Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/1999, n. 2649
CASS
Sentenza 22 marzo 1999

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Il decreto del tribunale fallimentare, confermativo di quello del giudice delegato che abbia pronunciato la decadenza dall'aggiudicazione è un atto di natura decisoria, in quanto incide necessariamente sulla posizione di un soggetto, l'aggiudicatario, estraneo alla procedura fallimentare, ed al quale, pertanto, non può essere negata la possibilità di chiedere la verifica della legittimità dell'atto stesso. Ne consegue la ricorribilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., del decreto di cui si tratta.

La vendita ad offerte private, prevista dall'art. 106 della legge fallimentare per la liquidazione di beni mobili facenti parte dell'attivo fallimentare, è caratterizzata dalla utilizzazione di un atto di autonomia privata, quale la vendita, per la realizzazione di un trasferimento coattivo, nell'ambito e per le finalità della procedura concorsuale. Essa è, pertanto, soggetta alla disciplina generale dei contratti, salvo che per gli aspetti più strettamente correlati alle finalità del processo esecutivo. Ne consegue l'applicabilità, ai fini della pronuncia di decadenza dell'aggiudicatario (e conseguente incameramento della cauzione), nella ipotesi di prestazione di garanzia per il pagamento del saldo della vendita non conforme a quella prescritta dalla ordinanza di autorizzazione alla vendita stessa, dell'art. 1385, secondo comma, cod.civ., il quale configura una speciale ipotesi di risoluzione del contratto, la cui operatività presuppone, peraltro, che l'inadempimento della controparte sia non solo colpevole, ma anche " di non scarsa importanza", avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Pertanto, la predetta pronuncia di decadenza richiede la previa verifica che le difformità riscontrate rispetto ai requisiti prescritti fossero tali da compromettere gli interessi della controparte, e che la garanzia offerta dall'aggiudicatario fosse effettivamente inidonea a salvaguardare le ragioni dei creditori. La valutazione in tal senso operata dal giudice delegato è suscettibile di apprezzamento da parte del tribunale fallimentare. Ed infatti, il controllo che questo compie, in sede di reclamo, ex art. 23 della legge fallimentare, avverso i provvedimenti del giudice delegato, non è limitato alla verifica della legittimità degli stessi, ma si estende anche al merito delle valutazioni effettuate dal primo giudice. (Nella fattispecie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il ricorso proposto avverso la decisione di un tribunale fallimentare che aveva ritenuto di non poter sindacare, trattandosi di questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento dell'organo che aveva proceduto alla liquidazione, il decreto con il quale il giudice delegato aveva dichiarato la decadenza dell'aggiudicatario di una quota del capitale sociale di una società fallita - ed il conseguente incameramento della cauzione - perché la garanzia dallo stesso prestata non era conforme, dal punto di vista soggettivo, a quella richiesta nella ordinanza di vendita, che aveva previsto una fideiussione rilasciata da un primario istituto di credito, e non da una società finanziaria, iscritta nell'albo previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 1 Settembre 1993, n. 385, come quella prodotta dall'aggiudicatario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 22/03/1999, n. 2649
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2649
    Data del deposito : 22 marzo 1999

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