Sentenza 14 dicembre 2011
Massime • 1
Integra il reato di peculato (art. 314 cod. pen.) la condotta del pubblico ufficiale che abbia ad oggetto cose che, pur essendo prive di valore intrinseco, possono acquistare o riacquistare rilevanza economica per la utilizzazione che ne faccia l'agente. (Fattispecie relativa all'asportazione e successiva vendita, da parte di un cancelliere, di marche da bollo già vidimate, apposte su fascicoli processuali).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/12/2011, n. 25571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25571 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 14/12/2011
Dott. GRAMENDOLA Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - N. 1868
Dott. FAZIO Anna Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 34747/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA SE, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 19/03/2009 dalla Corte di Appello di Genova;
esaminati gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. GALASSO Aurelio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore del ricorrente, avv. Filiani Giampaolo (in sostituzione dell'avv. Marco M. Monaco), che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza resa il 19.3.2008, all'esito di giudizio abbreviato non subordinato ad integrazioni probatorie, il g.u.p. del Tribunale di Chiavari ha dichiarato SE AD colpevole dei reati di concorso in peculato aggravato continuato e in abuso di ufficio continuato, perché - nella sua qualità di dirigente la cancelleria degli atti di volontaria giurisdizione del Tribunale di Chiavari, abusando delle funzioni e violando i doveri connessi alla carica - si impossessava di un numero imprecisato ma rilevante (non inferiore a 340) di marche da bollo per diritti di cancelleria e oneri vari apposte e già vidimate su atti di fascicoli processuali definiti e depositati nell'archivio della cancelleria, dai quali le asportava e che poneva in vendita in favore delle parti processuali, dei legali e di altri utenti, così lucrando, a fine di personale ingiusto vantaggio patrimoniale e con corrispondente pregiudizio delle amministrazioni finanziaria e giudiziaria, il relativo controvalore monetario. Fatti reato commessi fino alla data del 20.9.2006. Per l'effetto, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 (correlata all'importo cartolare dei singoli valori di bollo "riciclati" ed oggetto del continuato reato di peculato) stimata equivalente all'aggravante del nesso teleologico contestata per i fatti di peculato ed unificati ai sensi dell'art. 81 c.p., comma 2 i due reati continuati, il decidente g.u.p. ha condannato il AD alla pena di due anni e sei mesi di reclusione.
La sentenza ha ritenuto univocamente provata la penale responsabilità del AD per entrambi i reati ascrittigli alla luce dei dati emersi dagli accertamenti di p.g. esperiti dopo la segnalazione-denuncia del Presidente del Tribunale sul reperimento in più cassetti di scrivanie della cancelleria del settore della volontaria giurisdizione, in disponibilità del cancelliere AD e dei due collaboratori di cancelleria NA Di UA e Lagomarsino Gianfranco (coimputati separatamente giudicati), di marche da bollo recanti tracce palesi di un loro precedente uso. Accertamenti scanditi:
a) dalla giacenza nella cancelleria della volontaria giurisdizione di molti fascicoli archiviati privi delle marche da bollo necessarie e da essi in tutta evidenza rimosse;
b) dall'individuazione di numerosi fascicoli di recente deposito recanti apposte marche da bollo, talora con valore espresso in vecchie lire e non in Euro, con chiari segni di pregresse vidimazioni;
c) dalle informazioni raccolte da numerosi legali e collaboratori di studi legali, che hanno rivelato come il personale di cancelleria della volontaria giurisdizione, tra cui il preposto AD, si curasse di provvedere a "regolarizzare" i fascicoli, apponendovi le marche occorrenti, previo ricevimento del loro importo da parte degli utenti;
d) dalla confessione degli addebiti resa dal coimputato Di UA NA, che ha chiamato in correità il cancelliere AD, quale partecipe dell'illecito sistema di indebita locupletazione realizzato nella cancelleria (essendo, per altro, il AD - nella sua veste direttiva- preposto a controfirmare il deposito degli atti giudiziari e a verificarne la regolarità degli adempimenti fiscali e amministrativi).
2. Giudicando sull'impugnazione proposta contro la sentenza di primo grado dall'imputato, la Corte di Appello di Genova con la decisione del 19.3.2009 richiamata in epigrafe, nel confermare integralmente in punto di responsabilità la sentenza di condanna di primo grado, ha - in parziale riforma della stessa - concesso al AD le invocate circostanze attenuanti generiche, che ha valutato prevalenti (in uno alla già riconosciuta attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4) sull'unica contestata aggravante, in tal modo riducendo la pena inflitta al prevenuto a due anni di reclusione.
Ritenuta infondata la preliminare censura di indeterminatezza dell'accusa per addotta mancata indicazione del complessivo numero delle marche da bollo sottratte da vecchi fascicoli processuali archiviati e "riciclate" (id est abusivamente riutilizzate) mediante indebita rivendita all'utenza con introito del corrispondente controvalore monetario, la Corte territoriale ha incentrato la propria autonoma analisi delle risultanze processuali, da un lato, sulla problematica della definizione giuridica della condotta di appropriazione pecuniaria posta in essere dall'imputato. In tale contesto ha ribadito l'inequivoca sussistenza dei concorrenti reati di peculato e di abuso di ufficio attuati in patente violazione dei poteri e dei doveri d'istituto connessi alla funzione pubblica ricoperta dall'imputato, a nulla rilevando - tra l'altro - l'asserito acquisto di marche da bollo autentiche, talora cedute per asserita mera "cortesia" verso talune categorie di utenti (persone anziane o inesperte). Contegno, questo, che - a prescindere dalla sua oggettì va abusività, vietando la legge (art. 9 L.
7.2.1979 n. 59) al personale di cancelleria degli uffici giudiziari la vendita di valori di bollo- si mostra strumentale rispetto al disegno di indebito arricchimento perseguito dall'imputato e dai correi, siccome volto a creare una fittizia immagine di affidabilità e correttezza del personale addetto alla cancelleria dei procedimenti di volontaria giurisdizione.
Da un altro lato la sentenza di appello ha vagliato gli elementi di prova acquisiti nel corso delle indagini preliminari, tutti utilizzabili (si è proceduto nelle forme del giudizio abbreviato), evidenziando come, anche sottacendo l'attendibile chiamata in correità del coimputato Di UA, la penale responsabilità del AD emerga da convergenti dati documentali e logici asseveranti la consapevole e piena partecipazione criminosa dell'imputato al progetto criminoso, tale da escludere la mera culpa in vigilando ipotizzata dalla difesa, dovendo il AD necessariamente avvedersi dell'opera manipolatoria eseguita sui fascicoli processuali affidati alla sua custodia (e possesso) proprio in ragione del ruolo apicale svolto in seno alla cancelleria, della ammessa (pur in termini di occasionalità) vendita di valori di bollo, delle altre circostanze storiche sottese alla ricostruzione ontologica della condotta di locupletazione ascritta al cancelliere poste in luce dalla sentenza di primo grado, alla cui particolareggiata analisi ha fatto corretto rinvio.
3. Contro la sentenza di appello SE AD ha proposto, con il ministero del difensore, ricorso per cassazione, formulando gli articolati rilievi di seguito sintetizzati per congiunte violazioni di legge (art. 314 c.p., art. 192 c.p.p.) e per insufficienza e illogicità della motivazione, attinenti alla qualificazione giuridica dell'accertata illecita attività ed ai profili di valutazione del merito della regiudicanda (quanto ad effettive modalità delle condotte criminose).
3.1. I giudici di secondo grado hanno eluso il rilievo espresso sul carattere indeterminato dell'accusa contestata al AD, il vulnus causato al diritto di difesa dell'imputato non essendo vanificato - come afferma la sentenza di appello - dalla postuma concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 (per i singoli episodi di peculato avvinti da continuazione). Tanto più che l'imputato aveva interesse a fruire anche della ulteriore attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, ignorata dalla Corte ligure e la cui applicabilità è stata impedita proprio dalla mancata enunciazione del numero globale delle marche da bollo sottratte e del loro totale valore monetario.
3.2. La decisione confermativa della responsabilità del ricorrente è frutto di una valutazione abnorme dei comportamenti del cancelliere. Costui ha ignorato i contegni illeciti dei suoi collaboratori. Posto che egli non avrebbe potuto dedurre o intuire detti contegni dal fatto che taluni fascicoli recassero l'apposizione di valori bollati espressi in lire anziché in euro, attesa la perdurante validità dei primi utilizzabili sino a loro esaurimento, deve considerarsi semplice fatto colposo il mancato rilevamento della "non verginità" di talune marche (recanti tracce di pregresse vidimazioni), non apposte da lui, ma callidamente dai coimputati a sua insaputa.
3.3. La sentenza impugnata non ha affrontato con la dovuta attenzione l'addotta tematica della configurabilità, in luogo dei contestati reati di peculato e di abuso di ufficio, della truffa aggravata, unica ipotesi criminosa eventualmente ravvisabile nei fatti. La cancelleria e gli imputati non avevano una materiale autonoma disponibilità delle marche da bollo applicate ai fascicoli processuali e l'acquisizione di tale disponibilità è stata il risultato di una macchinosa operazione (integrante gli artifici e i raggiri di cui all'art. 640 c.p.) di avulsione dei valori bollati da più atti processuali ai fini della loro fraudolenta riutilizzazione.
3.4. Ingiustificatamente i giudici di appello hanno negato la circostanza attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p.. La stessa complessiva valutazione della condotta antigiuridica dell'imputato, che correttamente la sentenza impugnata evoca come criterio di apprezzamento della attenuante speciale in parola, avrebbe dovuto indurre al suo riconoscimento, avuto riguardo alle "modalità dell'azione veramente banali" escludenti una oggettiva gravità dei fatti.
3.5. La sentenza di secondo grado ha omesso una adeguata motivazione sulla mancanza di serie prove di accusa nei confronti del AD con riguardo segnatamente alla analisi critica della chiamata in correità del coimputato Di UA, che ha confessato i propri illeciti contegni.
3.6. La sentenza è priva di motivazione in ordine agli altri motivi di appello esposti avverso la decisione di primo grado.
4. Il ricorso deve essere rigettato, perché i motivi di impugnazione dedotti nell'interesse di SE AD sono infondati, sino ad apparire per più versi inammissibili, ovvero non consentiti nell'odierna sede di legittimità.
4.3. Muovendo dall'ultimo rilievo sui motivi di appello suppostamele non vagliati, non può che constatarsi la totale genericità della censura, che non precisa quali particolari motivi di gravame non siano stati presi in esame dalla Corte di Appello, oltre quelli principali sulla responsabilità del AD e - in subordine - sul trattamento sanzionatorio applicatogli. Per vero la lettura dell'atto di appello rende chiaro che i giudici di secondo grado hanno valutato tutti i motivi di doglianza dell'appellante, accogliendo quelli relativi alla concessione delle attenuanti generiche ed al giudizio di loro prevalenza sull'unica aggravante contestata. Di tal che gli unici, per altro generici e confusi, motivi di gravame non direttamente affrontati dalla sentenza, afferenti alla eccessività della pena inflitta dal giudice di primo grado e alla supposta elusione della diminuente per il rito abbreviato, si rivelavano destituiti di seria apprezzabilità da parte del giudice di appello. Sia per la loro generica assertività, sia per il loro assorbimento nel diverso e più mite trattamento sanzionatorio definito in secondo grado.
4.2. Privo di serio pregio è il primo motivo di ricorso concernente la pretesa genericità o indeterminatezza della accusa contestata, che pure reca specifica e puntuale indicazione descrittiva delle condotte illecite concorsuali attribuite al cancelliere AD, ivi incluso il numero stimato di valori bollati (340) asportati dai fascicoli trasmessi in archivio dalla cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Chiavari. Nessuna lesione del diritto di difesa dell'imputato si è mai prodotta, ove si osservi che l'imputato non ha mai invocato (tanto meno nell'atto di appello) l'eventuale applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n.6, giammai prospettando possibili intenti risarcitori ovvero offerte pecuniarie rivolte a tale scopo. Ciò anche a prescindere dal rilievo della sostanziale inconferenza della possibile applicabilità dell'attenuante, superata dal giudizio di bilanciamento delle circostanze espresso dalla Corte di Appello in termini di prevalenza (sull'unica aggravante) delle concesse attenuanti ex art. 62 c.p., n.4 e art. 62 bis c.p.. Per altro il motivo di ricorso è affetto da pregiudiziale indeducibilità, alla stregua dell'opzione processuale dell'imputato per il giudizio abbreviato cd. incondizionato e della coeva speculare accettazione dell'accusa come contestata dal procedente pubblico ministero, ostativa ad ogni possibile rilievo di invalidità, per tale causa, del decreto dispositivo del giudizio (cfr.: Cass. Sez. 6, 20.5.2009 n. 32363, rv. 245191; Cass. Sez. 6,23.2.2011 n. 13133, Alfiere, rv. 249897).
4.3. Destituiti di fondamento debbono considerarsi i motivi di ricorso, secondo e quinto, attinenti alle prove della concorrente penale responsabilità dell'imputato per i due reati ascrittigli, che mutuano profili della regiudicanda compiutamente vagliati dalla sentenza impugnata e già analiticamente esaminati e disattesi dalla sentenza del g.u.p. del Tribunale di Chiavari.
Per un verso la prova costituita dalla chiamata in correità del coimputato Di UA è stata apprezzata nei suoi congiunti profili di credibilità intrinseca ed estrinseca, risultando sorretta da inequivoci dati di riscontro, quale - ad esempio - quello della presenza nei cassetti delle scrivanie della cancelleria della volontaria giurisdizione, accessibili al personale colà in servizio e utilizzate anche dal ricorrente, di un gran numero di marche da bollo già usate (sottratte da "vecchi" atti processuali) e destinate ad una nuova illecita utilizzazione.
Per altro verso la sentenza di appello, che va letta (come da stabile indicazione della giurisprudenza di questa Corte regolatrice) in uno alla confermata decisione di primo grado, ha posto in luce gli elementi probatori asseveranti la pacifica corresponsabilità del AD nel mercimonio dei valori bollati per lungo tempo praticato dal personale di cancelleria da lui diretto. Elementi individuati, con argomenti di puntuale inferenza logica, sia nel ruolo di direttore responsabile della cancelleria rivestito dal AD, che - chiamato a verificare la regolarità degli atti depositati in cancelleria - giammai avrebbe potuto non avvedersi della irregolarità e falsità (per illecito nuovo uso dopo "l'uso già fattone": arg. ex art. 466 c.p., comma 1) dei valori bollati apposti sui diversi atti, connotati da palesi tracce di obliterazione (al di là di valori espressi in lire ancora quattro anni dopo l'introduzione della moneta unica europea). Sia, ancora, nella rimarcata implausibilità delle professioni di estraneità ai fatti reato espresse dal AD, che pure ha ammesso di aver venduto per solo spirito di "cortesia" marche da bollo ad alcuni utenti anziani o sprovveduti, marche che ha asserito di aver previamente acquistato in tabaccheria. Del che, come si evince implicitamente dalla sentenza di primo grado, non fornisce prova alcuna, apparendo anzi perfino ovvio che, a conferma dell'illecita attività criminosa, le marche poste in vendita dal AD e dai correi altro non siano che le marche asportate dai fascicoli archiviati (tanto più che esse non vengono materialmente consegnate o esibite agli utenti, cui il personale della cancelleria assicura, ricevutone il prezzo, la successiva apposizione sugli atti processuali).
4.4. Prive di fondamento sono le osservazioni critiche del ricorrente sulla ipotizzata sussumibilità dei fatti di peculato e di abuso di ufficio nella fattispecie criminosa della truffa aggravata, che sola dovrebbe attagliarsi agli accertati comportamenti illeciti. Nessun serio dubbio può sussistere sulla correttezza della contestata accusa mossa al AD (e ai coimputati) di peculato e di abuso di ufficio per fini di personale ingiusto vantaggio patrimoniale (cfr. in termini, per episodi relativi ad asportazione di valori di bollo da pratiche amministrative definite: Cass. Sez. 6 12.6.2007 n. 30154, Bortolotto, rv. 237328; Cass. Sez. 6, 27.11.2009
n. 47038, Cala Scarcione, rv. 245453). Al riguardo giova premettere che il peculato - come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità - può avere ad oggetto beni o cose che, pur non munite di un intrinseco valore, possono acquistare o riacquistare rilevanza per l'utilizzazione che ne sia fatta dal pubblico ufficiale agente, poiché il valore che rende la cosa suscettibile di peculato non è soltanto quello strettamente economico in senso proprio, ma anche quello costituito da ogni ragionevole utilità che la cosa possa assumere per la pubblica amministrazione, rendendola apprezzabile anche da un punto di vista patrimoniale o finanziario (cfr., ex plurimis: Cass. Sez. 6,11.11.2004 n. 47193, Battaglia, rv. 230466). Ora non sembra dubitabile che le marche da bollo asportate dall'imputato (e dai correi) dai fascicoli di procedimenti definiti e inviati in archivio avevano uno specifico valore, per certo non definibile irrilevante o esiguo, quale importante e decisivo mezzo documentale dimostrativo della regolarità fiscale degli atti processuali richiedenti il pagamento dell'imposta di bollo e/o di altri cd. diritti o contribuiti di cancelleria. A ciò dovendosi ovviamente aggiungere che alla diretta sottrazione-asportazione dei valori bollati si coniuga, nella vicenda per cui è processo, l'indefettibile appropriazione delle somme versate al AD e ai correi, ed entrate nel patrimonio della pubblica amministrazione, dagli utenti che hanno corrisposto il controvalore delle marche già usate e riciclate. Quando si consideri che tali utenti, ignari della illecita origine (peculato) delle marche da bollo da loro pagate ai "cortesi" cancellieri, sono stati posti - per effetto del contegno infedele degli imputati- nell'inconsapevole stato di omesso adempimento dell'obbligazione tributaria agli stessi riferibile (imposta di bollo), diviene evidente la possibile configurabilità, concorrente e giammai alternativa, di reati di truffa commessi in loro danno dagli imputati. Di tal che alla pacifica sussistenza dei contestati fatti di peculato e di abuso di ufficio ben avrebbe potuto connettersi, in regime di concorso formale di fattispecie incriminatrici, l'ulteriore reato di truffa continuata in pregiudizio degli utenti della cancelleria della volontaria giurisdizione. Accusa additiva che non è stata mossa al AD e ai coimputati.
4.5. Il rilievo che concerne la mancata concessione dell'attenuante di particolare tenuità dei fatti di cui all'art. 323 bis c.p. deve ritenersi non consentito. Si tratta, in vero, di censura che investe il trattamento sanzionatorio cioè un profilo della regiudicanda rimesso all'esclusivo apprezzamento del giudice di merito, sottratto a scrutinio di legittimità, se risulti sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. Ciò che deve dirsi per la sentenza impugnata, che ha escluso la concedibilità dell'attenuante in parola, prendendo in considerazione la condotta illecita dell'imputato nella sua completezza ideativa ed esecutiva. Vale a dire tenendo conto delle caratteristiche di continuità della condotta materiale, del disinvolto atteggiamento soggettivo del prevenuto gravemente lesivo dei doveri d'istituto, della generale gravità della condotta e del danno di immagine prodotto all'amministrazione giudiziaria (v. Cass. Sez. 6, 19.12.2011 n. 199/12, Lia, rv. 251567). Alla reiezione del ricorso segue per legge la condanna del AD al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2012