Sentenza 20 giugno 2014
Massime • 1
È preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di un decreto penale di condanna se, nel termine di cinque anni in caso di delitto o di due anni in caso di contravvenzioni, l'autore commette un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole, ancorché il nuovo reato oggetto di altro decreto penale di condanna sia stato dichiarato estinto per non aver l'interessato commesso l'ulteriore reato nei cinque o due anni successivi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/06/2014, n. 32869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32869 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 20/06/2014
Dott. MAZZEI Antonella - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPRIOGLIO Piera M.S. - Consigliere - N. 1997
Dott. CASA Filippo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 51147/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI IA, nato a [...] il [...];
avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Sondrio, in data 14 ottobre 2013, nel procedimento n. 81/2012.
Letti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
sentita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 20 giugno 2014, dal Consigliere Dr. Antonella Patrizia Mazzei;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero presso questa Corte, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Stabile Carmine, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
1. Il Tribunale di Sondrio in composizione monocratica, giudice dell'esecuzione, con ordinanza deliberata il 14 ottobre 2013, ha respinto l'opposizione proposta da NI IA avverso il provvedimento dello stesso giudice, in data 21 maggio 2012, col quale era stata respinta la richiesta di estinzione del reato di cui al decreto penale di condanna in data 12 aprile 2005, irrevocabile il 13 maggio 2005, poiché, successivamente alla contravvenzione giudicata col predetto decreto, il NI aveva commesso altra analoga contravvenzione, giudicata con decreto penale del 20 dicembre 2005, irrevocabile il 26 gennaio 2006, e tale ultimo reato si era estinto, non avendo il NI commesso, nei due anni successivi, ulteriore contravvenzione della stessa indole.
A ragione della decisione, il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che l'estinzione del secondo reato, pur estesa ad ogni effetto penale della condanna, a norma dell'art. 460 c.p.p., comma 5, non escludesse l'impedimento di analogo effetto estintivo con riguardo alla prima contravvenzione cui era seguita, nel termine biennale, la commissione di una seconda contravvenzione della stessa indole, l'una e l'altra oggetto dei menzionati decreti di condanna.
2. Avverso l'ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il NI tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce illogicità e contraddittorietà della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 460 c.p.p., comma 5. 3. Il Procuratore generale, nella requisitoria depositata il 14 marzo 2014, ritenuta la correttezza del provvedimento impugnato, ha chiesto il rigetto del ricorso con le statuizioni conseguenti. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
Esso pone il seguente quesito giuridico: se la prevista estinzione degli effetti penali di una condanna, in conseguenza dell'estinzione del pertinente reato, a norma dell'art. 460 c.p.p., comma 5, si estenda o meno al diverso reato precedentemente commesso, nel senso di elidere l'ostatività alla sua estinzione determinata dalla commissione del successivo reato estintosi.
Giova ricordare che, secondo l'autorevole definizione delle sezioni unite di questa Corte, gli effetti penali della condanna si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare analogo effetto;
per essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto;
per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostanziale o processuale (Sez. U, n. 7 del 20/04/1994, dep. 08/06/1994, Volpe, Rv. 197537). Alla luce di tale definizione, il fatto reato commesso successivamente ad altro fatto reato, in un ambito temporale ritenuto dal legislatore significativo di perdurante pericolosità sociale dell'agente, al punto di escludere o revocare disposizioni favorevoli applicabili o già applicate, secondo le previsioni di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, art. 460 c.p.p., comma 5, e art. 168 c.p., non costituisce un effetto penale della condanna, ma un'autonoma realtà storico-materiale, giudizialmente accertata;
e la prevista ostatività all'estinzione di un primo reato discendente dalla commissione, entro un termine e alle condizioni normativamente date, di un secondo reato, è conseguenza diretta del fatto storico costituito dalla seconda violazione e non deriva immediatamente e direttamente dalla sentenza di condanna che ha accertato la violazione successiva, rispetto alla quale, dunque, la prevista ostatività non si pone come effetto penale nel senso anzidetto. Questa Corte, d'altronde, nell'interpretazione della disposizione di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2, analoga a quella posta nell'art. 460 c.p.p., comma 5, ha già affermato che, tra gli effetti penali che cessano a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, non rientra il carattere ostativo del reato stesso, pur dichiarato estinto, alla declaratoria di estinzione, per il medesimo motivo, di altro reato, se precedentemente commesso nei termini di cui al citato comma (Sez. 1, n. 34651 del 09/07/2008, dep. 05/09/2008, Revelant, Rv. 240684; conforme: Sez. 1, n. 40938 del 30/09/2009, dep. 26/10/2009, Maronese, Rv. 245565).
Tale principio, nel caso di specie, va completato con l'affermazione che è preclusa la dichiarazione di estinzione del reato oggetto di un decreto penale di condanna se nel termine di cinque anni, in caso di delitto, o di due anni, in caso di contravvenzione, l'autore commette un nuovo delitto ovvero una nuova contravvenzione della stessa indole, pur se il nuovo reato, oggetto di altro decreto penale di condanna, sia stato dichiarato estinto per non aver l'interessato commesso ulteriore reato nei cinque o due anni successivi. Deve, per completezza, rilevarsi l'impertinenza degli argomenti addotti dal ricorrente per contrastare il provvedimento impugnato e, in particolare, la richiamata disciplina della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., la quale estingue ogni effetto penale della condanna, "salvo che la legge disponga altrimenti", clausola, quest'ultima, non inserita nell'art. 460 c.p.p., comma 5, ultimo periodo, con la conseguenza, secondo il ricorrente, che l'ampiezza estintiva di ogni effetto penale determinata dall'estinzione del reato successivo, non incontrando alcun limite normativamente definito, comprenderebbe anche le violazioni precedenti;
ne' è congrue il richiamo alla rilevanza retroattiva della abrogatio criminis.
Si tratta, con ogni evidenza, di istituti del tutto diversi da quello in esame che non giovano alla soluzione del quesito giuridico come sopra posto e risolto.
2. Segue il rigetto del ricorso che, a norma dell'art. 616 c.p.p., comma 1, impone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2014