Sentenza 14 aprile 2000
Massime • 1
Spetta al magistrato di sorveglianza del luogo di esecuzione della pena sospendere l'esecuzione della pena già iniziata, in pendenza di domanda di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto tossicodipendente detenuto, atteso che il disposto degli artt. 94 e 91, comma 4, dpr 309/90, che stabiliva la competenza del pubblico ministero, deve ritenersi abrogato per incompatibilità con la legge 27 maggio 1998, n.165.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2000, n. 2400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2400 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LISCIOTTO FRANCESCO Presidente del 14/04/2000
1. Dott. COSTANZO ENZO Consigliere SENTENZA
2. " GALBIATI RUGGERO " N. 2400
3. " RO IN " REGISTRO GENERALE
4. " AN CO " N. 24999/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso TRIBUNALE di RAGUSAnei confronti di:
NO RO N. IL 14.06.1961
avverso ordinanza 4.05.1999 TRIBUNALE di RAGUSA sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO lette le conclusioni del P.G.
Osserva la Corte
1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Siracusa, in relazione alla richiesta di scarcerazione e affidamento in prova ex art. 94 D.P.R. 309/1990 presentata da RO PA, in stato di detenzione a Ragusa perché condannato con sentenza definitiva per la perpetrazione di reati in tema di stupefacenti.
2. Avverso detto provvedimento, il PA presentava impugnazione al giudice della esecuzione, nel caso il Tribunale di Ragusa. Questo ultimo applicava gli artt. 94 e 91 comma 4^ D.P.R. n. 309/1990, disponendo l'immediata liberazione del condannato se non detenuto per altra causa, invitando il P.M. a trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza di Siracusa competente a decidere sull'istanza di affidamento in prova.
3. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa proponeva ricorso per Cassazione, osservando che il giudice dell'esecuzione non era competente a decidere sull'istanza di scarcerazione del PA, essendo invece competente il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa.
4. Il ricorso va accolto perché fondato.
Giova osservare che gli artt. 94 e 91 comma 4 D.P.R. 309/1990, i quali riproducono sostanzialmente il contenuto dell'art. 47 bis Ord. Penitenziario - disposto abrogato dalla legge n. 165/1998 -, prevedono la competenza del Pubblico Ministero per l'emissione del provvedimento di sospensione dell'esecuzione della pena in atto nel caso di domanda di affidamento in prova al servizio sociale da parte di soggetto tossicodipendente detenuto. Peraltro, i citati disposti debbono ritenersi abrogati, così come è stato espressamente abrogato l'art. 47 bis Ord. Giudiziario, per incompatibilità appunto con la successiva legge n. 165/1998. Ne consegue che, anche nel caso di specie, deve trovare applicazione l'art. 47 - 4^ comma Ord. Giudiziario (come modificato dall'art. 2 L. n. 165/1998), secondo cui spetta al Magistrato di Sorveglianza del luogo di espiazione della pena il potere di sospendere l'esecuzione della sanzione già iniziata, qualora il condannato proponga l'istanza di affidamento al servizio sociale (v. così Cass. Sez. I - 15-1-1999 - Litrico;
Cass. Sez. I - 25-1-1999 - Maggio), in attesa della decisione sull'affidamento spettante al Tribunale di sorveglianza.
5. Pertanto, l'ordinanza del Tribunale di Ragusa va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Siracusa per i provvedimenti di competenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - IV Sezione Penale,
annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Ragusa;
dispone la trasmissione degli atti per quanto di competenza al Tribunale di Sorveglianza di Siracusa. Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento venga trasmessa al Direttore dello Istituto Penitenziario competente perché provveda agli incombenti di cui all'art. 94 Disp. Att. C.P.P.. Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 14 aprile 2000. Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2000