Sentenza 7 marzo 2001
Massime • 2
La disposizione dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 - la quale stabilisce che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 - va interpretata nel senso che quando il diritto o la lesione del diritto del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come nel caso di una promozione o di un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale.
La disposizione dell'art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. n. 80 del 1998 - la quale stabilisce che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993, così come modificato dallo stesso decreto n. 80, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998, mentre le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e devono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000 - va interpretata nel senso che quando il diritto o la lesione del diritto del dipendente nasca da un atto, provvedimentale o negoziale, come nel caso di una promozione o di un licenziamento, occorre tenere conto, ai fini della giurisdizione, unicamente del momento dell'emanazione dell'atto da cui nasce la pretesa giudiziale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/03/2001, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2001 |
Testo completo
ESENTE Å IMPOSTA DI BOLLO, DI PESA, TASSA САLA CORTE SUORAMADI CAL AZI REGISTRO, ET 3 ART. 10 .7 L SEZI I UNITE CIVILI 8 70 533 O DIRITT L C E E P D Ill.mi Sigg.ri Magistrati:Composta S DELLA I Oggetto S PUBBLICO IMPIEGO - DIFFERENZA DI QUALIFICA Dott. Andrea VELA Primo Presidente - Dott. Francesco AMIRANTE Presidente di sezione R.G.N. 2491/99 Dott. Alfio FINOCCHIARO - Presidente e Relatore - - Consigliere Dott. Giovanni PRESTIPINO - Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Cron. 12717 - Consigliere Rep. Dott. Giovanni PAOLINI Ud.19/01/01 - Consigliere Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere Dott. Roberto PREDEN Dott. Ugo VITRONE Consigliere ha pronunciato la seguente ORD I NANZA sul ricorso proposto da: AO EP, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA ZOAGLI MAMELI 9 presso lo studio dell'avvocato GIANCARLO BEVILACQUA, rappresentato e difeso dall'avvocato LELIO MARASCO, giusta delega in calce al ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
2001 - intimato 4 avverso la decisione definitiva n. 365/98 del Consiglio 1 di Stato di ROMA, depositata il 03/03/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/01/01 dal Consigliere Dott. Alfio FINOCCHIARO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE il quale chiede che la corte di cassazione, a sezioni unite, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso. La Corte di cassazione, a sezioni unite, considerato che PP PA ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione del Consi- glio di Stato, sez. IV, 3 marzo 1998 n. 365, con la quale è stato respinto l'appello dallo stesso proposto avverso sentenza del TAR Calabria;
- considerato che a sostegno del ricorso il ricor- rente deduce "eccesso di potere per parziale esercizio della funzione giurisdizionale, avendo il Consiglio di Stato omesso di pronunciarsi su un elemento determinan- te per la soluzione della controversia", - considerato che il sindacato delle sezioni + unite della Corte di cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero al- l'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della 2 3 funzione giurisdizionale, e non al modo del suo invece, gli errori in esercizio, cui attengono, iudicando o in procedendo, i quali, esorbitando dai confini di quell'astratta valutazione di sussi- stenza degli indici definitori della materia, inve- stono l'accertamento della fondatezza o meno della do- manda, ossia il merito della controversia (ex plurimis: Cass. 24 febbraio 1997, n. 1671; Cass. 9 agosto 1996, n. 7339; Cass. 14 giugno 1995, n. 6688); considerato che, nella specie, con il motivo di ricorso, si denuncia un cattivo esercizio da parte del Consiglio di Stato della propria giurisdizione e cioè pretesi errores in procedendo per non avere il giudice amministrativo pronunciato su un elemento determinante per la soluzione della controversia;
considerato che
tale censura si esaurisce nell'ambito dei limiti interni della giurisdizione am- ministrativa e non tocca il tema del riparto dei compi- ti fra detto giudice ed i giudici di altro ordine, se- condo il paradigma dello speciale rimedio ex artt. 111 cost. e 362 c.p.c.; - considerato che, in conformità alle conclusioni del Procuratore Generale presso questa Corte, il ricor- So va dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per non avere l'intimato svolto attività difensi- 3 va in questa sede;
P.Q.M.
La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il giorno 19 gennaio 2001. Il Presidente Andres Kete II Collaboratore di Cancellerie Depositato in Cancelleria Roma, 1 20 APP. 2001 IL COLABORATORE DI CANCELLERIA 3 3 0 5 1 A . . S I T S N D R A , A T 3 ' O , 7 L L A L S O E B 1 I C 4 7 L 8 A A 1 D A O I M T A , I T L O I A L R R I D E T S D E D I T G O E N E R S E