Sentenza 21 settembre 2016
Massime • 1
L'estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione; con la conseguenza che, ai fini della contestazione della recidiva, non può tenersi conto di tale reato.
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L'estinzione del reato per il quale è stato emesso decreto penale di condanna va dichiarata, ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 5, se, nel termine di legge (due anni nel caso di specie), non sia stato commesso un delitto o una contravvenzione della stessa indole e sempre che detta commissione sia stata accertata con decisione irrevocabile, ancorchè pronunciata oltre il biennio, non essendo sufficiente la mera esistenza di una notitia criminis iscritta nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. o risultante dal certificato dei carichi pendenti, anche se, per essa, sia intervenuta condanna non definitiva. CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Sentenza 1° febbraio 2022, n. 3574 Composta …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 21/09/2016, n. 19954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19954 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2016 |
Testo completo
19954-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano сл LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE А TERZA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 21/09/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2816/2016 GIOVANNI AMOROSO - Presidente - REGISTRO GENERALE LUCA RAMACCI N.41061/2015 ELISABETTA SI ANGELO MATTEO SOCCI - Rel. Consigliere - GIOVANNI LIBERATI 1. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE RO nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/07/2015 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/09/2016, la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI Udito il Procuratore Generale in persona del dott. FRANCESCO SALZANO che ha concluso per: "rigetto del ricorso ES;
annullamento con rinvio quanto al motivo sulla recidiva del ricorso OO. Sentiti i difensori, Avv. Morena Fabi per ES e Avv. Morena Fabi, in sostituzione dell'Avv. Gianluca Ciampa, per OD: "Accoglimento dei ricorsi". RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma con sentenza del 13 luglio 2015, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Roma del 21 novembre 2014, rideterminava la pena per gli imputati ES RI e OD TH, in anni 5 di reclusione ed € 20.000,00 di multa per OD (ritenute per OD le generiche prevalenti alla recidiva) ed in anni 6 di reclusione ed € 30,000,00 di multa per ES;
per il delitto di cui all'art 73, del T. U. stup. e 110 cod. pen. perché, agendo in concorso fra loro, detenevano, presso l'abitazione sita in Roma via Ennio Flaiano, 37 sostanza stupefacente di diversa qualità e precisamente kg 1,605 di hashish e gr. 186,5 di cocaina, stupefacente che per quantità deve ritenersi destinato a tezi. Con la recidiva specifica e reiterata per il ES e recidiva semplice per il OD. In Roma 1'8/11/2014. 2. Gli imputati propongono ricorso per Cassazione, a mezzo dei propri difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. ES RI. Violazione dell'art. 606, comma 1, lettera B e lettera E del cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, art. 99, comma 4, e 69, cod. pen. Mancanza di motivazione. L'imputato è gravato da precedenti penali risalenti nel tempo, l'ultima condanna e del 29 novembre 2004. La Corte di appello giudica solo equivalenti le attenuanti sulla recidiva contestata, senza adeguata motivazione. La sentenza non tiene conto della personalità del reo ovvero della sua grave condizione di tossicodipendenza. La recidiva deve ritenersi facoltativa, e quindi la Corte di appello doveva disapplicare la recidiva, e diminuire la pena per le generiche. 1 Angiomiones Socia 2. 2. Violazione dell'articolo 606, lettera B, cod. proc. pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche ex articolo 240 del codice penale. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al travisamento del fatto. È stata sequestrata la somma di euro 33.348,00 in contanti, rinvenuta presso l'abitazione in uso al coimputato OD, e presso la quale si trovava anche il ricorrente. La somma era un'elargizione da parte del padre del coimputato OD, il denaro serviva per l'acquisto di un automezzo al fine di intraprendere un'attività di vendita ambulante. Non è chiarito in sentenza il collegamento tra il denaro rinvenuto e la sostanza stupefacente. Non è 1. contestata la vendita. Inoltre la Corte di appello non ha rinnovato l'istruttoria, ma proprio relazione alla notevole entità della somma in sequestro era necessario fare chiarezza sulla sua provenienza. È stato quindi travisato completamente il fatto posto alla base della confisca. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata.
3. OD TH. Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale regolante i casi di confisca, nonché nullità della sentenza per illogicità manifesta della motivazione in ordine alla confisca della somma in sequestro. La sentenza impugnata rileva che sia il denaro e sia lo stupefacente erano confezionati e nascosti unitamente, inoltre gran parte della somma era in moneta spiccia;
tale argomentazione è, però, manifestamente illogica, in quanto la mera prossimità spaziale di una somma ad un bene di cui non è lecita la detenzione non trasforma la somma (sempre lecita) come lo stupefacente. Inoltre la sentenza rileva che l'acquisto dello stupefacente è avvenuto con denaro lecito, riconducibile alle donazione del padre di 2 AN MA OD. Una volta riconosciuta la provenienza lecita della somma anche il denaro sequestrato doveva ritenersi lecito. Non deve pertanto applicarsi l'articolo 240, comma 1, del codice penale. 3. 1. Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale regolante la recidiva, nonché nullità della sentenza per illogicità manifesta della motivazione in ordine alla censura riguardante l'erronea contestazione della recidiva. Dal certificato del casellario giudiziale acquisito in atti emerge che il ricorrente ha un unico precedente costituito da una sentenza di applicazione della pena ex articolo 444, cod. proc. pen. del 20 maggio 2008, per un fatto commesso il 18 maggio 2007, sentenza irrevocabile il 9 giugno 2008; dopo tale fatto l'imputato non ha commesso ulteriori reati. Ai sensi dell'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen. il reato deve ritenersi estinto. La Corte di appello con motivazione errata e comunque illogica ritiene invece che il riconoscimento della recidiva prevede il calcolo dei cinque anni non dalla data di commissione dell'ultimo delitto bensì da quella relativa al passaggio in giudicato della sentenza. Palese l'errore di calcolo, la data di irrevocabilità della sentenza è del 9 giugno 2008, e l'effetto estintivo, quindi, si è determinato il 9 giugno 2013, un anno e mezzo prima della commissione del reato per cui è processo, novembre 2014. Né può ritenersi corretta l'osservazione secondo cui l'effetto estintivo si produrrebbe dal momento in cui interviene il provvedimento del giudice dell' esecuzione. Il provvedimento ha una funzione meramente dichiarativa;
l'effetto istintivo di cui all'articolo 445, comma 2, cod. proc. pen. si produce di diritto nel momento in cui si verificano le condizioni indicate dalla norma. Ha chiesto pertanto l'annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO Augel Matteo foca 3 4. Risulta fondato il secondo motivo di ricorso per OD TH, erronea applicazione della recidiva. Il ricorrente ha un unico precedente costituito da una sentenza di patteggiamento del 20 maggio 2008, e come ritenuto anche nella sentenza impugnata non risulta aver commesso successivamente altro reato nei 5 anni successivi e quindi la recidiva è stata erroneamente contestata e ritenuta. Infatti l'estinzione del reato oggetto di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione (in tal senso Sez. 6, n. 6673 del 29/01/2016 - dep. 18/02/2016, Mandri, Rv. 26612001: "L'estinzione del reato oggetto di sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., opera "ipso iure" e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell'esecuzione"; nello stesso senso vedi anche Sez. 5, n. 20068 del 22/12/2014 - dep. 14/05/2015, Valente, Rv. 26350301). Le generiche sono state ritenute prevalenti alla recidiva, in sede di appello, ma la pena diminuita per le generiche non risulta nella sua massima estensione, come espressamente indicato in sentenza ("anche se non nella massima estensione, tenuto conto sia del precedente, sia del suo preminente ruolo di finanziatore") in considerazione della ritenuta recidiva, e quindi sul punto è necessaria una nuova valutazione di merito che ridetermini la pena senza considerare la recidiva. La sentenza deve conseguentemente annullarsi con rinvio limitatamente alla ritenuta recidiva per il ricorrente OD.
5. Il ricorso di OD (e anche per il motivo comune della del denaro per il ricorso del DE) nel resto risulta confisca manifestamente infondato, infatti la confisca del denaro rinvenuto in possesso dei due ricorrenti (€ 33.348,00) come adeguatamente motivato dalla sentenza impugnata (e dalla decisione di primo grado, doppia conforme), senza contraddizioni e senza manifeste illogicità deriva dal commercio dello stupefacente, in quanto il denaro era confezionato in gran parte come lo stupefacente, e anche in monete metalliche. La 4 AN ES JO somma di denaro lecita, come evidenziato dal giudice di merito è servita per l'acquisto dello stupefacente ("nell'illecito traffico di stupefacenti, in cui non si fa credito a nessuno per acquistare la sostanza"), mentre quella rinvenuta per le modalità di custodia e per la sua composizione (monete metalliche, in parte) risulta di provenienza dallo spaccio. La contestazione della sola detenzione dello stupefacente non impedisce logicamente di ritenere provento di spaccio le somme poiché la contestazione è limitata allo stupefacente sequestrato e comunque lo stesso era detenuto al fine di spaccio.
6. L'ulteriore motivo del ES (Violazione di legge, art. 99, comma 4, e 69 cod. pen. e vizio di motivazione sul punto) risulta manifestamente infondato, e del resto non proposto nei motivi di appello: "Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione" (Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013 - dep. 02/07/2013, Grazioli Gauthier, Rv. 25557701; vedi anche Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016 - dep. 15/02/2016, Menna e altro, Rv. 26620201). Il ricorso del DE va pertanto dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità per il ricorrente ES consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 2.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. 5 AN Meter Soci
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta recidiva nei confronti dell'imputato OD TH con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma;
rigetta nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di ES RO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21/09/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente ANo Matteo SOCCI Giovanni AMOROSOGiovanni Jo мочой DEPOSITATA IN CANCELLEMA 27 APR 2017 IL CANCE RE Luana 106