Sentenza 24 novembre 2009
Massime • 1
È illegittimo il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione, richiesto di declaratoria di estinzione del reato, dopo applicazione di pena patteggiata, per la decorrenza del prescritto termine, rigetti l'istanza, in quanto, pur producendosi l'effetto estintivo "ope legis", spetta a detto giudice accertare e dichiarare l'estinzione del reato qualora sussistano i presupposti di legge, attivando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen.. (V. Corte cost., ord. 6 aprile 1998 n. 107).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/11/2009, n. 49987 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49987 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 24/11/2009
Dott. GIORDANO Umberto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 3110
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 24067/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN IZ N. IL 13/12/1973;
avverso l'ordinanza n. 345/2009 TRIBUNALE di TORINO, del 06/04/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIORDANO UMBERTO;
lette le conclusioni del PG Dott. IANNELLI, che ha chiesto qualificarsi il ricorso come opposizione.
OSSERVA
Con ordinanza in data 6/4/09 il Tribunale monocratico di Torino, deliberando in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta presentata da AN ZI di dichiarare estinto ai sensi dell'art. 445 c.p.p., comma 2, il reato per cui era stato giudicato con sentenza di applicazione di pena su richiesta emessa il 28/1/00 del locale Tribunale, irrevocabile dal 15/3/00. Ha ritenuto il Tribunale che l'effetto estintivo previsto dalla suddetta norma operi ex lege senza necessità di intervento del giudice, a meno che la sua pronuncia sia necessaria a scopo esecutivo.
Contro tale provvedimento il difensore dell'interessato ha proposto ricorso per cassazione con il quale sostiene che il giudice dell'esecuzione era invece tenuto a pronunciarsi.
La censura è fondata, e l'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio.
Il Tribunale ha richiamato la sentenza di questa Sezione 7/7/05 n. 32801, Cazzaniga, che non ha però correttamente interpretato. In tale decisione, ritenuta dal Collegio pienamente condivisibile, si è invero in identica situazione espressamente affermato che, pur producendosi l'effetto estintivo ope legis, il giudice dell'esecuzione che ne sia richiesto è tenuto, a norma dell'art. 676 c.p.p., a emettere una pronuncia, in ogni caso necessaria per la certezza dei rapporti giuridici, di declaratoria di estinzione del reato dopo la condanna a pena patteggiata previa verifica, all'uopo attivando tutti gli accertamenti occorrenti nell'ambito dei poteri previsti dall'art. 666 c.p.p., comma 5, dell'esistenza dei presupposti di cui all'art. 445 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale monocratico di Torino.
Così deciso in Roma, il 24 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2009