Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2000, n. 12090
CASS
Sentenza 11 ottobre 2000

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In tema di concessione dell'attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 203 del 1991, nella parte in cui non consente l'applicabilità dell'attenuante speciale in esso prevista anche all'imputato dissociatosi il quale, pur avendo ammesso tutte le sue responsabilità anche in ordine a delitti ancora sconosciuti all'autorità giudiziaria e attuato condotte significative di un definitivo recesso dal sodalizio criminoso al quale apparteneva, non abbia ritenuto, tuttavia, di fornire anche le generalità dei suoi ex associati, atteso che la previsione della suddetta attenuante trova la sua giustificazione in scelte di politica criminale operate dal legislatore in situazioni di carattere contingente ed eccezionale, sicché la diversa valutazione della posizione del dissociato rispetto a quella del collaborante di giustizia risponde a criteri pienamente ragionevoli, non suscettibili, come tali, di censura sotto il profilo costituzionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2000, n. 12090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12090
    Data del deposito : 11 ottobre 2000

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