Sentenza 11 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di concessione dell'attenuante speciale prevista per i collaboratori di giustizia, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge n. 203 del 1991, nella parte in cui non consente l'applicabilità dell'attenuante speciale in esso prevista anche all'imputato dissociatosi il quale, pur avendo ammesso tutte le sue responsabilità anche in ordine a delitti ancora sconosciuti all'autorità giudiziaria e attuato condotte significative di un definitivo recesso dal sodalizio criminoso al quale apparteneva, non abbia ritenuto, tuttavia, di fornire anche le generalità dei suoi ex associati, atteso che la previsione della suddetta attenuante trova la sua giustificazione in scelte di politica criminale operate dal legislatore in situazioni di carattere contingente ed eccezionale, sicché la diversa valutazione della posizione del dissociato rispetto a quella del collaborante di giustizia risponde a criteri pienamente ragionevoli, non suscettibili, come tali, di censura sotto il profilo costituzionale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2000, n. 12090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12090 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI MARIO Presidente del 11/10/2000
1. Dott. CHIEFFI SEVERO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO " N. 863
3. Dott. MABELLINI ANNA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. CAMPO STEFANO " N. 014521/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
1) OC LO n. il 25/07/1957,
avverso SENTENZA del 26/11/1999 CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Gianfranco IADECOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Saverio Senese, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
Con sentenza 26/11/1999 la Corte di Appello di Napoli ha confermato la sentenza 20/12/1998 del Tribunale in sede, con la quale CI GE era stato dichiarato colpevole dei reati di tentato omicidio aggravato in danno di SC SQ e di RA AU, di detenzione e di porto illegale di armi, tutti riuniti con il vincolo della continuazione, ed era stato condannato, con le attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, alla pena di anni dieci e mesi sei di reclusione.
In particolare la Corte di merito, disattendendo anche l'eccezione di incostituzionalità dedotta dal difensore, ha rigettato la richiesta di applicazione della diminuente di cui all'art. 8 L. 203/1991, osservando da un lato che - ad esclusione dell'episodio riguardante il ritrovamento di armi a Salerno scarsamente rilevante, anche perché riferito da altri imputati - non vi era prova che il CI avesse contribuito alla individuazione o alla cattura di autori di reati o alla raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti delittuosi, e dall'altro che non vi era prova che il CI avesse fornito un apporto concreto e determinante diretto alla dissociazione di altri componenti della "Nuova Famiglia", tenuto conto della genericità della proposta, della indeterminatezza delle persone cui la stessa era diretta e della incompiutezza della stessa sul piano operativo, sia per il disinteresse delle istituzioni, sia per la mancata concreta adesione di altri adepti malavitosi.
La Corte di merito ha, altresì, rigettato la richiesta di riconoscimento delle già concesse attenuanti generiche con giudizio di prevalenza, tenuto conto della gravità delle modalità dei fatti e della negativa personalità dell'imputato, desunta da precedenti penali specifici.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 8 L.203/1991 e la carenza e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte di merito, senza tenere conto delle deduzioni difensive dirette a dimostrare la sussistenza di insuperabili dati processuali (vedi dichiarazioni di numerosi collaboranti, nonché di monsignor Riboldi e di monsignor Damoli), dai quali era emerso il fattivo contributo fornito dal CI alle indagini, aveva rigettato la richiesta del riconoscimento della diminuente in parola, affermando che la stessa non si applica al "dissociato", che pur avendone la possibilità, rifiuti di fornire indicazioni circa l'identità dei propri complici.
Tale motivo è infondato.
Invero per la concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 8 L. 203/1991 è necessario che l'imputato si sia dissociato dal gruppo di appartenenza e nel contempo, adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, abbia fornito un contributo decisivo per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione e la cattura dei colpevoli. Ne consegue che non può usufruire della diminuente in esame il dissociato da organizzazioni di stampo mafioso o camorristico, il quale, pur avendone la possibilità, si sia rifiutato di fornire indicazioni utili per l'identificazione dei propri complici, limitandosi a lanciare un pubblico invito all'abbandono della attività delinquenziale (cass. sez. 1^ n. 67 del 19/1/1998, ric. CI).
Orbene nel caso di specie è pacifico che il CI, pur dissociandosi dalla associazione criminale di appartenenza, non ha fornito alcun decisivo contributo per l'individuazione e la cattura dei colpevoli in ordine ai fatti delittuosi da lui ammessi. Ne consegue che - non ricorrendo una delle condizioni essenziali per l'applicazione della diminuente in esame, costituita appunto dalla necessità del contributo decisivo per la esatta ricostruzione dei fatti e l'individuazione degli autori dei reati - correttamente la Corte di merito ha rigettato la relativa richiesta. D'altra parte non possono essere certamente censurate in questa sede le considerazioni fatte dalla Corte di merito in ordine alla mancanza di un apporto concreto e determinante fornito dal CI e diretto alla dissociazione di altri componenti della associazione criminale di appartenenza. Infatti, come giustamente osservato dalla Corte di merito con motivazione immune da vizi logici, la genericità della proposta di invito alla dissociazione e la indeterminatezza delle persone cui la stessa era diretta sono circostanze indubbiamente assorbenti per escludere la decisività del contributo fornito dal CI per l'individuazione dei colpevoli.
Con il secondo motivo il difensore ha dedotto in subordine l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 L. 203/1991 in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione nella parte in cui non consente l'applicabilità della diminuente anche all'imputato "dissociato", il quale, pur avendo ammesso tutte le sue responsabilità anche in ordine a delitti ancora sconosciuti all'Autorità Giudiziaria ed attuato condotte significative di un definitivo recesso dall'associazione per delinquere di stampo camorristico e pur fornendo un concreto contributo (consistito nel lanciare appelli agli altri associati ancora liberi, affinché si costituissero ed ammettessero ciascuno le proprie responsabilità), non abbia, tuttavia, ritenuto di fornire anche le generalità dei suoi ex associati.
Tale eccezione deve ritenersi manifestamente infondata. Infatti, come già giustamente osservato dalla Corte di merito, la previsione della suddetta attenuante trova la sua giustificazione in scelte di politica criminale operate dal legislatore in situazioni di carattere contingente ed eccezionale, sicché la diversa valutazione della posizione del dissociato rispetto a quella del collaborante di giustizia risponde a criteri pienamente ragionevoli non suscettibili di censura sotto il profilo costituzionale. Inammissibile deve ritenersi il terzo motivo, con il quale il difensore ha dedotto la carenza della motivazione in ordine al denegato giudizio di prevalenza delle attenuanti, rilevando che la Corte di merito aveva adoperato una motivazione apparente e di mero stile.
Invero la Corte di merito ha adeguatamente motivato sul punto, ancorando il proprio giudizio alla negativa personalità dell'imputato, desunta da gravi precedenti penali anche specifici e dalla sua condotta di vita anteatta. Ne consegue che la sentenza impugnata non merita alcuna censura, trattandosi di giudizio adeguatamente motivato sulla base dei parametri fissati dall'art. 133 c.p., tanto più che la elevata capacità a delinquere del ricorrente
è stata desunta anche dal ruolo preminente da lui svolto nell'ambito della associazione criminale di appartenenza.
Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, il ricorso deve essere rigettato con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art.616 c.p.p..
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606/615/616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2000