Sentenza 4 ottobre 1999
Massime • 4
L'art. 580 cod. proc. pen. detta una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, sia che il ricorso per cassazione riguardi profili di violazione di legge sia questioni che attengano al vizio di motivazione, avendo la funzione, squisitamente processuale, di evitare una molteplicità di pronunce, eventualmente contrastanti, emesse in sede di impugnazione. La norma va applicata anche in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, quando il ricorso stesso implichi valutazioni di merito, come pure nella ipotesi che si tratti di ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza di condanna pronunciata con il rito abbreviato.
L'attenuante della "collaborazione" di cui all'art. 73, settimo comma, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non può essere riconosciuta nel caso in cui il dichiarante si sia limitato a confermare fatti che già sono stati riferiti da altro "collaborante", ne' può essere concessa qualora le dichiarazioni, pur rispondenti ai requisiti di cui al comma 7 cit., consentano di sgominare una organizzazione criminosa dedita a traffici di sostanze stupefacenti, quando tali dichiarazioni riguardino fatti in relazione ai quali non sia ravvisabile alcuna connessione con quelli di cui al giudizio in corso.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24, secondo comma, e 25, primo comma, cost. La disposizione, che impone, nell'ipotesi considerata, la conversione del ricorso per cassazione in appello è tutt'altro che irragionevole, avendo lo scopo di evitare la molteplicità di giudizi sulle stesse questioni e si ispira, palesemente, non solo a criteri di economia e concentrazione processuale, ma anche alla finalità di evitare giudicati contrastanti. D'altra parte, la norma non comporta alcuna lesione del diritto di difesa, essendo pienamente garantito tale diritto nel giudizio di appello al quale l'imputato partecipa anche nel caso in cui sia convertito il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero, ne' implica una violazione del principio della sottoposizione al giudice naturale, perché la disposizione diviene operativa in virtù di un criterio prestabilito dalla legge.
In ipotesi di conversione del ricorso per cassazione in appello, prevista dall'art. 580 cod. proc. pen., devono essere osservate le norme che disciplinano il giudizio di appello: non deve, pertanto, la corte di merito, limitarsi a effettuare il solo "iudicium rescindens", come avviene nel giudizio di Cassazione, ma la sua cognizione deve estendersi anche al riesame del merito e quindi al "iudicium rescissorium", secondo le disposizioni di cui agli artt. 593 ss. cod. proc. pen., e pertanto secondo le regole tipiche che governano i poteri cognitivi del giudice di appello.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/10/1999, n. 13294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13294 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Pasquale Trojano Presidente del 4/10/1999
Dott. Ugo Scelfo Consigliere SENTENZA
Dott. Adalberto Albamonte Consigliere N. 1391
Dott. Eugenio Amari Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Giorgio Colla Consigliere N. 7463/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da TU IG, n. a Bovalino (RC) il 28 agosto 1966; PE MI, n. a Napoli il 9 ottobre 1960; IN RI, n. a Riccione il 25 agosto 1956; TI BE, n. a Pesaro il 4 dicembre 1949; RI IO, n. a Cattolica il 12 ottobre 1956, avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 13 gennaio 1998;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del Sostituto Dott. MI Di Zenzo, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. FATTO E DIRITTO
MI PE, RI IN, BE TI, IG TU e IO RI furono condannati dal Gip del Tribunale di Rimini, con sentenza del 21 gennaio 1994, per numerosi episodi di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (nella quasi totalità di eroina), insieme con altri coimputati.
PE e IN beneficiarono, nel giudizio di primo grado, dell'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 del d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, mentre l'TU e il RI si videro riconosciuta l'attenuante della collaborazione di cui al comma settimo della disposizione citata.
Molti imputati, tra i quali (fra gli odierni ricorrenti) il TI, proposero appello.
Propose, invece, ricorso per Cassazione il Procuratore generale di Bologna, lamentando il vizio di motivazione e la violazione di legge in ordine alle attenuanti come sopra concesse agli altri quattro imputati oggi ricorrenti, e, per il solo RI, il difetto di motivazione anche in relazione alla concessione delle attenuanti generiche.
Ai sensi dell'art. 580 c.p.p. il ricorso per cassazione fu convertito in appello.
La Corte distrettuale di Bologna, relativamente alla posizione del TI, ritenne provato un solo episodio (su quattro) di cessione (o meglio, di intermediazione nella cessione insieme con certo NI), di 20 grammi di cocaina a tale SS (venditore TR) e, con la concessione dell'attenuante di cui al quinto comma, ridusse la pena;
riguardo alla posizione di TU e RI negò l'attenuante della collaborazione e irrogò una più grave sanzione;
ugualmente, per IN e PE, non riconobbe l'attenuante del fatto di lieve entità e, anche a costoro, irrogò una pena più grave.
I cinque coimputati sopra nominati propongono ricorso per cassazione. TI lamenta che 1) le chiamate in reità di SS (acquirente) e NI (cointermediario) sono prive di riscontri esterni;
2) la dichiarazione di SS è incerta;
3) è errata la motivazione sul trattamento sanzionatorio perché la Corte, dopo aver concesso l'attenuante del fatto di lieve entità, afferma che il valore della sostanza ceduta non era lieve. TU e RI (che non avevano proposto appello) censurano la sentenza, il primo per carenza e contraddittorietà della motivazione e violazione di legge, nella parte in cui nega l'attenuante della collaborazione e richiama la motivazione del giudice di primo grado (che detta attenuante aveva concesso); il secondo, lamenta: 1) l'erronea applicazione della norma di cui all'art. 580 c.p.p., in quanto la conversione del ricorso per cassazione in appello lo avrebbe privato di una grado di giudizio, in una fattispecie in cui, nel processo di primo grado, erano stati riuniti più procedimenti;
in subordine, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 25 cost. (irragionevolezza della norma, violazione del diritto di difesa e del principio di sottoposizione al giudice naturale); 2) l'inammissibilità del ricorso del P.G. con il quale si chiedeva, in sostanza, un nuovo giudizio di merito e, in ogni caso, l'operato della Corte territoriale che - a suo avviso - avrebbe dovuto limitarsi a compiere il giudizio rescindente, senza dare corso anche al giudizio rescissorio;
3) il vizio di motivazione sulla mancata concessione dell'attenuante, avendo il RI offerto proficua collaborazione.
IN e PE (i quali pure non avevano proposto appello) sottopongono sostanzialmente a questa Corte le stesse censure formulate dal RI.
I ricorsi sono infondati.
Quanto al TI, si osserva che il primo e il secondo motivo sono da disattendere, in quanto la motivazione della sentenza è condivisibile: nella decisione si afferma la responsabilità di tale ricorrente sulla base delle convergenti dichiarazioni (rese in sede di incidente probatorio) del SS, acquirente della sostanza stupefacente (nel caso, cocaina), e del NI, cointermediario nell'operazione, le quali si riscontrano reciprocamente, perfettamente sovrapponendosi - a giudizio della Corte - l'una all'altra sulle modalità del fatto che vede il NI e il TI intermediari nella compra-vendita fra SS e TR. La valutazione dei giudici di merito, i quali hanno correttamente applicato il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui le chiamate in correità ben possono trovare reciproco riscontro probatorio, non merita censure (v. Cass., sez. I, u.p. 3 aprile 1997, Pesce e altri, rv. 207788).
E anche infondato il residuo motivo del TI.
Non v'è, infatti, contrasto logico tra l'affermazione della sussistenza del fatto di lieve entità (ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma quinto, d.p.r. n. 309/1990 cit.) e quella secondo cui il valore della sostanza era "non lieve" (ai fini della determinazione della pena base). La sentenza non parla, infatti, ai fini di quest'ultimo giudizio, di "quantità non lieve", come afferma il ricorrente a pag. 7 del ricorso, ma di "valore non lieve", che è concetto totalmente diverso e compatibile con quello del riconoscimento dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 d.p.r. n. 3091990). In ogni caso va osservato che la pena base nella misura di anni tre di reclusione è stata fissata anche in relazione al "fine di lucro che ispirò la condotta", essendo parso ai giudici di appello particolarmente riprovevole l'intervento mediatorio effettuato dietro compenso: affermazione, anche questa, corretta e che, non si pone in contrasto logico con il riconoscimento dell'attenuante di cui al comma quinto dell'art. 73 cit.
Anche per quanto riguarda il ricorso dell'TU, va osservato che la sentenza impugnata non merita censure. La decisione sottoposta a gravame ritiene correttamente che nel processo in corso l'TU si sia limitato a confermare fatti che già erano stati riferiti da altro collaborante (GH), il che non è sicuramente sufficiente per il riconoscimento dell'attenuante della collaborazione che richiede un'attività ben più utile alle indagini. D'altronde, se il ricorrente, come sembra dal contenuto del ricorso, vuoi riferirsi alla sua collaborazione dalla quale è conseguito il risultato della scoperta di unà banda legata alla "ndrangheta" calabrese per fatti non connessi al presente giudizio, va ricordato che secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte l'attenuante della collaborazione non può essere riconosciuta se non per fatti che si riferiscono ai procedimento in corso e non ad altri procedimenti (v. Cass., sez. V, u.p. 27 aprile 1999, Zappa, rv. 213615). Devono essere, infine, disattesi gli identici ricorsi di RI, IN e PE.
Lo svolgimento del presente procedimento, che ha visto la conversione del ricorso per cassazione del Procuratore generale in appello, è previsto dalla legge (art. 580 c.p.) . D'altra parte, come ha già sottolineato la Corte d'appello, non è vero che in base a tale conversione gli imputati sono venuti a perdere un grado di giudizio, ma lo hanno, anzi, guadagnato, avendo avuto la possibilità di contraddire sulle richieste del Procuratore generale nel giudizio di appello. Nè può avere alcuna influenza la circostanza che nel giudizio di primo grado siano stati riuniti più procedimenti. Sono, poi, inesatte le affermazioni in diritto sui poteri della Corte d'appello in ipotesi di conversione. Le norme che in casi siffatti devono essere osservate nel giudizio sono quelle del processo di appello e non quelle del giudizio di cassazione: la corte di merito non si deve limitare ad effettuare il solo judicium rescindens ma la sua cognizione deve anche estendersi al riesame del merito e quindi ai judicium rescissorium, secondo le norme degli artt. 593 ss. c.p.p. e quindi secondo le regole di cognizione del giudice di appello (sul punto la giurisprudenza di questa Corte si è già espressa, senza che risultino decisioni in senso contrario: v., esattamente in termini, Cass., sez. I, u.p. 17 febbraio 1995, Pasquarelli, rv. 201532; ma v. anche Cass., Sez. III, c.c. 1^ dicembre 1992, De Nuccio, rv. 192632; Cass., Sez. IV, u.p. 16 marzo 1993, Mortali). È, infine, infondata l'affermazione dei ricorrenti secondo cui il ricorso del Procuratore generale doveva ritenersi inammissibile, in quanto implicante un preteso vizio di motivazione, e quindi in contrasto con l'art. 443, comma terzo c.p.p. Il processo di appello (anche a seguito di conversione del ricorso del Procuratore generale) si è regolarmente svolto sia perché il ricorso dell'organo della pubblica accusa riguardava anche la violazione di legge sostanziale (art. 606, lett. b, c.p.p.) incentrandosi, oltre che sul difetto di motivazione, anche sulla mancata ricorrenza dei presupposti per l'applicazione della legge penale (circostanze attenuanti), ed era, quindi, perfettamente ammissibile, sia perché, comunque, la norma dell'art. 580 c.p.p. enuncia una regola valida in ogni caso di proposizione di mezzi di impugnazione diversi, tenuto conto della sua funzione squisitamente processuale sopra evidenziata, ed è applicabile - come già questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass., sez. VI, u.p. 16 dicembre 1998, Zanchi e altro rv. 210583) - anche in caso di eventuale inammissibilità - per implicare valutazioni di merito - del ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso una sentenza pronunciata col rito abbreviato. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 580 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24, comma secondo, e 25, comma primo, cost., già proposta nel precedente grado di giudizio, è manifestamente infondata, come ha rilevato la Corte d'appello di Bologna. La norma appare tutt'altro che irragionevole in quanto ha lo scopo di evitare la molteplicità di giudizi sulle stesse questioni e si ispira palesemente non solo a criteri di economia e concentrazione processuale ma anche alla finalità di evitare giudicati contrastanti. Quanto ai restanti profili, mentre nessuna violazione del diritto di difesa, in concreto, si è verifica nella situazione de qua, essendo pienamente garantito tale diritto nel giudizio di appello, al quale l'imputato ha potuto partecipare, va osservato anche che è priva di pregio la stessa eccezione sotto il residuo profilo, secondo cui la disposizione dell'art. 580 c.p.p. entrerebbe in collisione con il principio del giudice naturale, in quanto la norma viene a operare in virtù di un criterio prestabilito dalla legge.
Sono, infine, infondati i motivi con i quali i tre ricorrenti sottopongono a critica la motivazione dei giudici di merito per quel che riguarda il diniego delle attenuanti in parola. Relativamente al RI, correttamente i giudici a quibus hanno escluso che la semplice confessione e la conferma del quadro probatorio già noto per effetto delle dichiarazioni di altro collaborante (GH) possa dar luogo al riconoscimento dell'attenuante (v. Cass., sez. un., u. p. 28 ottobre 1998, Barbagallo, rv. 212759, secondo cui non sono sufficienti, per il riconoscimento dell'attenuante, "ammissioni o comportamenti non conducenti all'interruzione del circuito di distribuzione degli stupefacenti, ma limitati al rafforzamento del quadro probatorio o al raggiungimento anticipato di positivi risultati di attività di indagine già in corso in quella direzione"). Per quel che riguarda, invece, IN e PE è del tutto priva di fondamento l'affermazione dei ricorrenti secondo cui il giudizio sull'attenuante della lieve entità", con riguardo alla quantità "trattata", deve essere dato, in caso di reato continuato, con riferimento ai singoli episodi e non al complesso di essi. È vero esattamente il contrario, in quanto il giudice deve considerare il fatto addebitato nel contesto unitario in cui i singoli episodi divengono una sola entità giuridica, perdendo, ai fini che qui interessano, la loro autonoma rilevanza e venendo in considerazione nel quadro globale della condotta riferibile all'agente, in conformità ai principi che regolano l'istituto della continuazione . Tale giudizio è stato ampiamente e correttamente motivato per entrambi i ricorrenti.
I ricorsi devono pertanto essere rigettati, e al rigetto consegue ex lege la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 1999