Sentenza 26 gennaio 2006
Massime • 1
In tema di reati commessi con il mezzo della stampa, nel caso di periodico a diffusione nazionale, corredato di edizioni locali stampate in luoghi diversi, la competenza per territorio va determinata con riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale è stato realizzato il reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/01/2006, n. 15523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15523 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 26/01/2006
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 315
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 039304/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TRIBUNALE MILANO - CONFLITTO -;
nei confronti di:
2) GIP TRIBUNALE MONZA;
in procedimento a carico di:
TA GO e PI IO;
con ORDINANZA del 10/10/2005 GIP TRIBUNALE di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARDOVAGNI PAOLO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. GIALANELLA Antonio (competenza del Tribunale di Milano);
sentito il difensore avv. LO GIUDICE Salvatore.
OSSERVA
Con sentenza del 10.3.2005 il G.U.P. del Tribunale di Monza, concluse le indagini preliminari, declinava in favore del Tribunale di Milano la competenza a giudicare sui reati di diffamazione continuata a mezzo stampa, ascritto al giornalista TA IE, e di omesso controllo, attribuito a PI MA, direttore responsabile del quotidiano "Il Giornale". Osservava che la competenza per territorio andava determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello in cui era avvenuta la stampa, ma - quando le varie parti del periodico erano realizzate in località diverse - occorreva invece far riferimento al luogo della consegna in Questura delle c.d. copie d'obbligo (nel caso di specie, Milano).
Pervenuti gli atti al G.U.P. di Milano, questi osservava che il luogo di stampa era situato in Paderno Dugnano, circondario di Monza, e non vi era motivo per far riferimento a diversa località. Rilevava quindi conflitto negativo di competenza, qui rimettendo gli atti per la decisione.
Il conflitto è sussistente ed ammissibile, poiché le contrastanti prese di posizione dei giudici interessati hanno determinato una stasi del processo insuperabile senza l'intervento regolatore di questa Corte. La soluzione discende da principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità. La competenza per territorio, nel caso di reati commessi con il mezzo della stampa, va determinata con riferimento al luogo di prima diffusione dello stampato, di regola coincidente con quello della stampa, nella ragionevole presunzione che, una volta uscito lo stampato dalla tipografia, si verifichi l'immediata possibilità che esso venga letto da terzi, e quindi la sua diffusione, intesa in senso potenziale (cfr., "ex multis", Cass., Sez. 1^, 18.10/4.12.1991, confl. comp. in proc. Cantasso). La regola vale anche quando trattasi di quotidiano a diffusione nazionale, ma corredato di edizioni locali non stampate nello stesso luogo di quella principale;
in tal caso però, attesa l'autonomia delle parti e in virtù dell'enunciato criterio dell'immediata diffusione, occorre far riferimento al luogo di stampa dell'edizione per mezzo della quale si è realizzato il reato (Cass., Sez. 1^, 26.11/5.12.2002, confl, comp. in proc. Calabrese). Solo eccezionalmente si è invece fatto riferimento al deposito in Questura delle copie, ma limitatamente al caso in cui la prima diffusione del giornale non coincide con il momento del suo distacco dall'azienda tipografica e si verifica successivamente, all'atto dell'assemblaggio di parti non autonome (copertina, inserti, ecc.) stampate in luoghi diversi (Cass., Sez. 1^, 5.6/12.10.2000, confl., comp. in proc. Pansa ed altri). Quale che sia il fondamento di tale non pacifica giurisprudenza, essa risulta inapplicabile al caso di specie, in cui - alla stregua del sommario apprezzamento di fatto consentito in sede di risoluzione del conflitto - non emerge una situazione riconducibile all'ipotesi eccezionale da ultimo descritta;
dalla querela risulta che gli articoli ritenuti diffamatori sono stati pubblicati sulla cronaca nazionale del quotidiano, stampate nel circondario di Monza, onde la competenza va attribuita a quel Tribunale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Monza cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 maggio 2006