Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7379
CASS
Sentenza 30 maggio 2001

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L'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio vale solo con riferimento ai fatti che il principio di diritto, enunciato nella detta sentenza, presuppone come pacifici o come già accertati definitivamente in sede di merito, mentre, allorché la cassazione avvenga per vizi di violazione di legge o per vizi relativi alla motivazione, essa non incide sul potere del giudice di rinvio, non solo di riesaminare i fatti già oggetto di discussione nelle precedenti fasi, ma anche, nei limiti in cui non si siano verificate preclusioni processuali o decadenze, di accertare nuovi fatti, da apprezzare in concorso con quelli già acquisiti (nella specie, cassata la sentenza di appello per illegittimo diniego di una prova testimoniale, il giudice di rinvio - avendo escusso uno dei due testi indicati ed essendo deceduto l'altro - aveva disposto il giuramento suppletorio).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/05/2001, n. 7379
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7379
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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