Sentenza 29 settembre 2016
Massime • 1
La dichiarazione di estinzione del reato oggetto di sentenza di applicazione della pena, ai sensi dell'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen., impedisce la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con la medesima sentenza, anche se si accerti che nel quinquennio decorrente dalla data di irrevocabilità della stessa il soggetto abbia commesso ulteriore delitto.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 1173 emessa in data 14 novembre 2024 la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza n. 3702 emessa in data 10 dicembre 2023 dal Tribunale di Cagliari con la quale era stata affermata la penale responsabilità di Francesco C. in relazione al reato di truffa aggravata (artt. 61, n. 7, e 640, ult. comma, c.p.) con condanna dello stesso, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti all'aggravante e alla recidiva contestate, alla pena ritenuta di giustizia. Il reato risulta consumato in Cagliari dal 13 aprile 2015 all'11 dicembre 2015. 2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore …
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La revoca della sospensione condizionale della pena pur erroneamente concessa non può intervenire quando ormai il beneficio si è consolidato (cioè quando è decorso il termine e sono maturate le condizioni per l'estinzione del reato). Corte di Cassazione sez. I penale ud. 20 febbraio 2024 (dep. 30 maggio 2024), n. 21603 Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro revocava, ai sensi dell'art. 168, terzo comma, cod. pen., nei confronti di M.F., la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza 23 marzo 2010 del Tribunale di Rossano, confermata sul punto con sentenza emessa dalla stessa Corte il 17 aprile 2014, irrevocabile il 18 marzo 2015. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/09/2016, n. 5501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5501 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2016 |
Testo completo
05501-17 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 29/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente - SENTENZA Dott. MARIA CRISTINA SIOTTO N. 293912016 - Consigliere - Dott. ROSA ANNA SARACENO N. 53263/2014- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. MONICA BONI - Consigliere - Dott. GAETANO DI GIURO - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AZ IO N. IL 04/06/1940 avverso l'ordinanza n. 540/2014 GIP TRIBUNALE di TORINO, del 14/11/2014 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. P. Couerell ' che ho chiest. l'annullamento dell ord usup beypuste Udit i difensor Avv.; Mo Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza in data 14 novembre 2014 il G.i.p. del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, su richiesta del locale Procuratore della Repubblica, revocava nei confronti del condannato IO ZA la sospensione condizionale della pena, inflittagli per anni due di reclusione con la sentenza del Tribunale di Torino emessa il 12/6/2007, irrevocabile il 9/7/2007, e dichiarava la stessa pena estinta per indulto nella misura di anni uno e mesi otto di reclusione.
2. Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, il ZA, il quale lamenta inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale in riferimento al disposto degli artt. 445 cod. proc. pen., comma 2, 168 cod. pen., 25 Cost., 14 preleggi e 1 cod. pen.. Secondo il ricorrente, il giudice dell'esecuzione ha errato nel ritenere revocabile il beneficio della sospensione dell'esecuzione concesso in relazione a pena comminata per reato dichiarato estinto ai sensi del secondo comma dell'art. 445 cod. proc.pen. poiché tale causa estintiva, una volta applicata, non è suscettibile di essere revocata in conseguenza del passaggio in giudicato di successiva condanna, come affermato da consolidato indirizzo giurisprudenziale.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. Paolo Canevelli, ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va dunque accolto.
1.L'ordinanza impugnata ha ritenuto di poter revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena, accordata al ricorrente con sentenza irrevocabile di patteggiamento, sul presupposto della commissione nel quinquennio successivo al suo passaggio in giudicato di altro delitto per quale il ZA aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione di pena detentiva, quindi nella ravvisata ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 168 cod. pen., comma 1 n.
1. Ha altresì considerato ininfluente ai fini della decisione assunta la circostanza della già intervenuta declaratoria di estinzione, pronunciata in sede di esecuzione, dei reati oggetto della pronuncia di patteggiamento del 12/6/2007 ai sensi del comma 2 dell'art. 445 cod. proc. pen., perché la relativa statuizione favorevole era stata frutto dell'omessa considerazione della reiterazione di condotte, costituenti reato, nel quinquennio di riferimento ed a ragione del fatto che il relativo provvedimento ha "natura meramente ricognitiva rispetto all'effetto prodottosi a seguito dell'astensione dalla commissione di delitti nel periodo 1 temporale indicato dal legislatore e, conseguentemente, rivesta carattere precario dovendosi necessariamente porre nel nulla la portata estintiva del provvedimento quando si accerti, come nel caso di specie, l'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 445 comma 2 c.p.p. erroneamente ritenute ricorrenti".
1.1 In tal modo il giudice di merito sviluppa il proprio ragionamento decisorio, partendo da una corretta premessa, quella per cui l'effetto estintivo si produce per legge al verificarsi delle condizioni stabilite, ma esprime una considerazione del tutto erronea ed arbitraria quanto alla natura "precaria" della declaratoria di estinzione del reato, che non considera la definitività e l'irreversibilità degli effetti prodotti dall'istituto dell'estinzione del reato per il quale l'imputato abbia ottenuto l'accesso al patteggiamento, rito speciale che non ammette un successivo intervento giudiziale di revoca, non previsto né dall'art. 445 cod. proc. pen., né da altra disposizione di legge. Nell'assenza di una esplicita e testuale previsione normativa, soltanto in via interpretativa potrebbe procedersi in tal senso in applicazione analogica della disciplina di cui all'art. 168 cod. pen., dettata per la sospensione condizionale della pena, con l'inconveniente insuperabile di applicare al di là del caso previsto una norma sfavorevole al condannato con operazione cognitiva non espressamente stabilita per legge. In tale senso si è già pronunciata questa Corte con affermazione di principio costante e non contraddetta da pronunce di segno diverso (Cass. sez. 1, n. 1281 del 20/11/2008, Ciraci', rv. 242664; sez. 3, n. 36993 del 7/7/2011, Marilli, rv. 251389; sez. 1, n. 44567 del 9/12/2010): proprio a ragione della successiva immodificabilità della pronuncia di estinzione del reato, resa ai sensi dell'art. 445 cod. proc. pen., comma 2, si è sostenuto che il giudice dell'esecuzione, richiesto di tale accertamento, avvalendosi dei poteri conferiti dall'art. 666 cod. proc. pen., comma 5, ha l'obbligo giuridico di condurre le verifiche occorrenti e dirette a riscontrare se, in riferimento al quinquennio, decorrente dalla data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di applicazione della pena, il condannato abbia commesso altri delitti per i quali abbia riportato condanna definitiva, anche se pronunciata dopo il periodo prescritto (sez. 1, n. 32801 del 07/07/2005, ZA, rv. 232301, sez. 1, n. 49987 del 24/11/2009, Diamanti, rv. 245968 Se dunque l'ordinamento, nel difetto di una esplicita disposizione di legge che lo contempli, non consente nemmeno di procedere ad una declaratoria di estinzione del reato condizionata, ossia subordinata nei suoi effetti al mancato verificarsi della condizione risolutiva della commissione nel termine prescritto di ulteriori reati, né di porre nel nulla con un successivo provvedimento di revoca l'estinzione già dichiarata, ancorchè frutto della mancata conoscenza da parte del giudice della reiterata violazione della legge penale accertata a carico dello stesso soggetto, deve concludersi che la pronuncia di estinzione del reato, resa in sede esecutiva, si 2 caratterizza per stabilità e definitività e quindi è tutto fuorchè "precaria", nel senso di destinata a produrre conseguenze in via provvisoria e temporanea.
1.2 Tanto premesso, il caso in esame presenta delle peculiarità quanto la pena applicata a richiesta delle parti è stata condizionalmente sospesa, per cui concorre a regolarlo la disciplina di entrambi gli istituti del patteggiamento e della sospensione condizionale ed il rapporto tra di essi deve tenere conto, sia dell'irrevocabilità della declaratoria di estinzione del reato, sia dell'intervento di questa in un momento antecedente alla proposizione della domanda di revoca della sospensione condizionale della pena, sicchè l'una rende inapplicabile l'altra. Questa Corte non ignora che il raffronto tra le due norme di cui agli artt. 445 cod. proc. pen. e 167 cod. pen. evidenzia un differenziato ambito applicativo, poiché la prima riguarda la sola sentenza di applicazione concordata della pena come tale e, nell'intento di introdurre un ulteriore profilo di favore per chi vi acceda ed incentivarne il ricorso quale strumento di definizione del processo, contempla l'estinzione del reato in conseguenza del solo fatto della mancata commissione di altro reato nel termine prescritto;
la seconda è riferibile a qualsiasi tipo di sentenza che abbia inflitto pena sospesa ed è dipendente dalla formulazione di un positivo giudizio prognostico, cui sia seguita la mancata commissione di altro reato nel periodo indicato dalla legge. Le due disposizioni sono accomunate dalla previsione in ciascuna di esse di autonome cause estintive del reato, con effetti di diversificata ampiezza poiché l'art. 445 cod. proc. pen. nella prima parte del secondo comma sancisce l'estinzione del reato e, nella seconda, dopo avere specificato che essa elimina "ogni effetto penale", come nel caso della riabilitazione, introduce un'eccezione operativa per il tempo successivo alla estinzione del reato, stabilendo unicamente che solo se sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, la stessa non costituirà impedimento alla successiva fruizione di sospensione condizionale della pena;
l'art. 167 cod. pen. al secondo comma precisa che l'estinzione impedisce di far luogo alla esecuzione della pena. Deve dunque concludersi che l'esecuzione della pena patteggiata, se dapprima ostacolata dall'applicazione della sospensione condizionale, poi non è più consentita in via definitiva quando il reato sia stato dichiarato estinto con decisione irretrattabile ed immodificabile, sicchè, come riconosciuto anche dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 31 del 22/11/2000, Sormani, rv. 218529, "la disposizione in questione altro non può significare, in un contesto in cui si stanno disciplinando gli effetti della estinzione, che, soltanto una volta che quest'ultima si sarà verificata, la sentenza di patteggiamento sarà tamquam non esset, sarà come se non fosse mai esistita" in tutte le sue statuizioni, compresa anche la sospensione condizionale, a meno che non se ne debba tener conto al fine della reiterata applicazione in riferimento a pena inflitta con successiva sentenza di condanna. Pertanto, la revoca 3 del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. deve ritenersi inammissibile perché sostanzialmente inutile ed ineffettiva, non potendo condurre all'attuazione della potestà punitiva statuale nei confronti di soggetto che abbia già conseguito l'estinzione del reato per il quale la pena stessa è stata inflitta. Va dunque espresso il seguente principio di diritto "l'estinzione del reato per il quale sia stata applicata a richiesta delle parti la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., condizionalmente sospesa, impedisce di revocare la sospensione condizionale anche se si accerti, successivamente alla dichiarata estinzione, che il soggetto nel quinquennio, decorrente dalla data della sentenza irrevocabile di patteggiamento, abbia commesso ulteriore delitto". Per le considerazioni svolte il provvedimento impugnato affetto da erronea interpretazione ed applicazione dell'istituto dell'estinzione del reato, disciplinato dall'art. 445 cod. proc. pen., comma 2, va annullato senza rinvio. Si comunichi al Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Cristina SiSotto Monica Boni Manicom DEPOSITATA IN CANCELLERIA -6 FEB 2017 IL CANCELLIERE Stefania FAJELLA 4