Sentenza 16 settembre 2008
Massime • 1
In caso di nomina da parte dell'imputato di due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza a uno di essi comporta una nullità a regime intermedio che, quando non siano presenti all'udienza nè l'imputato nè i difensori di fiducia e sia stato nominato un difensore di ufficio, non può essere sanata ai sensi dell'art. 183 cod. pen. ma deve essere eccepita da quest'ultimo prima della pronuncia della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 16/09/2008, n. 39388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39388 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Libero Secondo - Presidente - del 16/09/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1000
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 014295/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IS ET IO RM, N. IL 19/07/1958;
avverso SENTENZA del 04/10/2007 CORTE APPELLO di CATANIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giovanni D'Angelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 4-10-2007 la Corte di appello di Catania confermava la sentenza in data 17-2-1999 del Pretore di Catania, con la quale IS NE SA EL era stato condannato alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e L.
4.000.000 di multa, in quanto riconosciuto responsabile del reato di ricettazione di n. 4 assegni di provenienza illecita.
In motivazione la Corte territoriale - con riguardo all'eccezione pregiudiziale di nullità della sentenza di primo grado per mancato avviso della data di udienza ad uno dei difensori - osservava che "per la fase in corso" l'imputato aveva nominato il solo avv. Salvatore Caruso, revocando in tal modo la nomina del precedente difensore, peraltro mai presente in udienza;
rilevava, poi, che due dei moduli di assegno in possesso dell'IS facevano parte di compendi furtivi, mentre gli altri due facevano parte di carnet denunziati come smarriti dai titolari;
evidenziava, quindi, che i testi indicati avevano smentito di avere avuto rapporti commerciali con l'imputato, per cui appariva certa la conoscenza da parte dell'imputato della provenienza illecita dei titoli;
infine rilevava l'insussistenza delle condizioni oggettive e soggettive per le invocate attenuanti generiche e per la sospensione della pena, ritenendo la pena inflitta equa e conforme ai criteri di cui all'art.133 c.p. e segg.. 1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'IS, per mezzo del difensore, deducendo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) per inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale;
violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c) per inosservanza delle norme processuali e violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
In particolare il ricorrente reitera l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per mancato avviso della data di udienza all'avv. Salvatore Caruso e formula, altresì, eccezione di nullità della sentenza di secondo grado per mancato avviso della data dell'udienza in appello all'altro legale avv. Mario Sambataro;
osserva che in sede di sommarie informazioni erano stati nominati entrambi i legali in questione e che solo il secondo (peraltro mai presente alle udienze) aveva ricevuto l'avviso nel primo grado del giudizio;
l'atto richiamato dalla Corte di appello ("quasi anticipando" secondo il ricorrente "il problema processuale oggi rilevato" per il secondo grado del giudizio) non conteneva alcuna revoca della nomina dell'avv. Sambataro, ma solo la conferma della nomina dell'altro legale;
e poiché l'avviso dell'udienza di appello era stato inviato al solo avv. Caruso, anche il giudizio di secondo grado risulterebbe nullo.
Nel merito il ricorrente deduce la carenza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui si chiedeva l'assoluzione perché il fatto non sussiste sotto il profilo della mancata presentazione della querela per il reato presupposto relativamente ai titoli di cui ai nn. 1 e 2 della rubrica, indicati come provenienti "da appropriazione indebita di cosa smarrita"; lamenta, altresì, il vizio logico in ordine all'individuazione dell'elemento soggettivo del reato, rilevando che le considerazioni del Pretore, condivise dalla Corte di appello, deponevano nel senso dell'esistenza del dolo eventuale o alternativo;
infine deduce il ricorso ad una motivazione di stile in ordine al diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
2.1. Relativamente alle eccezioni pregiudiziali di nullità per mancato avviso di udienza a uno dei codifensori - eccezioni che si esaminano congiuntamente perché investono la medesima questione di diritto - il Collegio deve integrare e, in parte, rettificare la sentenza impugnata, osservando che l'atto di nomina in calce all'atto di appello, richiamato dalla Corte territoriale, si riferisce evidentemente al secondo grado del giudizio, per cui - a prescindere dalla questione se la nomina dell'avv. Salvatore Caruso ("per la fase in corso") comporti o meno una revoca della precedente nomina congiunta - il richiamo si rivela non pertinente ai fini della risoluzione dell'eccezione relativa al primo grado, mentre è secondario (per quanto si dirà di seguito) ai fini della decisione sull'analoga eccezione relativa al secondo grado.
Invero risulta assorbente la considerazione che, in caso di nomina da parte dell'imputato di due difensori, l'omessa notifica dell'avviso della data fissata per l'udienza a uno di essi comporta una nullità a regime intermedio che, quando non siano presenti all'udienza ne' l'imputato ne' i difensori di fiducia e sia stato nominato un difensore di ufficio, non può essere sanata ai sensi dell'art. 183 cod. pen. ma deve essere eccepita da quest'ultimo prima della pronuncia della sentenza di primo grado (Cass. pen., Sez. 5, 04/07/2006, n. 29863; conf. SS.UU. 25/0 6/1997, n. 6). E poiché dagli atti del processo, cui questa Corte ha accesso ai fini del controllo della dedotta violazione di norma processuale, risulta che nel corso del giudizio di primo grado non venne eccepito alcunché in ordine al mancato avviso a uno dei difensori, l'eccezione formulata nell'atto di appello era ormai tardiva.
Del pari tardiva è l'eccezione di nullità del giudizio di appello, dal momento che - come riconosce lo stesso ricorrente - l'eccezione è stata formulata per la prima volta solo con il presente ricorso.
2.2. Con riguardo alla rilevata improcedibilità per difetto di querela per il reato-presupposto da identificarsi (a parere del ricorrente) almeno per due assegni nel reato di appropriazione indebita di cosa smarrita, si osserva che il motivo di ricorso, corretto sotto il profilo del vizio di motivazione, è, invece, infondato sotto quello della violazione di legge. Va, innanzitutto, considerato che il reato di cui all'art. 647 c.p. presuppone che la cosa oggetto di appropriazione sia definitivamente ed irreversibilmente uscita dalla sfera di disponibilità del legittimo possessore, il che non può dirsi nel caso dell'assegno, le cui caratteristiche sono tali da rendere in ogni caso agevole l'identificazione del titolare del conto da cui il titolo è tratto (cfr. Cass. pen., Sez. 6, 03/07/2002, n. 30968), con la conseguenza che la condotta di colui che se ne appropria costituisce furto e non appropriazione indebita di cosa smarrita. Va, poi, ribadito, in adesione a principi già espressi da questa stessa sezione, da cui non vi è ragione di discostarsi, che sussiste il delitto di ricettazione pur quando il reato presupposto sia un delitto di furto non punibile per mancanza di querela (Cass. pen., Sez. 2, 09/06/2006, n. 22555). Invero ancor prima della modifica normativa apportata con L. n. 328 del 1993 la giurisprudenza si era consolidata nel senso di ritenere configurabile il delitto di ricettazione anche quando il reato presupposto era punibile a querela e questa non fosse stata presentata (Cass. Sez. 6, sent. n. 0 7986 del 31/05 - 24/08/1993;
Cass. Sez. 2, Sent. N. 0 6808 del 06/03-15/05/1992). 2.3 È manifestamente infondato il motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e illogicità della motivazione, sul rilievo che gli elementi acquisiti non consentirebbero di affermare la sussistenza del dolo diretto della ricettazione.
Al riguardo si rammenta, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che la consapevolezza dell'agente della provenienza delittuosa della cosa può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualsiasi indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il suo comportamento, elusivo della causale della ricezione. In particolare è stato affermato da questa stessa sezione il principio, che va confermato nella fattispecie all'esame, secondo cui in tema di ricettazione deve ritenersi la consapevolezza della illecita provenienza in capo al soggetto che riceva o acquisti moduli di assegni bancari al di fuori delle regole che ne disciplinano la circolazione, dal momento che il modulo di assegno bancario in bianco è documento che, per sua natura e destinazione, è in possesso esclusivo della persona titolare del conto ovvero della persona da questi delegata (Cass. pen., Sez. 2, 09/06/2006, n. 22555). Si rammenta, altresì, che, per costante giurisprudenza di questa Corte, le sentenze di primo e secondo grado, quando sono conformi sul punto, costituiscono un unico contesto argomentativo di modo che le rispettive motivazioni si integrano a vicenda e vanno vagliate con una lettura complessiva, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado. Orbene, nel caso all'esame, i Giudici di merito hanno evidenziato una serie di elementi del caso concreto di per sè ragionevolmente interpretabili nel senso della certezza da parte dell'imputato della provenienza illecita dei titoli di cui trattasi e, in specie: la stessa natura del bene ricettato (cfr. sentenza del Pretore), nonché l'assenza di riscontri e, anzi, la smentita proveniente dall'istruttoria orale della tesi difensiva circa l'acquisizione degli assegni nel corso di normali trattative commerciali (cfr. sentenza di appello).
Trattasi di argomentazioni logicamente motivate e di conclusioni giuridicamente ineccepibili. A tali effetti i motivi di ricorso, ancorché formalmente prospettati sotto il profilo del vizio logico e della violazione di legge, si rivelano funzionali ad una mera rilettura di elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al Giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali.
2.4. Relativamente al trattamento sanzionatorio, si osserva che l'obbligo di motivazione da parte del giudice di appello sussiste soltanto in relazione a quanto dedotto con l'atto di impugnazione o, se si tratta del mancato esercizio di un potere esercitabile di ufficio - come quello relativo alla concessione di benefici ai sensi dell'art. 597 c.p.p., comma 5 - anche in relazione a quanto dedotto e richiesto in sede di discussione. Perché sussista l'obbligo della motivazione è, però, necessario che la richiesta non sia generica, ma in qualche modo giustificata con riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della richiesta stessa. (Cass. pen., Sez. 5, 26/11/1997, n. 1099). Ciò precisato, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, i motivi di appello formulati in ordine al diniego delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione della pena, fossero viziati da genericità, in quanto non sottoponevano a specifica critica quei passaggi della motivazione del primo Giudice che ponevano in evidenza non solo il precedente penale di condanna per la violazione della disciplina delle armi, ma anche la complessiva entità del fatto, correlativamente rilevando che la misura della pena era ostativa al beneficio della sospensione e che, in ogni caso, non era neppure possibile presumere una futura emenda. In tale contesto la Corte territoriale ha correttamente esaurito il suo obbligo motivazionale, evidenziando la corretta valutazione della pena in relazione ai parametri fissati dall'art. 133 c.p. e l'inesistenza di condizioni soggettive e oggettive per concedere le attenuanti generiche. D'altra parte le attenuanti non vanno intese come oggetto di una benevola concessione da parte del Giudice, ne' l'applicazione di esse costituisce un diritto in assenza di elementi negativi, giacché, al contrario, la loro concessione deve avvenire come riconoscimento della esistenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, tale non potendo ritenersi la circostanza (già valutata dai Giudici del merito) che l'imputato avesse un solo precedente. In definitiva il ricorso va rigettato con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2008