Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/03/2002, n. 3349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3349 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
986 4068717 EPUBBLICA ITALIANA 349/02 DEL 1 / ION NOM IA 6/4 Z R 2 A . ISTR A N .R T .P REG U B D IB L A E H R D D CA T E SI B. T A St N N T SE Oggetto E IA S 1 E 3 I IRPEF: doman- R 1 A E . T N SEZIONE TRIBUTARIA da di A Lie2.quidazione M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6304/00 Dott. Michele CANTILLO Presidente Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Dott. Vittorio: RAGONESI Consigliere Cron. 7729 Dott. Stefano BENINI Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio GENOVESE - Rel. Consigliere Ud. 14/12/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE REG ENTRATE CAMPANIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
RI UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO LUCENTE, che lo difende, giusta procura Notaio 2001 AMBROGIO ROMANO di BENEVENTO, rep. 10600 del 19/04/00; 2644 - resistente - avverso la sentenza n. 221/99 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 27/12/99; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 14/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio GENOVESE;
ai sensi della legge 89/01; udito per il resistente, l'Avvocato LUCISANO (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. Svolgimento del processo RR LU, presentava all'Intendenza di Fi- nanza istanza di rimborso dell'imposta trattenuta sulla pensione privilegiata ordinaria militare per il periodo relativo agli anni 1987-1989. L'Ufficio rigettava l'istanza in quanto l'indennità non aveva formato og- getto di dichiarazione dei redditi. Il contribuente im- pugnava il provvedimento negativo dell'Amministrazione, con ricorso che veniva accolto dalla Commissione Tribu- taria di primo grado. Con sentenza del 27 dicembre 1999 la Commissione Tributaria Regionale confermava la sen- tenza del primo giudice. Ricorre il Ministero delle Finanze lamentando, con unico motivo, la violazione degli artt. 37 e 39 del d. 2 P. R. n. 602 del 1973, dai quali si ricaverebbe il principio secondo il quale non può ammettersi il rim- borso di ritenute di acconto prelevate su redditi non dichiarati e che non hanno formato oggetto di accerta- mento d'ufficio. La parte intimata non ha presentato difese. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta in data 8 ottobre 2001, ha osser- vato che, in base alla più recente giurisprudenza della Cassazione, il ricorso appare manifestamente infondato, ai sensi dell'art. 375 del codice di rito civile. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Secondo l'orientamento di questa Corte, consolida- tosi a seguito della pronuncia delle sezioni Unite n. 25 del 2000, < la domanda di riliquidazione dell'im- posta sul reddito delle persone fisiche dovuta sulle indennità ed altre somme di cui alla lettera e) del- l'art. 12 del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 597, come modificata dall'art. 1 della legge 26 settembre 1985 n. 482, corrisposte sia prima che dopo il 1 gennaio 1980, al fine di ottenere il rimborso totale o par- è preclusa dallaziale delle ritenute. operate, non mancata indicazione delle somme percepite a tale titolo nella dichiarazione dei redditi. >> (Cassazione, sentt. 3 n. 25 del 2000 e 14996 del 2000, nonché le sentt. 5974, 5975, 8872, 10381, 10471, 10475, 10476, 10607, 10608, 10609, 10610, 10611, 10622, 10626, 19885, 10866, 11237, 11570, 11661, 12344 e 14013 tutte del 2000, mas- simate come conformi alla prima). Non venendo addotte nuove e valide ragioni per di- del scostarsi da tale indirizzo giurisprudenziale, d'ignorare persino quale il ricorrente mostra l'esistenza, il ricorso deve essere rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di dife- sa.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cas- sazione, il 14 dicembre 2001. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE A I R анаљ а.face a.feu A 5 T . U 6 Il Presidente N 8 B - 9 I 1 E B R / 4 . N T / L O 6 L I 2 Z A . A . A R . Dr. Michele CANTILLO I B R P . R A T D T S E I T L 1 G E 3 A E D 1 R I . M S N N A E D S I E A T N E S E IL CANCELLERE C1 NO AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. --7 MAR..!2002- IL CANCELLIERE C1 EN AT