Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 1085
CASS
Sentenza 15 ottobre 2008

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In tema di testimonianza indiretta, il disposto dell'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen., secondo il quale non può essere utilizzata la dichiarazione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame, deve essere interpretata nel senso che l'inutilizzabilità si ricollega alla volontà, diretta o indiretta, della fonte primaria di non consentire la verifica di quella secondaria. Ne consegue che il predetto divieto non opera allorché il soggetto dichiarante abbia precisamente indicato la sua fonte immediata e quest'ultima non possa essere oggetto di ulteriore verifica perché imputata nello stesso processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2008, n. 1085
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1085
    Data del deposito : 15 ottobre 2008

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