito Pretore, espletata la prova testimoniale articolata dal ricorrente, con sentenza del 30 novembre 1992, in accoglimento della domanda, condannava il Tennis Club Ippodromo degli Ulivi, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento, in favore dello istante, della complessiva somma di lire 11.097.994, oltre interessi legali e svalutazione monetaria, con decorrenza dalle epoche di maturazione fino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese processuali.
Invero, da un lato, "tutti gli elementi costitutivi della rivendicazione (rapporto di lavoro, durata complessiva, orario di lavoro, mansioni svolte, ecc)" erano stati dimostrati attraverso l'escussione dei testi addotti dalla parte ricorrente;
dall'altro lato, il contratto collettivo applicabile era quello in vigore per i circoli sportivi, in considerazione dell'attività svolta dal Tennis Club Ippodromo degli Ulivi.
Il BI, nella sua qualità di "legale rappresentante" dell'ex Tennis Club Ippodromo degli Ulivi, interponeva appello con ricorso del 18 febbraio 1993, insistendo perché, in riforma di detta sentenza, la domanda fosse rigettata, con vittoria di spese ed onorari del doppio grado del giudizio.
L'Associazione censurava l'impugnata sentenza perché: 1) non era stato tenuto alcun conto della prodotta dichiarazione sottoscritta dall'attore, nella quale questi, ricevendo il citato importo di lire 3.364.000, aveva dichiarato di aver sempre riscontrato la conformità delle buste paga ricevute, alla realtà della svolgimento del rapporto;
2) la sentenza era basata esclusivamente su deposizioni testimoniali vaghe, imprecise e prive di riferimento a fatti storici, una delle quali, per giunta, resa da altro dipendente promotore di analoga controversia;
3) la domanda era in realtà rimasta sfornita di prove in ordine alla durata del rapporto, alle mansioni svolte e, soprattutto, alla prestazione di lavoro straordinario;
4) tutti gli eventuali pretesi diritti erano stati oggetto di rinunzia con la citata dichiarazione liberatoria;
5) non era applicabile il C.C.N.L. dei circoli sportivi, non essendo il datore di lavoro iscritto ad alcuna associazione di categoria stipulante, bensì il contratto collettivo dei circoli ricreativi. L'appellato resisteva, chiedendo il rigetto del gravame, con la condanna della controparte al pagamento delle ulteriori spese processuali.
Con sentenza in data 9 gennaio - 16 febbraio 1996 il Tribunale di Bari accoglieva in parte l'appello proposto da Tennis Club Ippodromo degli Ulivi, in persona del "legale rappresentante CE BI" e, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condannava l'appellante al pagamento, in favore del AC, della complessiva somma di lire 6.858.493, oltre al danno da svalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT, agli interessi sulla somma rivalutata ed al pagamento di 2/3 delle spese del doppio grado del giudizio. Osservava il Tribunale, preliminarmente, che all'udienza del 9 gennaio 1996 si era costituito in giudizio per "BI CE" l'avv. Roberto De CE "che lo rappresenta e difende in virtù del mandato stesso a margine del presente atto, in sostituzione della dr. Proc. CI AZ, stante la rinuncia al mandato esercitata da quest'ultima con la racc. a.r. 13.9.1995". Tuttavia, premesso che detta raccomandata non risultava prodotta in atti;
che il mandato era stato conferito, in margine all'atto di appello, non solo in favore della dr. CI AZ, ma in favore altresì dell'avv. Agostino AZ, il quale non risultava avere rinunziato al mandato stesso;
che per giurisprudenza pacifica la rinunzia al mandato da parte del procuratore "ad litem" non incide sul corso del processo, ne' ha effetto nei confronti della controparte finché non sia avvenuta la sostituzione del difensore;
doveva rilevarsi che "parte" del giudizio non era il BI, sibbene l'Associazione Sportiva Tennis Club Ippodromo degli Ulivi, unico soggetto (in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CE BI), evocato in giudizio dall'attore, associazione che, appunto, rappresentata dal BI, si era costituito nel giudizio di primo grado ed aveva provveduto ad avanzare il gravame, senza mai nulla opporre, ed in ordine alla sua esistenza, ed in ordine alla rappresentanza, ed in ordine alla titolarità passiva del rapporto.
Invece l'atto di costituzione a firma dell'avv. Roberto De CE risultava redatto quale procuratore alle liti non già della predetta associazione, bensì di CE BI in proprio, il quale gli aveva appunto rilasciato il mandato in proprio e non nella sua qualità di legale rappresentante pro- tempore della Associazione. Ciò comportava, da un lato, che l'Associazione appellante continuava ad essere rappresentata, ai fini processuali, dagli avvocati Agostino e CI AZ (avessero o meno essi rinunziato al mandato), e, dall'altro lato, che la costituzione in giudizio di CE BI in proprio, qualificabile quale vero e proprio intervento del terzo, era chiaramente inammissibile, sia perché ai sensi dell'art. 344 c.p.c. detto intervento "è ammesso soltanto per i terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404 c.pc.", sia perché nell'ambito del giudizio di appello contro le sentenze pronunziate in materia di lavoro non sono comunque ammesse nuove domande ed eccezioni (art. 437, comma 2 c.p.c.), tanto meno se formulate soltanto all'udienza fissata per la discussione e, per di più, presupponenti "fatti" del tutto esulanti dal già instauratosi contraddittorio.
Osservava poi il Tribunale, richiamati i principi in tema di onere della prova, che la sussistenza e la durata del rapporto di lavoro emergevano incontestabilmente dalle prodotte buste-paga intestate al "Circolo Tennis - Ippodromo degli Ulivi - Bitetto", buste che coprivano l'intero periodo 21 aprile 1982 - 31 dicembre 1985 e nelle quali era precisato che la data di assunzione era stata appunto quella del 21 aprile 1982, così come era precisato nella busta del dicembre 1985 che la data di fine del rapporto era stata il 31 dicembre 1985.
In ordine alle mansioni svolte, nelle buste suddette era indicata la generica qualifica di "operaio", ma, alla stregua delle deposizioni testimoniali assunte, valorizzate dalla mancata comparizione personale del legale rappresentante del Circolo per rendere l'interrogatorio libero, era da ritenersi che l'istante avesse espletato mansioni inquadrabili - così come preteso - nel 5 livello del C.C.N.L. per il personale dipendente da società e circoli sportivi.
Appartengono infatti a questo livello "gli operai comuni che compiono lavori che richiedono semplici conoscenze pratiche (addetti agli spogliatoi, bagnini patentati, sorveglianti, addetti alle caldaie, aiuti cuochi, addetti ai servizi generali e di ristoro)", laddove appartengono al sesto livello, l'ultimo, "gli operai che svolgono mansioni di pulizia, anche con mezzi meccanici, di fati ed equivalenti".
Orbene, l'attore svolgeva sì, come da lui stesso dichiarato nel ricorso, mansioni di pulizia, ma non si limitava solo a queste ultime, provvedendo anche ad attività di sorveglianza, a lavori di piccola manutenzione e simili, ragion per cui il livello preteso appariva più che adeguato.
Non poteva poi contestarsi l'assoggettabilità del rapporto "de quo" alla regolamentazione del suddetto contratto collettivo, atteso che, da un lato, il circolo Tennis nel costituirsi in giudizio non aveva mai negato l'applicabilità della contrattazione collettiva, e dall'altro lato, dalle buste paga emergeva l'applicazione di esso per peculiari istituti contrattuali, quali gli scatti di anzianità e le più elevate maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, rispetto a quelle meramente legali;
ed ancora il circolo Tennis era, appunto, un circolo sportivo, come tale "ex se" destinatario del sopra citato contratto collettivo, e si era limitato ad affermare, apoditticamente, l'applicabilità del contratto collettivo per i circoli ricreativi, senza però dimostrarne ne' l'esistenza ne' il tenore.
Era invece da escludersi che l'attore avesse fornito la prova della prestazione di lavoro straordinario in misura maggiore di quella che emergeva dalle prodotte buste paga.
Infatti le generiche deposizioni testimoniali assunte avevano evidenziato unicamente la prestazione di lavoro straordinario, ma non già la sua precisa misura, di guisa che nulla autorizzava a ritenere che in realtà detto lavoro si fosse protratto per un numero di ore maggiore a quello individuato nelle buste paga. Quindi, alla stregua del conteggio incorporato nel ricorso introduttivo, le cui risultanze non erano state contestate e che, del resto, apparivano corrette, competevano all'istante lire 4.035.215 per differenza paga, lire 3.667.903 per 13^ e 14^ mensilità, lire 2.520.485 per trattamento di fine rapporto. Da tale importo complessivo di lire 10.220.793 andavano tuttavia detratte lire 3.364.300 e non già lire 1.833.000, che il ricorrente aveva indicato nell'atto introduttivo come corrisposte a fine rapporto, quale acconto sulle maggiori spettanze.
Infatti, nella predetta dichiarazione a firma del lavoratore in data "24.1.1986", questi aveva affermato di ricevere dalla "Associazione T.C. Ippodromo degli Ulivi con sede in Bitritto" la somma di lire 3.364.300 a saldo di quanto dovutogli in dipendenza del rapporto di lavoro intercorso con la medesima.
Orbene, da un canto, tale scrittura, che si aveva per "riconosciuta" ai sensi dell'art. 215 c.p.c., conteneva una vera e propria "confessione" della percezione della predetta somma, di tal che la prova correlativa in favore dell'Associazione avrebbe potuto essere superata solo con la dimostrazione che la confessione era stata determinata da errore di fatto o da violenza;
dall'altro canto, alla stessa dichiarazione non poteva attribuirsi significato transattivo o di rinuncia alle pretese per cui era causa, atteso che era pacifico in giurisprudenza che "la dichiarazione liberatoria in cui, in occasione di una quietanza a saldo, il lavoratore, dà atto di aver ricevuto quanto spettantegli e di non aver altro da pretendere dal proprio datore di lavoro, ha normalmente il contenuto di una dichiarazione di scienza o di opinione, e può essere considerata rinunzia o transazione solo se, per il concorso di ulteriori particolari elementi di interpretazione, o di speciali circostanze probanti desumibili "aliunde", risulti inequivocabilmente accertata (secondo una valutazione di fatto riservata al giudice del merito, ma censurabile, ove illogicamente motivata, in sede di legittimità) che il lavoratore l'abbia rilasciata con la chiara e piena consapevolezza di specifici diritti, determinati o determinabili, a lui spettanti e con il cosciente intendimento di abbandonarli". Orbene, nella specie, anche a prescindere dal rilievo che detta dichiarazione risultava compilata su un modulo prestampato, la somma che era stata versata al lavoratore era esattamente quella risultante dalla busta paga del dicembre 1985, nella quale erano indicati gli emolumenti spettantigli in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto l'appello doveva essere accolto in parte e, conseguentemente, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, l'Associazione appellante andava condannata al pagamento, in favore del AC, della complessiva somma di lire 6.858.493, oltre svalutazione monetaria ed interessi legali.
Quanto alle spese di entrambi i gradi del giudizio era equo compensarle tra le parti in ragione di un terzo, stante l'accoglimento parziale della domanda mentre gli altri due terzi dovevano gravare sulla Associazione soccombente.
Avverso detta sentenza, con atto notificato il 14 febbraio 1997, il signor IT AC o (D'HI) ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
Non si sono costituiti in giudizio ne' l'intimata Associazione, ne' il signor CE BI, intimato in proprio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunziando violazione dell'art. 416 c.p.c., il ricorrente deduce che il convenuto che si costituisce tardivamente nel processo del lavoro, come nella specie l'Associazione, convenuta, costituitasi ben oltre l'anno dall'udienza di discussione in primo grado - tardività, questa, eccepita tempestivamente da parte avversa - non poteva proporre domande riconvenzionali, eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, indicare e produrre mezzi di prova, compresa la prova documentale, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trovava, dovendosi in altri termini ammettere la sua tardiva costituzione "al solo fine del controllo della regolarità della procedura e della difesa in sede di discussione finale della causa ai sensi dell'art. 429 1 comma c.p.c.". Pertanto giustamente il Pretore aveva affermato la decadenza di parte convenuta, comprensiva anche della tanto discussa dichiarazione liberatoria - decadenza ritualmente eccepita dal lavoratore in primo grado e della quale il Tribunale non aveva tenuto conto alcuno-. Solo nella esposizione in fatto il Tribunale aveva affermato che il contraddittorio si era instaurato ritualmente - cosa non rispondente al vero -, ma della decadenza il Tribunale non aveva parlato ne' in motivazione, ne' in dispositivo. Con il secondo motivo, denunziando omessa motivazione, il ricorrente deduce nullità della sentenza per omessa pronuncia ed omesso esame su un punto decisivo della controversia, quale quello della eccepita tardività della costituzione del convenuto in primo grado, con inevitabile decadenza anche dai mezzi di prova, compresa la dichiarazione del gennaio 1986.
Con il terzo motivo, denunziando omessa pronuncia in ordine alla condanna alle spese e competenze legali da parte del terzo interventore sig. CE BI in proprio - costituitosi in corso di causa spontaneamente -, il ricorrente deduce che il Tribunale, nonostante in motivazione abbia accertato e definito quale "intervento di terzo" quello del BI in proprio, e lo abbia dichiarato inammissibile, concludendo e definendo il procedimento nei confronti del medesimo, non ha poi, nel dispositivo, tratto la logica conseguenza della condanna e liquidazione delle spese in favore della parte vittoriosa - essendo l'altra totalmente soccombente -, pur essendo stata costretta la parte appellata a svolgere la sua difesa anche nei confronti dell'interventore.
Aggiunge il ricorrente che peraltro risulta una errata indicazione delle parti nell'epigrafe della sentenza impugnata - che egli si riserva di far correggere un apposito procedimento di rettificazione - non essendo in essa indicate le tre parti del processo (appellante, appellato e terzo interventore), non essendo fatta alcuna menzione del terzo interventore, ed essendo la difesa dell'appellante erroneamente indicata nella persona dell'avv. R. De CE.
Con il quarto motivo il ricorrente denunzia contraddittoria motivazione circa il procedimento seguito dal Tribunale nella defalcazione della somma di lire 3.364.300, di cui alla dichiarazione-quietanza citata;
precisa peraltro che tale motivo è sollevato solo in via subordinata. Specifica in proposito che secondo i conteggi analitici, integranti il ricorso in primo grado, il lavoratore aveva già sottratto, voce per voce le singole somme costituenti gli addendi della somma complessiva di cui alla dichiarazione-quietanza- "somma esattamente corrispondente, perché da questa formata, alla busta paga del dicembre '85, nella quale sono indicati gli emolumenti spettanti al D'HI in relazione alla cessazione del rapporto (cfr. pag. 14 penultimo cpv. della sentenza di 2 grado)"-.
Di tal che il Tribunale sarebbe caduto in contraddizione quando, da un canto, riconosce come esatti tali conteggi (cfr. pag.12 ultimo cpv. sent.) anche a prescindere dall'implicito riconoscimento degli stessi da parte avversa e, d'altro canto, non ne tiene conto, pur verificando che il datore di lavoro aveva riportato in quietanza lo stesso importo delle somme date al lavoratore nell'ultima busta-paga: "in pratica togliendo due volte la medesima somma al lavoratore (la prima perche' già inclusa dallo stesso nei conteggi del ricorso introduttivo, e la seconda per la decisione del Tribunale), che risulta così penalizzato due volte". Osserva la Corte che deve essere accolto il terzo motivo del ricorso nei confronti del BI in proprio, in quanto, come correttamente deduce il ricorrente, il Tribunale, pur avendo ritenuto inammissibile l'intervento in causa del BI in proprio, ha omesso di provvedere in ordine al regolamento delle spese nei confronti del medesimo, pur in presenza di una sua sostanziale soccombenza, derivante dall'inammissibilità dell'intervento. Per quanto concerne il BI in proprio gli altri motivi proposti dal signor D'HI sono inammissibili, in quanto le censure investono non detto intimato, bensì l'Associazione Tennis Club Ippodromo degli Ulivi, rappresentata dal BI medesimo. Conseguentemente vanno disposti la cassazione della sentenza impugnata in ordine al motivo accolto, e il rinvio ad altro giudice designato nel Tribunale di Trani.
In relazione al ricorso contro il BI in proprio la Corte ritiene che sussistano giusti motivi per dichiarare irripetibili, ai sensi degli artt. 385 ult. Comma e 92, 2 comma c.p.c., le spese del giudizio di cassazione nei confronti del medesimo da parte del ricorrente.
Per quanto concerne il ricorso proposto nei confronti dell'Associazione Tennis Club Ippodromo degli Ulivi osserva la Corte che - a parte l'inammissibilità del terzo motivo, che è relativo al BI in proprio - i restanti motivi sono infondati (ed in parte assorbiti od inammissibili).
In ordine al primo motivo, infatti, la produzione dei documenti non è preclusa nell'udienza di discussione, in quanto nel nuovo rito del lavoro la produzione delle c.d. prove costituite (o precostituite) è consentita nell'udienza di discussione, fino a che non sia iniziata la discussione orale, in modo che alla controparte sia data la possibilità di avere adeguata cognizione del loro contenuto (Cass.n. 5265 del 7 maggio 1993).
Invero, (cfr. la sent. n. 1154 del 7 febbraio 1997) le prove precostituite non ricadono nel divieto di cui all'art. 416 c.p.c. e possono essere prodotte in qualsiasi momento del giudizio di primo grado (ed anche in appello), qualora riguardino non eccezioni processuali o di merito in senso stretto, ma mere difese, come nella specie l'eccezione di pagamento, della quale il giudice deve tener conto ove essa risulti comunque provata, anche in mancanza di una espressa richiesta in tal senso (v. Cass. n. 11685 del 27 ottobre 1992). Il secondo motivo è assorbito stante la ritenuta ritualità della produzione documentale da parte dell'Associazione all'udienza di discussione in primo grado;
esso è comunque inammissibile, in quanto il mancato esame di una questione puramente processuale non può dar luogo a vizio di omessa pronunzia - il quale attiene al mancato esame delle sole domande di merito - e non può quindi assurgere a causa autonoma di nullità della sentenza (Cass. n. 5482 del 19 giugno 1997). È inammissibile il quarto motivo, che sostanzialmente contiene censure in fatto alla sentenza impugnata, senza un preciso richiamo ai conteggi cui il lavoratore fa riferimento. E dalla sentenza non risulta che il lavoratore avesse detratto, nei conteggi delle spettanze dovutegli, la somma di cui alla quietanza a saldo, corrispondente all'ultima busta paga per la cessazione del rapporto. Nè il ricorrente chiarisce perché gli acconti sulle future somme dovute sarebbero da computarsi solo per il minore importo indicato in ricorso.
Il motivo non risponde pertanto neppure ai requisiti di autosufficienza del ricorso, la cui mancanza determina l'inammissibilità del motivo stesso.
Consegue il rigetto del ricorso nei confronti dell'Associazione, dandosi atto che non vi è luogo a provvedere in ordine alle spese del giudizio, non essendosi l'intimata costituita.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso contro il BI in proprio e dichiara inammissibili gli altri motivi di ricorso nei confronti del predetto, cassa la sentenza impugnata in ordine al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Trani, dichiarando irripetibili le spese del giudizio di cassazione;
rigetta il ricorso contro l'Associazione, dichiarando non luogo a provvedere in ordine alle relative spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 2 dicembre 1998.