Sentenza 13 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2002, n. 5362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5362 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' IN NOME DEL POP0 53 6 2 / 0 2 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Paolino DELL'ANNO R.G.N. 15930/99 Rel. Consigliere Cron.16257 Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Dott. Camillo FILADORO Rep. Consigliere Ud. 16/01/02 Dott. Pasquale PICONE Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NO AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEVICO 9. presso lo studio dell'avvocato STUDIO ALBERTO GALATI, rappresentato e difeso dall'avvocato SANDRO SCOPPA, giusta delega in atti;
2002 - controricorrente 213 avversO la sentenza n. 665/99 del Tribunale di -1- CATANZARO, depositata il 31/05/99 R.G.N. 1208/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/01/02 dal Consigliere Dott. Attilio CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso in data 8 aprile 1997 al Pretore di Catanzaro il signor DO RU, premesso di essere titolare di indennità di accompagnamento, chiedeva la condanna del Ministero dell'Interno a corrispondergli, fino al 31 dicembre 1987, tale indennità nella stessa misura di quella percepita dai grandi invalidi di guerra. Invocava, a sostegno della sua pretesa, l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, la legge 26 luglio 1984, n. 392, l'art. 3 della legge 6 ottobre 1986, n. 656. Il Ministero convenuto, costituitosi, contestava la domanda, deducendo, per quanto interessa in questa sede, anche la intervenuta prescrizione decennale. Con sentenza in data 25 maggio 1998 il Pretore rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto azionato. L'appello del signor RU veniva parzialmente accolto dal Tribunale di Catanzaro con sentenza del 15 marzo/31 maggio 1999. I giudici di secondo grado osservavano che, essendo stato il ricorso introduttivo del giudizio notificato in data 19 maggio 1987 (così nella sentenza impugnata, con evidente errore sull'anno, che è il 1997), risultava impedita l'estinzione del diritto relativamente ai ratei maturati successivamente al 19 maggio 1987; dichiaravano, pertanto, il diritto dell'appellante a percepire l'indennità di accompagnamento nella nuova misura fissata dall'art. 3 della legge n. 656/86 dal 23.5.1987 al 31.12.1987, condannando il Ministero al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto. 3 Per la cassazione di tale decisione ricorre, formulando un unico motivo di censura, il Ministero dell'Interno. DO RU resiste con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo la difesa del Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2935 cod. civ. Assume che, se (come statuito dallo stesso Tribunale) il diritto esercitato dall'odierno resistente poteva esser fatto valere solo dal 16.10.1986 - data di entrata in vigore della legge 656/86- se ne sarebbe dovuto dedurre l'intervenuta prescrizione, atteso che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta depositato solo in data 8.4.1997 e notificato il successivo 22.5.1997, oltre il termine decennale di prescrizione. Il ricorso è manifestamente infondato. Atteso che il Tribunale ha applicato, come già il Pretore, la prescrizione decennale invocata dal Ministero, risulta evidente che la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, effettuata, come risulta dall'esame della copia notificata dello stesso, il 22 maggio 1997, ha fatto salvi gli effetti della prescrizione dal 23 maggio 1987, sicché la pronuncia del giudice di appello, di accoglimento della domanda limitatamente al periodo dal 23.5.1987 al 31.12.1987, è corretta. Va ricordato, infatti, che dal rapporto previdenziale o assistenziale non scaturisce una singola e complessiva obbligazione, da adempiere ratealmente, ma deriva una serie di obbligazioni, a cadenza periodica, ciascuna delle quali realizza l'intera prestazione dovuta in quel determinato periodo (Cass., S.U., 26 giugno 1996 n. 5895); sicché la prescrizione della richiesta di una differenza decorre da ogni singolo rateo. Il ricorso va pertanto rigettato e il Ministero ricorrente va condannato al rimborso delle spese di questo giudizio di legittimità in favore del resistente, con attribuzione all'avv. Sandro Scoppa, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il Ministero ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 380 oltre Euro 700 i (settecento/00) per onorario di avvocato, con attribuzione all'avv. Sandro Scoppa. Così deciso in Roma il 16 gennaio 2002 Il Presidente Il cons. estensore With Melining M. lin. mm Gu P l l l IL CANCE Ph ll 5