CASS
Sentenza 21 giugno 2023
Sentenza 21 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2023, n. 27007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27007 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: E' FI DA nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2022 del TRIBUNALE di CUNEO udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IL AV FR con le sentenze emesse da: - 1) Tribunale di Mondovì il 16 aprile 2012, irrevocabile il 16 giugno 2012 - 2) Tribunale di Cuneo del 28 aprile 2017, irrevocabile il 4 luglio 2017 - 3) Tribunale di Cuneo del 10 maggio 2018, irrevocabile in data 1 ottobre 2018 A ragione osserva che il condannato ha usufrutto del beneficio tre volte e che pertanto trova applicazione l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 168, ultimo comma, in relazione all'art. 164 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27007 Anno 2023 Presidente: CASA FI Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione FR, a mezzo del difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 164, 168 cod. pen. e 444 e seg. cod. proc. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto dell'intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 163 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. dei reati oggetto delle sentenze di applicazione della pena che avevano concesso i benefici revocati. Infatti, dalla data di irrevocabilità di ciascuna delle tre decisioni è trascorso un quinquennio senza che il condanrIto abbia commesso delitti o contravvenzioni della stessa indole: - il reato della sentenza sub 2) è stato unificato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. con quello oggetto della sentenza sub 1); - la contravvenzione accertata con la sentenza sub ni rstata commessa il 25 ottobre 2017 (cinque anni dopo il 16 giugno 2012); - è trascorso anche un biennio dalla data di irrevocabilità della sentenza sub 3), che dunque non può costFtiffe causa di revoca della sentenza sub 2) È irrilevante, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che l'estinzione non sia stata dichiarata con un provvedimento formale. 2.2 Con il secondo deduce violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia disposto la revoca in ragione della concessione del beneficio per un numero di volte superiore a quello consentito senza verificare, mediante il controllo del fascicolo del giudizio definito con la sentenza sub 3), come imposto dalla giurisprudenza di legittimità anche a sezioni unite, se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione che ha concesso la sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, relativo all'intervenuta estinzione dei reati per i quali è stata applicata la pena sospesa revocata con il provvedimento impugnato, è fondato. 1.1. A mente dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena si estingue "ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione 2 di una successiva sospensione condizionale della pena". Agli effetti dell'operatività della causa impeditiva dell'estinzione del reato, per il quale era stata applicata sull'accordo delle parti una pena detentiva è sufficiente, quindi, che nel termine di cinque o due anni, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell'effetto estintivo, senza che nel medesimo termine debba essere anche divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Di Chio, Rv. 281642 - 01). Pur operando la estinzione ope legis, in presenza dei presupposti di legge (Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503; da ultimo v. Sez. 2, n. 26809 del 10/06/2021, Diana, non mass.), spetta al giudice dell'esecuzione, ove investito della questione a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., accertare la estinzione del reato dopo la condanna a pena patteggiata, all'uopo attivando tutti gli accertamenti occorrenti nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 49987 del 24/11/2009, Diamanti, Rv. 245968 - 01). Una pronuncia giudiziale di accertamento delle estinzione è infatti necessaria, per la certezza dei rapporti giuridici e per i vantaggi che derivano al condannato dalla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen., anche ai fini della estinzione di tutti gli effetti penali della condanna. E la Corte Costituzionale ha interpretato la suddetta norma nel senso che l'effetto preclusivo alla estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto, bensì all'accertamento di responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna, per cui spetta al giudice dell'esecuzione la decisione in proposito, all'uopo attivando il potere di chiedere tutti gli accertamenti ed i documenti di cui ha bisogno (v. sentenza Corte Costituzionale 4.6.1998 n. 107). 1.2. Nel precisare i rapporti tra estinzione del reato per il quale sia stata applicata, a richiesta delle parti, la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., condizionalmente sospesa e la revoca di quest'ultimo beneficio per una delle ipotesi previste dall'art. 168 cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è ostativo all'operatività della revoca del beneficio l'eventuale dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso in cui si accerti che il soggetto nei cui confronti è stata applicata la pena sospesa nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento abbia commesso un ulteriore delitto ( Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201 - 01; Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016 dep. 2017, Cazzaniga Rv. 268994 - 01). 3 È, comunque, preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento se nel termine di cinque anni l'autore di quel reato commette un nuovo delitto, pur se questo è stato oggetto di altra sentenza di patteggiamento ed è stato dichiarato estinto per non aver l'interessato commesso altro reato nei successivi cinque anni. (Sez. 1, n. 32869 del 20/06/2014, Marini, Rv. 261413 - 01 Sez. 1, n. 40938 del 30/09/2009 Maronese Rv. 245565 - 01 Sez. 1, n. 34651 del 09/07/2008 Revelant, Rv. 240684 - 01). Con riferimento alla specifica questione della reiterabilità della sospensione condizionale, si è ulteriormente chiarito che l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. all'utile decorso del termine di due o cinque anni deve intendersi limitata, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva;
qualora, invece, sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (da ultimo Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019. P., Rv. 276076 - 01). 1.3. Il Tribunale, nonostante le risultanze del certificato del Casellario giudiziale evidenziate dalla difesa, si è limitato ad accerta & la sussistenza dei presupposti della revoca della sospensione condizionale della pena senza Ì1/ previamente accertàje se i reati oggetto delle tre sentenze fossero o meno estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. o dell'art. 167 cod. pen. in ragione dell'epoca di consumazione, dell'entità delle pene applicate e dell'osservanza delle le condizioni previste dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. 2. Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen, è parimenti fondato. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832). Nel caso di specie non risulta che il Tribunale abbia acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verificare se le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note al giudice procedente. 3. Il provvedimento impugnato va per tali ragioni annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo che dovrà esaminare la richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a FR nelle tre sentenze indicate in premessa, attenendosi ai rammentati principi e colmando le lacune istruttorie e motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette le conclusioni del PG che ha chiesto annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Cuneo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a IL AV FR con le sentenze emesse da: - 1) Tribunale di Mondovì il 16 aprile 2012, irrevocabile il 16 giugno 2012 - 2) Tribunale di Cuneo del 28 aprile 2017, irrevocabile il 4 luglio 2017 - 3) Tribunale di Cuneo del 10 maggio 2018, irrevocabile in data 1 ottobre 2018 A ragione osserva che il condannato ha usufrutto del beneficio tre volte e che pertanto trova applicazione l'ipotesi di revoca prevista dall'art. 168, ultimo comma, in relazione all'art. 164 cod. pen. Penale Sent. Sez. 1 Num. 27007 Anno 2023 Presidente: CASA FI Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 28/04/2023 2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione FR, a mezzo del difensore, articolando due motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 164, 168 cod. pen. e 444 e seg. cod. proc. pen. Lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto dell'intervenuta estinzione ai sensi dell'art. 163 cod. pen. e 445 cod. proc. pen. dei reati oggetto delle sentenze di applicazione della pena che avevano concesso i benefici revocati. Infatti, dalla data di irrevocabilità di ciascuna delle tre decisioni è trascorso un quinquennio senza che il condanrIto abbia commesso delitti o contravvenzioni della stessa indole: - il reato della sentenza sub 2) è stato unificato ai sensi dell'art. 81, secondo comma, cod. pen. con quello oggetto della sentenza sub 1); - la contravvenzione accertata con la sentenza sub ni rstata commessa il 25 ottobre 2017 (cinque anni dopo il 16 giugno 2012); - è trascorso anche un biennio dalla data di irrevocabilità della sentenza sub 3), che dunque non può costFtiffe causa di revoca della sentenza sub 2) È irrilevante, alla luce della giurisprudenza di legittimità richiamata, che l'estinzione non sia stata dichiarata con un provvedimento formale. 2.2 Con il secondo deduce violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen. Lamenta che l'ordinanza impugnata abbia disposto la revoca in ragione della concessione del beneficio per un numero di volte superiore a quello consentito senza verificare, mediante il controllo del fascicolo del giudizio definito con la sentenza sub 3), come imposto dalla giurisprudenza di legittimità anche a sezioni unite, se i precedenti ostativi risultassero documentalmente al giudice della cognizione che ha concesso la sospensione condizionale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo, relativo all'intervenuta estinzione dei reati per i quali è stata applicata la pena sospesa revocata con il provvedimento impugnato, è fondato. 1.1. A mente dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. il reato oggetto della sentenza di applicazione della pena si estingue "ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione 2 di una successiva sospensione condizionale della pena". Agli effetti dell'operatività della causa impeditiva dell'estinzione del reato, per il quale era stata applicata sull'accordo delle parti una pena detentiva è sufficiente, quindi, che nel termine di cinque o due anni, che decorre dal passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento, sia stato commesso il nuovo reato che pregiudica la produzione dell'effetto estintivo, senza che nel medesimo termine debba essere anche divenuta irrevocabile la sentenza di condanna pronunciata per il reato stesso (Sez. 1, n. 28616 del 27/05/2021, Di Chio, Rv. 281642 - 01). Pur operando la estinzione ope legis, in presenza dei presupposti di legge (Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016, dep. 2017, Dessi, Rv. 269765; Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016, Mandri, Rv. 266120; Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014, dep. 2015, Valente, Rv. 263503; da ultimo v. Sez. 2, n. 26809 del 10/06/2021, Diana, non mass.), spetta al giudice dell'esecuzione, ove investito della questione a norma dell'art. 676 cod. proc. pen., accertare la estinzione del reato dopo la condanna a pena patteggiata, all'uopo attivando tutti gli accertamenti occorrenti nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 49987 del 24/11/2009, Diamanti, Rv. 245968 - 01). Una pronuncia giudiziale di accertamento delle estinzione è infatti necessaria, per la certezza dei rapporti giuridici e per i vantaggi che derivano al condannato dalla declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 167 cod. pen., anche ai fini della estinzione di tutti gli effetti penali della condanna. E la Corte Costituzionale ha interpretato la suddetta norma nel senso che l'effetto preclusivo alla estinzione del reato non consegue al mero fatto di avere commesso un delitto, bensì all'accertamento di responsabilità contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna, per cui spetta al giudice dell'esecuzione la decisione in proposito, all'uopo attivando il potere di chiedere tutti gli accertamenti ed i documenti di cui ha bisogno (v. sentenza Corte Costituzionale 4.6.1998 n. 107). 1.2. Nel precisare i rapporti tra estinzione del reato per il quale sia stata applicata, a richiesta delle parti, la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., condizionalmente sospesa e la revoca di quest'ultimo beneficio per una delle ipotesi previste dall'art. 168 cod. pen., la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che è ostativo all'operatività della revoca del beneficio l'eventuale dichiarazione di estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. anche nel caso in cui si accerti che il soggetto nei cui confronti è stata applicata la pena sospesa nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della sentenza di patteggiamento abbia commesso un ulteriore delitto ( Sez. 1, n. 26685 del 10/04/2019, Lacchini, Rv. 276201 - 01; Sez. 1, n. 5501 del 29/09/2016 dep. 2017, Cazzaniga Rv. 268994 - 01). 3 È, comunque, preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento se nel termine di cinque anni l'autore di quel reato commette un nuovo delitto, pur se questo è stato oggetto di altra sentenza di patteggiamento ed è stato dichiarato estinto per non aver l'interessato commesso altro reato nei successivi cinque anni. (Sez. 1, n. 32869 del 20/06/2014, Marini, Rv. 261413 - 01 Sez. 1, n. 40938 del 30/09/2009 Maronese Rv. 245565 - 01 Sez. 1, n. 34651 del 09/07/2008 Revelant, Rv. 240684 - 01). Con riferimento alla specifica questione della reiterabilità della sospensione condizionale, si è ulteriormente chiarito che l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. all'utile decorso del termine di due o cinque anni deve intendersi limitata, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva;
qualora, invece, sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (da ultimo Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019. P., Rv. 276076 - 01). 1.3. Il Tribunale, nonostante le risultanze del certificato del Casellario giudiziale evidenziate dalla difesa, si è limitato ad accerta & la sussistenza dei presupposti della revoca della sospensione condizionale della pena senza Ì1/ previamente accertàje se i reati oggetto delle tre sentenze fossero o meno estinti ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. o dell'art. 167 cod. pen. in ragione dell'epoca di consumazione, dell'entità delle pene applicate e dell'osservanza delle le condizioni previste dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. 2. Il secondo motivo, relativo alla violazione degli artt. 164 e 168 cod. pen, è parimenti fondato. È pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod. pen. in presenza di cause ostative, a meno che tali cause non fossero documentalmente note al giudice della cognizione. A tal fine il giudice dell'esecuzione acquisisce, per la doverosa verifica, il fascicolo del giudizio di cognizione (fra le altre, Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015, Longo, Rv. 264381; Sez. 1, n. 19457 del 16/01/2018, Signoretto, Rv, 272832). Nel caso di specie non risulta che il Tribunale abbia acquisito il fascicolo del giudizio al cui esito era stato concesso il beneficio per la terza volta, al fine di verificare se le condizioni ostative fossero o meno documentalmente note al giudice procedente. 3. Il provvedimento impugnato va per tali ragioni annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo che dovrà esaminare la richiesta di revoca dei benefici della sospensione condizionale della pena concessi a FR nelle tre sentenze indicate in premessa, attenendosi ai rammentati principi e colmando le lacune istruttorie e motivazionali.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cuneo. Così deciso, in Roma il 28 aprile 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente