Sentenza 20 marzo 1998
Massime • 1
In tema di condono edilizio qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di un altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario). (Nella specie la Corte ha respinto il ricorso dell'imputato usufruttuario in presenza di oblazione effettuata dal solo proprietario)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/03/1998, n. 5353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5353 |
| Data del deposito : | 20 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Pietro GIAMMANCO Presidente del 20.3.1998
1. Dott. Amedeo POSTIGLIONE Consigliere SENTENZA
2. " Nicola QUITADAMO " N. 986
3. " Olindo SCHETTINO " REGISTRO GENERALE
4. " Aldo FIALE " n. 27213/97
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da DI IA AT, n. a Villabate il 30.4.1914
avverso la sentenza 14.4.1997 della Corte di Appello di Palermo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Renato CALDERONE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente al reato di cui al capo D) della rubrica, poiché estinto per prescrizione. Rigetto del ricorso nel reato. SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con sentenza 14.4.1997 la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza 22.3.1996 del Pretore di Palermo-Sezione distaccata di Bagheria che aveva affermato la penale responsabilità di Di IA AT in ordine ai reati di cui:
- all'art. 20,lett. b), legge n.47/1985 (per avere realizzato, senza la prescritta concessione edilizia, un fabbricato ad una elevazione fuori terra oltre interrato su un'area di circa 100 mq. -acc.in Misilmeri 2.7.1993);
- all'art. 13, 1^ comma, legge n. 1086/197l;
- all'art. 14 legge n. 1086/1971;
- agli artt. 17,18,20 e 23 legge n. 64/1974 e, riconosciute circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione tra tutti i reati ex art.81 cpv. cod.pen., l'aveva condannata alla pena complessiva di mesi uno di arresto e lire 10.000.000 di ammenda, concedendo il beneficio della sospensione condizionale ed ordinando la demolizione delle opere abusivamente edificate.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputata, eccependo:
a) violazione di legge, per non avere la Corte territoriale riconosciuto efficacia estintiva dei reati all'oblazione versata in relazione alle opere abusive in oggetto, da sua figlia PA LI, la quale aveva presentato per esse domanda di "condono edilizio" ai sensi dell'art.39 della legge n.724/1994. La stessa Di IA, invero, aveva donato a detta sua figlia la nuda proprietà del fondo illecitamente edificato, riservando a sè il diritto di usufrutto;
b) insufficienza e vizio della motivazione, in quanto sarebbe contraddittorio "ritenere che sussista la qualifica di proprietaria ai fini della declaratoria di colpevolezza in primo grado, e applicare però la più restrittiva interpretazione dell'art.38 della legge n.47/1985 quando si tratti di far godere dei relativi benefici;
c) l'illegittimità costituzionale dell'art. 38,5^ comma, della legge n.47/1985,in relazione all'art.3 della Costituzione, nella parte in cui estende l'efficacia del c.d. "condono edilizio" ai fini penali, al solo comproprietario, anche di una quota minima del bene "sanato", e non all'usufruttuario, pur essendo quest'ultimo titolare di un diritto reale che gli attribuisce facoltà suscettibili di incidere sullo stesso regime giuridico del bene.
MOTIVI della DECISIONE
Tutte le doglianze anzidette sono infondate.
A) Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte Suprema in tema di c.d. "condono edilizio", qualora la domanda di oblazione ed il versamento della somma dovuta siano effettuate da persona diversa dall'imputato, quest'ultimo non può trarre vantaggio dall'iniziativa di altro soggetto (salvo che si tratti di comproprietario e tale qualità venga dimostrata in maniera incontrovertibile), sia per il carattere personale della causa estintiva (art.182 cod.pen.) sia per l'espresso disposto defl'art.38,5^ comma, della legge n.47/1985, che ribadisce il principio codicistico, quanto ai limiti personali del beneficio della oblazione, prevedendo un'unica eccezione per il solo comproprietario, con una disposizione che è di stretta interpretazione proprio perché derogatoria della regola generale. B) A tali principi - con motivazione ampia, chiara e tutt'altro che contraddittoria - si è correttamente conformata la Corte territoriale nella decisione impugnata: la Di IA è stata condannata quale committente delle opere abusive e non ha individualmente pagato quell'oblazione che avrebbe potuto produrre, nei suoi confronti, l'estinzione dei reati. Assolutamente ininfluente è la circostanza che ella, attualmente, rispetto al manufatto abusivo, si trovi in una posizione giuridica diversa da quella che aveva al momento dell'esecuzione dei lavori, poiché comunque non è quella attuale una situazione di comproprietà.
C) In relazione alla normativa in esame ed all'anzidetto orientamento giurisprudenziale, manifestamente infondata deve considerarsi la dedotta censura di incostituzionalità.
La Corte Costituzionale - con ordinanza 18.1.1989, n. 12 - ha già dichiarato la manifesta infondatezza, in riferimento all'art.3 della Costituzione, della questione di legittimità dell'art.38 della legge n.47 del 1985 (e dell'art.6 del D.L.n.3 del 1988,convertito nella legge n.68 del 1988),nella parte in cui non prevedono che l'autore dell'abuso edilizio, che non sia più proprietario dell'immobile abusivo per averlo donato ad un prossimo congiunto, possa godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte del donatario.
Il dubbio di legittimità costituzionale, in quella occasione, era stato prospettato, tra l'altro, proprio sotto il profilo di una irrazionale diversità di trattamento rispetto a quello riservato al comproprietario attuale, che può godere dell'estinzione del reato per effetto del pagamento dell'oblazione da parte di uno dei comproprietari;
ma la Consulta ha rilevato, in proposito, che il differente trattamento non appare manifestamente irrazionale e, comunque, non viola principio di uguaglianza, trattandosi di casi non identici e di situazioni diverse ed avendo il legislatore ritenuto eccezionalmente di estendere l'estinzione del reato (a seguito del pagamento dell'oblazione effettuato anche da chi eventualmente non sia stato compartecipe nel reato stesso) al solo caso dei comproprietari attuali.
Tali considerazioni sono perfettamente riferibili anche alla fattispecie in esame (che differisce per la sola riserva di usufrutto da quella già esaminata dalla Corte Costituzionale), allorché si tenga conto della netta distinzione dei poteri che il proprietario e l'usufruttuario possono rispettivamente esercitare sul bene immobile, il diritto di usufrutto, infatti, per le sue peculiari caratteristiche è comunque un diritto reale limitato, ove la facoltà di godimento dell'usufruttuario resta pur sempre condizionata al rispetto dell'integrità fisica ed economica del bene e della destinazione economica di esso.
Situazioni assolutamente diverse, dunque, in relazione alle quali la differente disciplina stabilita dal legislatore si giustifica altresì in relazione alle finalità anche (e prevalentemente, nelle previsioni dall'art.39 della legge n.724/1994) "fiscali" del c.d. "condono edilizio" ove è prevista la possibilità di fruire di sconti e dilazioni nel pagamento dell'oblazione collegati a qualità o situazioni personali dell'istante, sicché evidenti sono le possibilità di elusione tributaria riconducibili alla presentazione della domanda da parte di soggetto diverso.
L'autore dell'abuso edilizio che abbia ceduto la proprietà dell'immobile riservandosene l'usufrutto, dunque, deve presentare autonoma domanda di oblazione e versare l'importo dovuto, potendo beneficiare solo in tal modo dell'estinzione del reato. D) Nella fattispecie in esame, però i reati di cui alla legge n.64/1974,contestati alla Di IA al capo d) della rubrica, sono estinti per prescrizione. Trattasi, invero, di contravvenzioni punite con sola ammenda accertate il 2.7.1993 ed il relativo termine massimo prescrizionale (di anni tre, ex artt. 157 e 160, ultimo comma, cod. pen., interrotto per complessivi giorni 223 ex art.44 della legge n.47/1985) si è definitivamente compiuto il 13.2.1997.
Deve essere conseguentemente eliminata la relativa pena di giorni due di arresto e lire un-milione di ammenda, inflitta per tali reati a norma dell'art. 81 cpv. cod.pen. A norma dell'art.26 della legge n.64/1974, copia della presente sentenza deve essere trasmessa infine, all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana per le determinazioni di competenza.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt.607,615 e 620 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui alla legge n.64/1974 (capo D), poiché estinti per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni due di arresto e lire un- milione di ammenda.
Dispone la trasmissione di copia della sentenza all'Ufficio tecnico della Regione Siciliana. Rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 20 marzo 1998.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 1998