Sentenza 28 gennaio 2000
Massime • 1
Non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2, terzo comma, cod. pen. quando lo stesso fatto sia punito in base a due leggi coeve, allorché una di esse identifichi come reato, sanzionandola in modo meno grave, una delle condotte integranti gli estremi di un diverso reato previsto dall'altra, se la prima legge rimanga in vigore e la seconda venga abrogata. In tal caso, non si verifica l'automatica "espansione" della legge ancora vigente, sia perché il terzo comma dell'art. 2 c.p. - riferendosi a "leggi posteriori" - prevede l'ipotesi di una legge successiva rispetto ad altra anteriore (che non ricorre nella specie), sia perché una diversa interpretazione susciterebbe dubbi di legittimità costituzionale, in quanto comporterebbe l'applicazione della norma rimasta in vigore a un fatto anteriormente verificatosi (art. 25 Cost.), così violandosi il principio di irretroattività della legge penale, e urterebbe, inoltre, con l'art. 112 Cost., giacché la norma penale coeva ancora in vigore risulterebbe applicata in mancanza dell'esercizio della azione penale. In ogni caso, l'applicazione di tale norma contrasterebbe con la natura del fenomeno della abrogazione, che opera "ex nunc": la norma abrogata resta, infatti, vigente, per il periodo anteriore alla abrogazione, impedendo, per lo stesso periodo, l'applicazione della legge rimasta in vigore, onde sarebbe contrario al sistema considerare ampliato, ora per allora, il raggio di azione di quest'ultima norma. (Nel caso, in cui era stato impugnato il provvedimento emesso in sede di incidente di esecuzione di diniego di revoca della sentenza di condanna per il reato di oltraggio, passata in giudicato, la Corte ha revocato questa sentenza, affermando il principio di cui in massima, ed escludendo che, a seguito della abrogazione dell'art. 341 c.p. - che prevedeva il reato di oltraggio - per effetto dell'art. 18 della l. 25 giugno 1999, n. 205, possa perseguirsi il fatto per i reati di ingiuria o di minaccia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/01/2000, n. 518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 518 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 28/1/2000
" Giovanni De Roberto Consigliere SENTENZA
" Bruno Oliva " N. 518
" Antonio Stefano Agrò " REGISITRO GENERALE
" Arturo Cortese " N. 38220/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da AU AR contro l'ordinanza 2 agosto 1999 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trani. Udita la relazione del Consigliere Antonio Stefano Agrò Letta la requisitoria del P.G. con cui si chiede l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza e la revoca della sentenza 6 novembre 1997 del Pretore di Trani. Ritenuto in fatto e in diritto
1. AU AR ricorre contro l'ordinanza in epigrafe con cui il giudice dell'esecuzione ha respinto l'istanza di revoca della sentenza 6 novembre 1997 del Pretore di Trani, sentenza con la quale era stato condannato per il delitto di cui all'art.341 c.p.
2. Il giudice dell'esecuzione ha motivato il provvedimento in base. essenzialmente, a due argomenti: esiste un rapporto di specialità reciproca tra l'art. 341 e l'art. 594 del codice penale "sicché ove l'oltraggio si concreti nella lesione dell'onore della parte offesa e non solo del suo prestigio di pubblico ufficiale, il fatto storico giudicato, originariamente rubricato sub specie art. 341 c.p., contiene tutti gli elementi della fattispecie generale di cui all'art. 594 c.p."; qualora una norma speciale venga abrogata ed il caso storico è astrattamente riconducibile nella norma generale più favorevole già esistente (e persistente), si ha un caso di successione di leggi nel tempo cui è applicabile l'art. 2 comma terzo del codice penale e perciò, ove sia stata pronunziata sentenza passata in giudicato, questa non è suscettibile di revoca.
3. Ritiene la Corte di muovere dal secondo assunto e rilevare, che secondo questa interpretazione, l'ipotesi di cui al terzo comma dell'art.2 del codice penale ricorrerebbe senz'altro quando leggi,
coeve a quella abrogata e tuttora in vigore, identifichino come reato (sanzionandola in modo meno grave) una delle condotte che integrava la violazione della norma caducata. Tale applicabilità deriverebbe dal fatto che (oltre che ai casi futuri) anche alla condotta consumatasi nel vigore della legge abrogata, ma non ancora definitivamente giudicata, si devono applicare a seguito dell'abrogazione le menzionate leggi coeve, con la conseguenza che i giudicati già formatisi, su comportamenti delle stesso genere, sono irrevocabili.
4. A tale conclusione si oppongono però e in primo luogo delle difficoltà di ordine letterale.
Il terzo comma in esame parla infatti di "leggi posteriori" (e non coeve) che siano diverse da quelle del tempo in cui fu commesso il reato (e non le medesime). Tanto che, stando ad un esame puramente esegetico, si dovrebbe concludere che se una legge posteriore al fatto dispone l'abrogazione della norma incriminatrice specificamente applicabile alla condotta, in nessun modo si ha, per quel caso, l'espansione delle leggi coeve, che pure sarebbero state applicabili ove la legge abrogata non fosse esistita, ed anzi nessuno può essere più punito per il fatto posto in essere in quel tempo e se vi è già stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (secondo comma dell'art.2).
5. Ma ad ammettere invece (e aldilà del dato letterale) l'applicabilità per il fatto pregresso delle leggi coeve a quella abrogata, applicabilità che deriverebbe solo da quella teorica riconducibilità del fatto alla legge già esistente, si dovrebbe anche ammettere che il terzo comma dell'art. 2 (ove tale risultato fosse fatto derivare dal suo disposto) si pone in contrasto con i principi generali e suscita dubbi di legittimità costituzionale. Dovrebbe in primo luogo rilevarsi che una legge, inapplicabile al fatto all'epoca del suo venire in essere, è applicabile successivamente al fatto stesso, con evidente compromissione del principio di irretroattività, almeno nella formulazione datane dall'art.25 della Costituzione. La riespansione delle leggi coeve avverrebbe, comunque, in contrasto con l'essenza del fenomeno abrogativo, desumibile dai principi generali della dinamica delle fonti. Infatti l'abrogazione consiste in nuova valutazione del legislatore della fattispecie e quindi in una nuova disciplina del caso, ritenuta oggi più opportuna. L'abrogazione dunque di per sè (e salvo un espressa previsione contraria) opera ex nunc, circoscrivendo nel tempo la vigenza della norma abrogata e in ogni modo non ne disconosce il valido operare per il tempo in cui era applicabile. Talché, restando ancora valida e vigente (sebbene abrogata) la norma precedente per il tempo anteriore all'abrogazione, l'effetto naturale è che le norme sopravvissute, per così dire "compresse" dalla legge non più operante, restano tali per quel medesimo tempo ed è perciò fuori dal sistema considerarne ampliato - oggi per allora - il raggio di azione, quale effetto di questa forma di caducazione. Del resto non va trascurato che la Corte Costituzionale, anche nella sentenza n. 148 del 1983, che in materia è quella più possibilista, ha escluso che la stessa dichiarazione di illegittimità costituzionale (che pure ha un effetto invalidante ed opera quindi ex tunc) in materia penale possa produrre fenomeni espansivi per i fatti pregressi.
Deve poi aggiungersi che la norma penale coeva risulterebbe applicata, in sede di cognizione, senza che per essa sia stata esercitata l'azione penale e qui si verrebbe ad urtare con l'art.112 della Costituzione, prima ancora che col sistema processuale nel suo complesso. Non bisogna confondere, al riguardo, il potere di qualificazione giuridica del fatto affidato al giudice con quello di identificazione della condotta in una fattispecie criminosa ulteriore e diversa da quella in cui era stata originariamente (ed esattamente) collocata. Cosa, quest'ultima, che avverrebbe anche in sede esecutiva sia, indirettamente, ai fini dell'affermazione della persistenza del giudicato, sia direttamente nei casi in cui la pena inflitta in forza della legge abrogata risulta illegale rispetto al trattamento sanzionatorio più favorevole (cfr. Corte cost. n. 96 del 1996).
6. Sotto l'aspetto positivo, per poter affermare che ricorre l'ipotesi del terzo comma dell'art.2, occorre allora che sia la stessa legge abrogante a porre una continuità nella tutela dei valori già perseguiti dalla legge abrogata. E, se ciò accade, in realtà non ci si trova dinanzi ad una vera e propria abrogazione della norma penale, ma in una modificazione della stessa che non la rende irriconoscibile. È insomma la stessa norma penale (sebbene espressa da disposizioni diverse) che continua ad essere in vigore per il caso pregresso non giudicato, sebbene il trattamento da infliggersi sia più favorevole per il reo. E nello stesso senso è sempre la vigenza attuale nel sistema della stessa norma penale quella che fa valere il giudice dell'esecuzione quando stabilisce l'intangibilità del giudicato.
È singolare, sotto questo profilo, che il giudice dell'esecuzione di Trani non si avveda di richiamare sentenze di questa Corte che si informano proprio al principio della continuità del tipo di illecito. Infatti la sentenza 11 ottobre del 1991, relativa all'abrogazione dell'art.324 c.p., demandava al giudice dell'esecuzione di stabilire quanta parte di questa norma fosse sopravvissuta nell'introdotto art.323 del medesimo codice, impedendogli di pronunziare la revoca della sentenza per quelle fattispecie che a seguito della riforma erano rette dalla precedente norma, parzialmente riprodotta nella nuova disposizione. Analogamente, sebbene in una prospettiva opposta, le sentenze 18 marzo e 18 giugno 1987, aldilà della terminologia adottata, negavano un'applicazione espansiva del reato di lesioni gravissime a seguito dell'abrogazione del reato di procurata impotenza alla procreazione, così mostrando che l'abrogazione non rende operativo di per sè il disposto dell'art.2 comma terzo del codice penale.
7. Posto dunque che in forza dell'abrogazione non si producono per fatti pregressi fenomeni automatici di espansione di norme incriminatrici, qualunque rapporto vi fosse tra il disposto abrogato e quello o quelli sopravvissuti, l'indagine che si deve compiere in questi casi riguarda la legge abrogante per stabilire se in essa si affermi o meno una continuità di illecito, anche, eventualmente, attraverso la valorizzazione ed il mantenimento della rilevanza penale di quei Comportamenti già astrattamente sussumibili in altre fattispecie criminose.
Nella specie occorre riferirsi alla legge 25 giugno 1999, n. 205, per stabilire se essa, nell'abrogare espressamente all'art.18 l'art.341 c.p., crei altresì una continuità della norma abrogata con la perdurante vigenza degli artt. 594 e 612 c.p, laddove eventualmente (anche se sovente) la prima reprimeva anche l'ingiuria o le minacce in danno del cittadino pubblico ufficiale.
Ed a questo proposito non può non ricordarsi che, già con una sentenza pronunziata il giorno stesso dell'entrata in vigore della legge n. 205 (VI 13.7.99 Adamoli), la Corte negava che fosse applicabile, ai procedimenti che recavano un'imputazione di oltraggio, la norma transitoria di cui all'art.19 (quella che rimette in termini per sporgere querela) nel caso in cui il fatto poteva astrattamente inquadrarsi nei reati di ingiuria o di minacce, osservando come la norma transitoria è espressamente riferita "solo ai reati perseguibili a querela ai sensi delle disposizioni della presente legge o dei decreti legislativi da essa previsti" e come perciò riguardi solo i delitti di furto ed ulteriori eventuali reati che i decreti legislativi renderanno punibili a querela. Solo per queste ipotesi criminose, dunque, si è posto un problema di continuità punitiva, laddove, per i reati "coperti" dall'oltraggio, l'eterogeneità dei beni protetti (prestigio della pubblica amministrazione e situazioni individuali) e l'abbandono della tutela del primo hanno evidentemente sconsigliato di far sopravvivere la vicenda penale in termini personalistici. Conclusione, del resto, in linea con la considerazione sociale del delitto in esame, caratterizzata da una lunga disputa intorno alla sua legittimità costituzionale, che ha visto sempre la prevalenza del valore della tutela della pubblica amministrazione su quella accordata alla persona fisica titolare della carica, prevalenza che anzi è stata sempre assunta quale elemento giustificativo dello stesso esistere dell'art.341. Tanto che la Corte costituzionale (sent. n. 51 del 1980) osservava che "se il pubblico ufficiale, privato del potere di querela, si trova in una situazione di disparità rispetto a quella dei comuni cittadini, tale disparità è giustificata dalla protezione di un interesse che supera quello della persona fisica". Sul versante opposto la condotta dell'oltraggio supponeva che l'offesa fosse comunque recata a causa o nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale, sicché anche per l'agente doveva evidenziarsi la volontà di ledere il prestigio dell'amministrazione, ancor prima di quello del suo rappresentante.
8. Queste notazioni danno altresì conto (quale corollario) dell'irrilevanza di eventuali querele che il pubblico ufficiale abbia proposto ante litteram. L'abrogazione dell'art.341 c.p. del codice penale non solo impone di revocare i giudicati che in base ad esso si siano formati, ma comporta anche la non perseguibilità di quei fatti che, punibili all'epoca della loro commissione come oltraggio, potessero (teoricamente) inquadrarsi nelle fattispecie di ingiuria o di minacce.
9. Non resta perciò che annullare senza rinvio l'ordinanza impugnata per abolitio criminis e revocare la sentenza 6 novembre 1997 del Pretore di Trani pronunziata nei confronti di AU AR.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e revoca la sentenza 6 novembre 1997 del Pretore di Trani nei confronti di AR AU. Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2000