Sentenza 20 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, in base alla disciplina generale prevista dall'art. 99, comma secondo, cod. proc. pen., l'indagato può revocare la rinuncia alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale formulata dal difensore prima che sia intervenuto un provvedimento del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2012, n. 17717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17717 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 20/12/2012
Dott. SAVINO Mariapia G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 7903
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 49837/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L.Q. N. IL (omesso) ;
avverso l'ordinanza n. 1000/2011 TRIB. LIBERTÀ di FIRENZE, del 21/09/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDRONIO Alessandro Maria;
sentite le conclusioni del PG dott. Lettieri Nicola per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv. Papalia Ubaldo.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza depositata in cancelleria il 26 settembre 2011, Tribunale di Firenze, in sede di riesame, ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Prato del 6 luglio 2011, con la quale l'indagato era stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere in ordine ai reati di cui agli artt. 628, 609 bis e 609 octies c.p., art. 629 c.p., comma 2 in relazione a una violenza sessuale di gruppo, una rapina, un'estorsione poste in essere con l'uso di armi ai danni di una donna.
2. - Avverso l'ordinanza l'indagato ha proposto personalmente ricorso per cassazione.
2.1. - Con un primo motivo di impugnazione, si denuncia la violazione dell'art. 309 c.p.p., comma 10, per l'omessa declaratoria di perdita di efficacia della custodia cautelare. Rileva il ricorrente che la richiesta di riesame era pervenuta al Tribunale in data 28 luglio 2011, con la rinuncia alla sospensione feriale dei termini processuali ai fini della trattazione della relativa procedura incidentale. In data 28 luglio 2011, il Tribunale del riesame aveva avanzato richiesta di trasmissione degli atti alla procura della Repubblica di Prato, la quale, in data 30 luglio 2011, aveva fatto pervenire comunicazione che gli stessi erano già stati trasmessi a seguito della richiesta di riesame precedentemente proposta da un coindagato. In data 30 luglio 2011, il Tribunale emetteva, pertanto, l'avviso dell'udienza camerale, fissata per il 5 agosto 2011. Prima di tale udienza, l'indagato dichiarava di volersi avvalere della sospensione feriale dei termini processuali. All'udienza del 5 agosto 2011, il Tribunale del riesame, preso atto di tale dichiarazione, rinviava la trattazione del riesame all'udienza del 21 settembre 2011.
Ad avviso del ricorrente la dichiarazione di avvalersi della sospensione feriale dei termini processuali da lui formulata sarebbe da ritenere inefficace, perché la rinuncia alla sospensione feriale era già stata espressa dal suo difensore, trattandosi di un atto irrevocabile, espressione di una facoltà attribuita disgiuntamente al difensore e all'imputato, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art.
2. Anche a prescindere da tali assorbenti considerazioni - si sostiene nel ricorso - l'eventuale effetto neutralizzante della dichiarazione di volersi avvalere della sospensione feriale si sarebbe prodotto solo a partire dal 5 agosto 2011, data dell'udienza camerale in occasione della quale il Tribunale prendeva atto di detta dichiarazione;
con la conseguenza che il termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 10, la cui decorrenza era iniziata il 31 luglio 2011,
aveva proseguito detta decorrenza fino al 5 agosto 2011 e la nuova udienza camerale avrebbe dovuto essere fissata al massimo entro ulteriori 5 giorni dalla cessazione della sospensione feriale, ossia non oltre il 20 settembre 2011, e non già, come invece avvenuto, il 21 settembre 2011.
In ogni caso - prosegue il ricorrente - anche a non voler computare i primi 5 giorni di agosto ai fini della decorrenza del termine di 10 giorni fissato dalla disposizione richiamata, detto termine doveva comunque considerarsi già spirato prima del deposito del dispositivo dell'ordinanza del Tribunale (26 settembre 2011); dovevano, infatti, essere comunque computati: il 31 luglio 2011 e i giorni di settembre a partire dal 16, fino al 24 settembre, data di effettiva scadenza del termine.
2.2. - Con un secondo motivo di doglianza si rilevano la nullità e l'inutilizzabilità delle risultanze delle intercettazioni telefoniche, per la mancata indicazione nei verbali delle persone intervenute nell'ascolto, nella registrazione e nella traduzione. 2.3. - Si denunciano, in terzo luogo, la violazione degli artt. 125 e 273 cod. proc. pen., nonché la carenza e la manifesta illogicità della motivazione, in riferimento alla mancata considerazione da parte del Tribunale degli elementi difensivi nuovi addotti dalla difesa.
2.4. - Si propone, infine, un quarto motivo di impugnazione, riferito alla carenza di motivazione in ordine alle esigenze cautelari. 3. - Questa Corte, all'esito una prima udienza di discussione, ha ordinato di richiedere alla cancelleria del Tribunale del riesame di Firenze attestazione relativa alla data in cui gli atti di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, sono effettivamente pervenuti allo stesso Tribunale, ritenuto che l'accertamento della data di effettiva trasmissione di tali atti sia rilevante nel caso in esame, al fine di valutare se la misura coercitiva abbia perso efficacia ai sensi dell'art. 309, comma 10 richiamato. In risposta a tale richiesta, la cancelleria del Tribunale del riesame ha precisato che gli atti di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 sono pervenuti in detta cancelleria il 30 luglio 2011.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. - Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, dal disposto della L. n. 742 del 1969, art. 2 non emerge che, una volta che il difensore abbia rinunciato alla sospensione feriale dei termini processuali ai fini della trattazione del procedimento cautelare, l'imputato non possa, andando in contrario avviso, dichiarare di volersi avvalere di tale sospensione. La giurisprudenza citata dal ricorrente sul punto (Cass. pen., sez. 2, 13 settembre 1994, n. 3639 , Prudentino, Rv. 199284; sez. 6, 30 ottobre 1986, n. 546 , Albis, Rv. 174845) non si riferisce, infatti, a tale ipotesi, ma alla diversa ipotesi in cui la rinuncia alla sospensione feriale sia stata fatta dall'imputato, il quale voglia poi revocare tale rinuncia. Il rapporto fra la dichiarazione di rinuncia alla sospensione dei termini formulata dal difensore e la controdichiarazione successivamente formulata dall'imputato trova, invece, compiuta disciplina nell'art. 99 c.p.p., comma 2 secondo cui l'imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all'atto compiuti dal difensore prima che, in relazione all'atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice. Questo è quanto è avvenuto nel caso di specie, in cui la dichiarazione dell'imputato di volersi avvalere della sospensione feriale dei termini processuali è pervenuta al Tribunale del riesame prima che questo provvedesse a seguito della precedente dichiarazione del difensore di non volersi avvalere di tale sospensione. Nè merita di essere condivisa l'affermazione difensiva secondo cui, a tutto voler concedere, la sospensione feriale dei termini opererebbe nel caso di specie solo a partire dal 5 agosto 2011, ovvero dalla data in cui il Tribunale del riesame ha provveduto sulla dichiarazione dell'imputato di volersi avvalere di tale sospensione. L'effetto della dichiarazione si estende infatti - contrariamente a quanto ritenuto nel ricorso - all'intero periodo feriale, non essendo possibile, ai sensi della L. n. 742 del 1969, art. 2 un frazionamento di tale periodo.
Fatte queste precisazioni deve rilevarsi che, nel caso in esame, come risulta dalla comunicazione pervenuta dalla cancelleria del Tribunale su richiesta di questa Corte, gli atti di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, sono stati trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in data 30 luglio 2011. Ne consegue che, dovendo computare ai fini del termine di cui al successivo comma 10 del richiamato art. 309, il giorno 31 luglio e i primi 9 giorni successivi al 15 settembre (ultimo giorno del periodo di sospensione feriale), detto termine andava a scadere il 24 settembre 2011 e, cioè, prima della data di deposito del dispositivo dell'ordinanza del Tribunale del riesame (26 settembre 2011) e del deposito dell'intera ordinanza (7 novembre 2011).
5. - Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio e che l'efficacia dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare deve essere dichiarata cessata, in accoglimento del primo motivo di ricorso, ritenute assorbite le ulteriori doglianze formulate. Deve essere, altresì, ordinata l'immediata liberazione dell'indagato, se non detenuto per altra causa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia dell'ordinanza del Gip del Tribunale di Prato in data 6 luglio 2011. Ordina l'immediata liberazione di L.Q. , se non detenuto per altra causa. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2013