Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest'ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perché imputata nello stesso processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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