Sentenza 10 luglio 2014
Massime • 1
La parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata per precedente archiviazione non seguita da decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini preliminari, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica.
Commentari • 2
- 1. Truffa: induce in errore il giudice civile ed ottiene una sentenza favorevole, sussiste il reato?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 24 settembre 2023
La massima Non integra il reato di truffa la condotta di chi, mediante l'induzione in errore del giudice in un processo civile o amministrativo, ottenga una decisione a sé favorevole, mancando l'elemento costitutivo dell'atto di disposizione patrimoniale, posto che il provvedimento adottato non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, ma costituisce esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica, né può assumere rilevanza la riserva contenuta nell' art. 374 c.p. , che si riferisce ai casi in cui il fatto sia specificatamente preveduto dalla legge nei suoi elementi caratteristici (Cassazione penale , sez. II , 21/10/2022 , n. 48541). Vuoi saperne …
Leggi di più… - 2. Alle Sezioni Unite: La parte civile può impugnare il proscioglimento per difetto di querela?Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 31 maggio 2022
Con la sentenza in argomento, la Quinta Sezione, alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale, ha ritenuto di non condividere il principio giuridico enunciato dalla sentenza delle Sezioni Unite Di Marco, in tema di impugnazione della sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, ed ha rimesso il ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., comma 1-bis. Cassazione penale sez. V, 24/05/2022, (ud. 24/05/2022, dep. 25/05/2022), n.20541 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'interesse di P.L. viene proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza dell'08/04/2021 con la quale il Giudice di pace di Foggia ha dichiarato …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/07/2014, n. 34724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34724 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 10/07/2014
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNA Antonio - Consigliere - N. 1913
Dott. RAGO Geppino - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 1989/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FE MA;
avverso la sentenza del 28/06/2013 pronunciata dalla Corte di Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari;
nei confronti di:
IA AN nato il [...];
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli MA che ha concluso per l'inammissibilità;
udito il difensore di CI avv.tessa Foti Monica che ha concluso per l'accoglimento e l'avv.to Sechi Francesco Nicola per GA che ha concluso per l'inammissibilità.
FATTO
1. Con sentenza del 28/06/2013, la Corte di Appello di Cagliari - sez. distaccata di Sassari - in parziale riforma della sentenza pronunciata dal giudice monocratico del tribunale di Tempio Pausania in data 20/07/2011, dichiarava non doversi procedere nei confronti di IA NN per il delitto di cui all'art. 633 c.p. (capo sub H) perché l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata non essendo stato emanato il decreto di riapertura delle indagini preliminari e confermava la suddetta sentenza nella parte in cui lo aveva assolto dal reato di truffa (capo sub G) ai danni di CI IZ, nella sua qualità di socio accomandatario e amministratore della "La Mediterranea s.a.s. di CI IZ e C.", perché il fatto non sussiste.
2. Avverso la suddetta sentenza, FE IZ, nella sua qualità di socio accomandatario e amministratore della "La Mediterranea s.a.s. di CI IZ e C", a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti civili, deducendo i seguenti motivi:
2.1. violazione dell'art. 640 c.p.: il ricorrente sostiene che il ragionamento assolutorio si basa su un duplice errore di fondo: da una parte, per avere la Corte ritenuto che la truffa contestata rientri in quella contrattuale e, dall'altra, che l'attribuirsi un falso stato ovvero la qualità di legale rappresentante della "La Mediterranea s.a.s." non integri gli elementi obiettivi del reato di cui all'art. 494 c.p.. La Corte, infatti, pur avendo accertato l'esistenza di un contratto inter alios in frode all'effettivo proprietario, non ne aveva poi tratto le corrette conseguenze giuridiche.
2.2. violazione dell'art. 414 c.p.p. per avere dichiarato la non procedibilità in relazione al reato di cui all'art. 633 c.p. non considerando che il provvedimento di archiviazione era stato emesso il 12/03/2007 nell'ambito di altro ed indipendente procedimento penale a carico del solo GA e per i reati di cui agli artt. 633 e 392 c.p.. In altri termini, si trattava di un fatto diverso e non dello stesso fatto, sicché il principio di diritto applicato dalla Corte non era corretto.
2.3. violazione dell'art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 573 c.p.p. per avere la Corte condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, non considerando che il giudizio di appello si era celebrato anche su impugnazione dell'impugnazione in relazione ai capi sub H-I dell'imputazione, sicché era inconferente il richiamo alla soccombenza.
DIRITTO
1. violazione dell'art. 640 c.p.: la censura è infondata per le ragioni di seguito indicate.
La Corte territoriale ha confermato l'assoluzione del GA con la seguente motivazione: "Nel capo G), inoltre, si ascrive all'imputato di avere indotto in errore sia CI IZ, sia l'autorità giudiziaria di OL (come specificato al capo I, la sezione civile del tribunale), al fine di conseguire il diritto alla stipulazione del contratto definitivo e la materiale disponibilità dell'immobile. Tale prospettazione, peraltro, contrasta insanabilmente col contenuto della denuncia-querela di CI e con le sommarie informazioni rese dal medesimo alla guardia di finanza e ai carabinieri. Egli, infatti, non ha mai affermato di essere stato ingannato da IC e GA e quindi indotto, con alterazione della realtà o comunque con menzogne, a stipulare, o consentire la stipulazione, del contratto preliminare di compravendita, e a cedere la disponibilità dell'abitazione. Piuttosto, ha lamentato che IC, socio accomandante di minoranza della Mediterranea, senza averne il potere e a sua completa insaputa, aveva stipulato con GA NN un contratto preliminare di compravendita dell'unico bene immobile di proprietà della società, dando poi immediata esecuzione anticipata a tale convenzione, mediante immissione del promissario acquirente nel possesso dell'immobile; egli sarebbe stato completamente all'oscuro di tale contratto fino a quando, il 16 maggio 2005, avrebbe scoperto, a seguito di un casuale sopralluogo, che l'edificio era occupato da GA e dalla sua famiglia e che il medesimo vantava la posizione giuridica acquisita col contratto medesimo:
narrazione che non appare sussumibile nella fattispecie della truffa (....) Ebbene, nella vicenda che ci occupa, quale pacificamente emersa nei suoi connotati essenziali, non sono ravvisabili ne' artifizi e raggiri nei confronti di CI IZ, ne' una sua conseguente induzione in errore, ne' un - ulteriormente conseguente - suo atto di disposizione patrimoniale a favore dell'odierno imputato GA NN. Emerge, invece, un contratto preliminare che sarebbe stato sottoscritto, quale promittente alienante, da un falsus procurator della società proprietaria del bene, IC NN MA, e che pertanto, secondo le regole civilistiche, sarebbe inefficace (salva ratifica dell'avente diritto) per il promissario acquirente danni GA. (Emerge altresì dalle carte processuali che IC aveva stipulato, in tale falsa veste, numerosi altri contratti preliminari, con differenti promissari acquirenti, incamerando le somme dagli stessi versate come acconto o come caparra: per tali fatti - invero, del tutto analoghi a quello che ci occupa - si procede separatamente a carico di IC e i promissari acquirenti sono citati come persone offese). Si aggiunga che la truffa è "reato istantaneo (singolarmente contestato come permanente al capo G) e di danno, che si perfeziona al momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la "deminutio patrimonio del soggetto passivo" (Cass. 18859/12) e che "la condotta fraudolenta, ai fini dell'integrazione della fattispecie, non può essere successiva alla ricezione dell'ingiusto profitto" (Cass. 17106/11). Anche sotto tale profilo, non si comprende il riferimento, nell'ambito della contestazione della truffa, a una pretesa induzione in errore dell'autorità giudiziaria. Ma ciò che principalmente rileva, al riguardo, è che "non integra il reato di truffa l'induzione in errore di un giudice che, sulla base di una delibera falsificata (o di qualsiasi altro atto falso) abbia adottato un provvedimento contenente una disposizione patrimoniale favorevole all'imputato, perché detto provvedimento non è equiparabile a un libero atto di gestione di interessi altrui, costituendo esplicazione del potere giurisdizionale, di natura pubblicistica" (Cass. 498/11)". In pratica, quindi, la Corte territoriale, condividendo la decisione del primo giudice, ha ritenuto, sulla base di puntuali elementi fattuali non confutati dallo stesso ricorrente, che, nel fatto in esame, non fosse configurabile alcuna truffa avendo la vicenda natura di sola controversia civilistica.
In questa sede, il ricorrente, lungi dal confutare l'accurata e puntuale motivazione della Corte, ha insistito nel sostenere che la vicenda aveva connotati di natura penalistica, ma senza chiarire quali fossero stati i raggiri ed artifizi di cui era stato vittima da parte del GA. Infatti, è appena il caso di notare che, al di là della circostanza se la pretesa truffa fosse o meno di natura contrattuale, quello che rileva è che, il suddetto reato, in tanto è configurabile, in quanto, siano individuati gli artifizi e raggiri che sono uno degli elementi costituitivi del reato di truffa senza i quali il medesimo non è configurabile.
La vicenda, quindi, come correttamente rilevato dalla Corte, riveste solo natura civilistica ed è in quella sede che il ricorrente potrà far valere tutte le sue ragioni.
2. violazione dell'art. 414 c.p.p.: avendo la sentenza impugnata, sul punto, natura esclusivamente processuale, la censura va dichiarata inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto: "la parte civile è priva di interesse a proporre impugnazione avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato per improcedibilità dell'azione penale dovuta a difetto di querela, trattandosi di pronuncia penale meramente processuale priva di idoneità ad arrecare vantaggio al proponente ai fini dell'azione civilistica": SS.UU. 35599/2012 Rv. 253242. Infatti, la fattispecie decisa dalle SS.UU. è perfettamente sovrapponibile a quella in esame nella quale è stata anche pronunciata sentenza di non doversi procedere perché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata ex art. 529 c.p.p.. 3. violazione dell'art. 592 c.p.p., comma 1 e art. 573 c.p.p.: la censura è manifestamente infondata perché non vi è dubbio alcuno che la parte civile è rimasta soccombente, quanto meno in relazione all'impugnazione del capo sub G (truffa) relativamente al quale l'imputato era stato assolto con formula ampia nel giudizio di primo ed avverso la quale il Pubblico Ministero non aveva proposto alcuna impugnazione.
4. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 c.p.p., comma 3, per manifesta infondatezza: alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 7 agosto 2014