CGT2
Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Piemonte, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 19/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 257/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1503/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- PIGNOR. CREDITI n. 11084202400012418 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229016675814 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2012 00503999 27 REGISTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012202136/2012 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 772/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate di Torino avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 11084202400012418/000 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mai notificato alla ricorrente, per l'importo complessivo di
€ 52.248,45, di cui chiede l'annullamento.
La ricorrente ha esposto e documentato che: in data 17.08.2003 Ella ha contratto matrimonio in Romania con Nominativo_2 e, come previsto dalla normativa rumena, al matrimonio i coniugi dichiaravano dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di adottare il cognome del marito Cognome_2, quale cognome comune e, pertanto, la ricorrente assumeva il nuovo nominativo di Nominativo_3.
Al tempo del trasferimento in Italia, alla ricorrente veniva associato il codice fiscale CF_1; successivamente, la ricorrente divorziava dal marito in data 8.07.2013, come risulta dal certificato anagrafico di stato civile e dalla sentenza di divorzio versati in atti. La ricorrente, conseguentemente, dopo il divorzio, tornava ad assumere il proprio cognome Cognome_1, con relativa rettifica anagrafica, come risulta dalla carta d'identità rilasciata in data 26.11.2013, e l'Agenzia delle Entrate le associava il nuovo codice fiscale
CF_Resistente_1. Dal 5.05.2017 la sig.ra Resistente_1 è residente a [...]in Indirizzo_1 int. 23 e sul citofono e sulla buca delle lettere di Indirizzo_1, da sempre, è indicato il nominativo Resistente_1, come da documentazione in atti.
La ricorrente, quindi, ha affermato di non essere stata destinataria di alcun avviso inerente la procedura di cui trattasi da parte dell'ADER ed anche l'atto di pignoramento oggetto di causa è stato notificato al solo datore di lavoro della sig.ra Resistente_1, dal quale ha conosciuto l'esistenza. La ricorrente contesta, altresì, l'avvenuta notifica del prodromico avviso di intimazione. La sig.ra Resistente_1 si è pertanto rivolta all'ADER il 13.06.2024, onde ottenere copia della relata di notifica dell'atto di pignoramento n. 11084202400012418/000, oggetto di impugnazione, ma non risulta presente alcuna documentazione a suo nome;
la sig.ra Resistente_1 ha chiesto al funzionario di effettuare un'ulteriore ricerca con il nominativo Cognome_2 e sono risultate disponibili le relazioni di notifica relative all'avviso di intimazione sopraindividuato.
Ciò premesso, la ricorrente ha eccepito la nullità/inesistenza delle notifiche dell'atto di pignoramento e del prodromico avviso di intimazione e la conseguente maturata prescrizione decennale dei tributi risalenti al
2004.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Torino- Direzione Provinciale I che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92 perché la ricorrente non ha impugnato né l'avviso di accertamento, né la conseguente cartella e né l'avviso di intimazione e, come tale, l'odierna opposizione è tardiva. L'Agenzia contesta il fondamento dell'eccezione di nullità delle notifiche assumendo che le stesse sono state tentate all'indirizzo di residenza della ricorrente e, in sua assenza, gli atti sono stati depositate presso la Casa Comunale e restituiti per compiuta giacenza;
inoltre, assume l'Agenzia, il ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 11020120050399927001 è intestato alla sig.ra Resistente_1
– CF CF_1 e che la cartella di pagamento è stata notificata in data 11/09/2012 quando la contribuente era residente a [...]e si chiamava Resistente_1 – CF CF_1. Aggiunge l'Agenzia che, come prevede la normativa italiana, essendo il ruolo emesso nei confronti del soggetto cui è stato attribuito quel codice fiscale, gli atti conseguenti unici ed immodificabili
(compresa l'intimazione di pagamento 11020229016675814000)saranno sempre intestati con quel codice fiscale, fatto salvo il collegamento in banca dati del vecchio codice fiscale con quello nuovo, attribuito a seguito della variazione anagrafica, in modo da identificare sempre la stessa persona interrogando indifferentemente uno dei due codici fiscali. All'esito del giudizio, la CGTI Torino accoglieva il ricorso. Condannava l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino e l'Agenzia delle entrate-Riscossione in solido a pagare agli Avvocati Difensore_2 e Difensore_1 - dichiaratesi antistatarie - in via solidale le spese di lite che liquida in € 6.500,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% sui si tale somma, agli oneri di legge ed al rimborso del CUT.
Avverso la sentenza ha interposto appello della sentenza di primo grado nella parte in cui ha giudicato inesistente la notifica dell'intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento ritenendo conseguentemente decorso il termine di prescrizione decennale del credito erariale.
1) Errore in iudicando: riferibilità del debito azionato alla ricorrente, sig.ra Cognome_1.
2) Errore in iudicando: rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 1102022901667581400 e il pignoramento presso terzi n. 11084202400012418.
3) Errore in iudicando: mancato decorso del termine di prescrizione decennale
L'Ufficio ripropone le difese delle controdeduzioni introduttive tra cui Inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del disposto degli artt. 19, comma 3, secondo periodo, e 21 del D. Lgs. 546/1992
Si oppone la difesa della contribuente con memoria difensiva presentata dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, nell'interesse della sig.ra Resistente_1, chiedendo conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino che aveva annullato le cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione, riconoscendo la nullità delle notifiche effettuate.
In particolare la difesa della ricorrente enuncia: a) - Errata notifica degli atti: Gli atti impositivi e di pignoramento sono stati notificati al cognome "Cognome_2", che la ricorrente aveva assunto durante il matrimonio, ma che ha abbandonato dopo il divorzio nel 2013, tornando al cognome originario "Cognome_1". Pertanto, le notifiche sono da considerarsi inesistenti e nulle, non essendo state indirizzate correttamente alla ricorrente. b)- Mancata conoscenza della procedura: La sig.ra Resistente_1 non ha mai ricevuto alcun avviso relativo alla procedura, né è stata messa nelle condizioni , né avrebbe potuto, ritirare gli atti notificati a un cognome diverso dal suo. Inoltre, non risulta alcuna documentazione a suo nome nell'Area Riservata dell'ADER. c)
- Prescrizione decennale: Le imposte ipotecarie, di registro e catastali risalgono al 2004, mentre le imposte
IRPEF al 2007. Considerando la nullità delle notifiche, il termine di prescrizione decennale è ampiamente decorso. d)- Sospensione Covid non applicabile: L'Agenzia delle Entrate non può invocare la sospensione dei termini prescrizionali legata all'emergenza Covid, poiché i carichi affidati all'ADER risalgono a molti anni prima del periodo di sospensione.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto.
1. Sulla nullità delle notificazioni osserva il Collegio come risulta documentato che la contribuente, a seguito di divorzio pronunciato in Romania l'8.07.2013, abbia ripreso il cognome d'origine "Cognome_1", regolarizzando la propria posizione anagrafica e fiscale in Italia nel medesimo anno. Nonostante ciò, l'Amministrazione Finanziaria ha continuato a indirizzare atti impositivi ed esecutivi al nominativo "Cognome_2".
Questa Corte osserva che la notificazione è un atto recettizio che deve garantire la conoscenza effettiva (o legale) da parte del destinatario. L'indicazione di un cognome diverso da quello legalmente portato dal soggetto, presente sui documenti d'identità e sulle indicazioni citofoniche/postali, integra un'ipotesi di incertezza assoluta sul destinatario (ex art. 160 c.p.c.). Come correttamente rilevato dalla difesa della contribuente, il messo notificatore, agendo con l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto/dovuto identificare la sig.ra Cognome_1 nel soggetto "Cognome_2". Di riflesso, la contribuente non avrebbe mai potuto ritirare atti in giacenza presso l'ufficio postale, non corrispondendo il destinatario indicato al documento d'identità in suo possesso. Il motivo di appello dell'Ufficio non può pertanto trovare accoglimento.
2. Sulla prescrizione, accertata l'inesistenza/nullità delle notifiche degli atti interruttivi (avviso di intimazione e cartelle), il termine di prescrizione decennale per le imposte ipotecarie, catastali e IRPEF (relative agli anni 2004 e 2007) risulta ampiamente decorso.
3. Sulla sospensione dei termini "Covid-19" ed in merito all'eccezione dell'Ufficio circa la sospensione della prescrizione ex art. 68 D.L. 18/2020, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(richiamato puntualmente dalla difesa appellata) secondo cui tale proroga si applica esclusivamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 dicembre 2021). Nel caso di specie, i carichi risalgono ad anni ben precedenti, rendendo inapplicabile il beneficio della sospensione all'Ente creditore.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma la decisione impugnata. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore della contribuente liquidate complessivamente in euro 6.700,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, oneri di legge e rimborso del CUT, con distrazione alle avvocate Difensore_2, e Difensore_1, dichiaratesi antistatarie. Così deciso in Torino, 2 dicembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del PIEMONTE Sezione 2, riunita in udienza il
02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente e Relatore
MICHELONE FABIO, Giudice
POZZO ELVIRA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 257/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Torino - Corso Bolzano 30 10121 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1503/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado TORINO sez. 3
e pubblicata il 17/12/2024
Atti impositivi:
- PIGNOR. CREDITI n. 11084202400012418 IRPEF-ALTRO 2007
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 11020229016675814 IRPEF-ALTRO 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 110 2012 00503999 27 REGISTRO 2004
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7E012202136/2012 IRPEF-ALTRO 2007 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 772/2025 depositato il
04/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Resistente_1 ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate – Riscossione e contro l'Agenzia delle Entrate di Torino avverso l'atto di pignoramento presso terzi n. 11084202400012418/000 emesso dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, mai notificato alla ricorrente, per l'importo complessivo di
€ 52.248,45, di cui chiede l'annullamento.
La ricorrente ha esposto e documentato che: in data 17.08.2003 Ella ha contratto matrimonio in Romania con Nominativo_2 e, come previsto dalla normativa rumena, al matrimonio i coniugi dichiaravano dinanzi all'Ufficiale dello Stato Civile di adottare il cognome del marito Cognome_2, quale cognome comune e, pertanto, la ricorrente assumeva il nuovo nominativo di Nominativo_3.
Al tempo del trasferimento in Italia, alla ricorrente veniva associato il codice fiscale CF_1; successivamente, la ricorrente divorziava dal marito in data 8.07.2013, come risulta dal certificato anagrafico di stato civile e dalla sentenza di divorzio versati in atti. La ricorrente, conseguentemente, dopo il divorzio, tornava ad assumere il proprio cognome Cognome_1, con relativa rettifica anagrafica, come risulta dalla carta d'identità rilasciata in data 26.11.2013, e l'Agenzia delle Entrate le associava il nuovo codice fiscale
CF_Resistente_1. Dal 5.05.2017 la sig.ra Resistente_1 è residente a [...]in Indirizzo_1 int. 23 e sul citofono e sulla buca delle lettere di Indirizzo_1, da sempre, è indicato il nominativo Resistente_1, come da documentazione in atti.
La ricorrente, quindi, ha affermato di non essere stata destinataria di alcun avviso inerente la procedura di cui trattasi da parte dell'ADER ed anche l'atto di pignoramento oggetto di causa è stato notificato al solo datore di lavoro della sig.ra Resistente_1, dal quale ha conosciuto l'esistenza. La ricorrente contesta, altresì, l'avvenuta notifica del prodromico avviso di intimazione. La sig.ra Resistente_1 si è pertanto rivolta all'ADER il 13.06.2024, onde ottenere copia della relata di notifica dell'atto di pignoramento n. 11084202400012418/000, oggetto di impugnazione, ma non risulta presente alcuna documentazione a suo nome;
la sig.ra Resistente_1 ha chiesto al funzionario di effettuare un'ulteriore ricerca con il nominativo Cognome_2 e sono risultate disponibili le relazioni di notifica relative all'avviso di intimazione sopraindividuato.
Ciò premesso, la ricorrente ha eccepito la nullità/inesistenza delle notifiche dell'atto di pignoramento e del prodromico avviso di intimazione e la conseguente maturata prescrizione decennale dei tributi risalenti al
2004.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Torino- Direzione Provinciale I che ha eccepito l'inammissibilità del ricorso ai sensi degli artt. 19 e 21 D.Lgs. 546/92 perché la ricorrente non ha impugnato né l'avviso di accertamento, né la conseguente cartella e né l'avviso di intimazione e, come tale, l'odierna opposizione è tardiva. L'Agenzia contesta il fondamento dell'eccezione di nullità delle notifiche assumendo che le stesse sono state tentate all'indirizzo di residenza della ricorrente e, in sua assenza, gli atti sono stati depositate presso la Casa Comunale e restituiti per compiuta giacenza;
inoltre, assume l'Agenzia, il ruolo di cui alla cartella di pagamento n. 11020120050399927001 è intestato alla sig.ra Resistente_1
– CF CF_1 e che la cartella di pagamento è stata notificata in data 11/09/2012 quando la contribuente era residente a [...]e si chiamava Resistente_1 – CF CF_1. Aggiunge l'Agenzia che, come prevede la normativa italiana, essendo il ruolo emesso nei confronti del soggetto cui è stato attribuito quel codice fiscale, gli atti conseguenti unici ed immodificabili
(compresa l'intimazione di pagamento 11020229016675814000)saranno sempre intestati con quel codice fiscale, fatto salvo il collegamento in banca dati del vecchio codice fiscale con quello nuovo, attribuito a seguito della variazione anagrafica, in modo da identificare sempre la stessa persona interrogando indifferentemente uno dei due codici fiscali. All'esito del giudizio, la CGTI Torino accoglieva il ricorso. Condannava l'Agenzia delle entrate-Direzione provinciale I Torino e l'Agenzia delle entrate-Riscossione in solido a pagare agli Avvocati Difensore_2 e Difensore_1 - dichiaratesi antistatarie - in via solidale le spese di lite che liquida in € 6.500,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15% sui si tale somma, agli oneri di legge ed al rimborso del CUT.
Avverso la sentenza ha interposto appello della sentenza di primo grado nella parte in cui ha giudicato inesistente la notifica dell'intimazione di pagamento e dell'atto di pignoramento ritenendo conseguentemente decorso il termine di prescrizione decennale del credito erariale.
1) Errore in iudicando: riferibilità del debito azionato alla ricorrente, sig.ra Cognome_1.
2) Errore in iudicando: rituale notifica dell'intimazione di pagamento n. 1102022901667581400 e il pignoramento presso terzi n. 11084202400012418.
3) Errore in iudicando: mancato decorso del termine di prescrizione decennale
L'Ufficio ripropone le difese delle controdeduzioni introduttive tra cui Inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione del disposto degli artt. 19, comma 3, secondo periodo, e 21 del D. Lgs. 546/1992
Si oppone la difesa della contribuente con memoria difensiva presentata dagli avvocati Difensore_2 e Difensore_1, nell'interesse della sig.ra Resistente_1, chiedendo conferma della sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Torino che aveva annullato le cartelle esattoriali per intervenuta prescrizione, riconoscendo la nullità delle notifiche effettuate.
In particolare la difesa della ricorrente enuncia: a) - Errata notifica degli atti: Gli atti impositivi e di pignoramento sono stati notificati al cognome "Cognome_2", che la ricorrente aveva assunto durante il matrimonio, ma che ha abbandonato dopo il divorzio nel 2013, tornando al cognome originario "Cognome_1". Pertanto, le notifiche sono da considerarsi inesistenti e nulle, non essendo state indirizzate correttamente alla ricorrente. b)- Mancata conoscenza della procedura: La sig.ra Resistente_1 non ha mai ricevuto alcun avviso relativo alla procedura, né è stata messa nelle condizioni , né avrebbe potuto, ritirare gli atti notificati a un cognome diverso dal suo. Inoltre, non risulta alcuna documentazione a suo nome nell'Area Riservata dell'ADER. c)
- Prescrizione decennale: Le imposte ipotecarie, di registro e catastali risalgono al 2004, mentre le imposte
IRPEF al 2007. Considerando la nullità delle notifiche, il termine di prescrizione decennale è ampiamente decorso. d)- Sospensione Covid non applicabile: L'Agenzia delle Entrate non può invocare la sospensione dei termini prescrizionali legata all'emergenza Covid, poiché i carichi affidati all'ADER risalgono a molti anni prima del periodo di sospensione.
Alla pubblica udienza le parti hanno insistito come da rispettivi atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è infondato e deve essere respinto.
1. Sulla nullità delle notificazioni osserva il Collegio come risulta documentato che la contribuente, a seguito di divorzio pronunciato in Romania l'8.07.2013, abbia ripreso il cognome d'origine "Cognome_1", regolarizzando la propria posizione anagrafica e fiscale in Italia nel medesimo anno. Nonostante ciò, l'Amministrazione Finanziaria ha continuato a indirizzare atti impositivi ed esecutivi al nominativo "Cognome_2".
Questa Corte osserva che la notificazione è un atto recettizio che deve garantire la conoscenza effettiva (o legale) da parte del destinatario. L'indicazione di un cognome diverso da quello legalmente portato dal soggetto, presente sui documenti d'identità e sulle indicazioni citofoniche/postali, integra un'ipotesi di incertezza assoluta sul destinatario (ex art. 160 c.p.c.). Come correttamente rilevato dalla difesa della contribuente, il messo notificatore, agendo con l'ordinaria diligenza, non avrebbe potuto/dovuto identificare la sig.ra Cognome_1 nel soggetto "Cognome_2". Di riflesso, la contribuente non avrebbe mai potuto ritirare atti in giacenza presso l'ufficio postale, non corrispondendo il destinatario indicato al documento d'identità in suo possesso. Il motivo di appello dell'Ufficio non può pertanto trovare accoglimento.
2. Sulla prescrizione, accertata l'inesistenza/nullità delle notifiche degli atti interruttivi (avviso di intimazione e cartelle), il termine di prescrizione decennale per le imposte ipotecarie, catastali e IRPEF (relative agli anni 2004 e 2007) risulta ampiamente decorso.
3. Sulla sospensione dei termini "Covid-19" ed in merito all'eccezione dell'Ufficio circa la sospensione della prescrizione ex art. 68 D.L. 18/2020, il Collegio aderisce all'orientamento giurisprudenziale ormai consolidato
(richiamato puntualmente dalla difesa appellata) secondo cui tale proroga si applica esclusivamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 dicembre 2021). Nel caso di specie, i carichi risalgono ad anni ben precedenti, rendendo inapplicabile il beneficio della sospensione all'Ente creditore.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sez. II, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello dell'Agenzia delle Entrate e conferma la decisione impugnata. Condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado in favore della contribuente liquidate complessivamente in euro 6.700,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, oneri di legge e rimborso del CUT, con distrazione alle avvocate Difensore_2, e Difensore_1, dichiaratesi antistatarie. Così deciso in Torino, 2 dicembre 2025
Il Presidente Dott.ssa Giuliana Passero