Sentenza 9 luglio 2008
Massime • 1
Tra gli effetti penali che cessano a seguito dell'estinzione del reato oggetto di sentenza irrevocabile di patteggiamento, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., non rientra il carattere ostativo del reato stesso, pur dichiarato estinto, alla declaratoria di estinzione, per il medesimo motivo, di altro reato, se precedentemente commesso nei termini di cui al citato comma.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/07/2008, n. 34651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34651 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2008 |
Testo completo
346 5 1 / REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. MOCALI PIERO PRESIDENTE
1. Dott. GIRONI EMILIO GIOVANNI CONSIGLIERE
2. Dott. GRANERO FRANCANTONIO
3. Dott. ZAMPETTI UMBERTO 11
4. Dott. CASSANO MARGHERITA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) REVELANT LOREDANA
avverso ORDINANZA del 20/01/2008
TRIBUNALE di VERCELLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere
GRANERO FRANCANTONIO lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr.
34651 08
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 09/07/2008
SENTENZA
N. 2148/08
REGISTRO GENERALE
N. 006904/2008
IL 04/11/1966
Lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del dott. Mario Iacoviello, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e, nel contempo, la declaratoria di estinzione ex articolo 445 comma 2 cod. proc. pen. dei reati di cui alla sentenza 26 giugno 1998, irrevocabile il 22 luglio 1998;
ritenuto: che il ricorrente ha riportato due sentenze a pena patteggiata, l'una del 28 settembre 2001 (irrevocabile 16 dicembre 2001) per il delitto di evasione commesso dal 28 novembre 1997 al 3 gennaio 1998, l'altra del 26 giugno 1998 (irrevocabile il 22 luglio 1998) per delitti di lesione personale da altro, commesso il 18 ottobre 1997 e il 23 ottobre 1997; che l'ordinanza impugnata ha riconosciuto l'effetto estintivo ex articolo 445 comma 3 cod. proc. pen, per quanto riguarda primo reato, mentre ha negato tale effetto per i reati di cui alla seconda sentenza, in base a due argomenti: a) la stessa indole
(argomento testuale dell'articolo 445 comma 3 cod. proc. pen,) riguarda le contravvenzioni e non di delitti;
b) l'effetto preclusivo alla estinzione dei reati di cui alla seconda sentenza non è dato dalla sentenza in sé (che applicava la pena per l'evasione), ma dal fatto storico dell'evasione, altrimenti gli effetti stintivi dell'ultima sentenza provocherebbero un effetto estintivo a catena dei reati antecedentemente commessi;
che la ricorrente contesta tale ultimo argomento, osservando che i reati di cui alla seconda sentenza, per i quali l'ordinanza impugnata ha negato l'estinzione, sono stati commessi prima dei reati di cui alla sentenza sub a); che il ricorso non è fondato, perché la ostatività trova il suo fondamento nel fatto storico accertato con sentenza passata in giudicato, che resta tale indipendentemente dalla intervenuta estinzione degli effetti penali dei quali la norma prevede la cessazione, effetti tra i quali non può ricomprendersi la predetta ostatività che, pertanto, il reato commesso nel periodo previsto dall'art. 445 co. 2 c.p.p., accertato con sentenza passata in giudicato e successivamente dichiarato estinto, resta in ogni caso ostativo alla declaratoria di estinzione, per lo stesso motivo, di altro reato accertato con sentenza passata in giudicato commesso nel periodo,.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 9 luglio 2008 Il Consigliere est. Il PresidenteThe
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
5 SET. 2008
NCELLIERE
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