Sentenza 15 ottobre 2013
Massime • 1
In materia di alimenti, fra l'art. 516 cod. pen. e le norme della legislazione speciale sui vini di cui al d.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, ed ora alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sussiste un rapporto di specialità reciproca, poiché la prima disposizione si riferisce alle sole condotte di messa in vendita o in commercio come genuina di qualsiasi sostanza alimentare non genuina, mentre le seconde, specificamente dettate in materia di vini, si estendono anche alle attività di vinificazione e di produzione del vino, con la conseguenza che, fatti salvi i casi di riserva specifica della norma generale penale tassativamente previsti, si applica la sola disposizione di legge speciale quando la fattispecie concreta rientri totalmente nella sfera di coincidenza comune fra le norme.
Commentario • 1
- 1. Il concorso tra pedopornografia reale e virtuale: una recente sentenza del Gup di Palermo applica il ne bis in idemFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 26 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2013, n. 5906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5906 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 15/10/2013
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - N. 3022
Dott. ORILIA NZ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 28855/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GO DO NZ, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 18 ottobre 2012 dalla corte d'appello di Lecce;
udita nella pubblica udienza del 15 ottobre 2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCO Amedeo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. POLICASTRO Aldo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. MACRÌ Ubaldo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. NI DO NZ venne rinviato a giudizio per rispondere, in concorso con altri soggetti (AN LI, Notaro BE GI, OL DO) dei reati di cui all'art. 416 c.p., all'art. 516 c.p., alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5, lett. a), (per avere promosso e organizzato una associazione per delinquere finalizzata alla illecita produzione e distribuzione di vino adulterato con zuccheri di canna e mais annacquato, prodotto nello stabilimento vinicolo da lui gestito), all'art. 349 c.p. (per avere violato i sigilli apposti a detto stabilimento al fine di proseguire nella illecita attività di distribuzione del prodotto adulterato), al D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c) e D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, (per avere utilizzato per il trasposto autobotti e rimorchi alimentati con gasolio destinato a uso agricolo, acquistato emettendo fatture e documenti fiscali per operazioni inesistenti, così sottraendosi al pagamento dell'accisa sugli oli minerali).
Con sentenza del 19.10.2011 il tribunale di Lecce dichiarò NI DO, Notaro BE GI e OL DO colpevoli dei reati loro in concorso ascritti, fatto salvo il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5), lett. a), perché estinto per prescrizione.
Inoltre OL DO venne assolto dal delitto di cui all'art. 349 c.p., per non aver commesso il fatto;
il NI, il Notaro
ed il OL dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, perché il fatto non costituisce reato.
La corte d'appello di Lecce, con la sentenza in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarò non doversi procedere
contro
NI DO NZ, Notaro BE GI e OL DO per il reato di cui all'art. 516 c.p. per gli episodi del giugno 2004, per il reato previsto dall'art. 349 c.p. e per quello previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 40, comma 1, lett. c), perché tali reati sono estinti per prescrizione. Rideterminò poi la pena per il NI in anni tre e un mese di reclusione.
2. NI DO NZ, a mezzo dell'avv. Macrì Ubaldo, propone ricorso per cassazione deducendo:
1) erronea applicazione dell'art. 516 c.p. e del D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76. Osserva che come reato fine non poteva essere contestato quello di cui all'art. 516 c.p., che contiene una norma generale che punisce le frodi in commercio, bensì quello previsto dalla norma speciale di cui al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76, diretta specificamente alla "repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti".
Tale norma speciale, che prevedeva un reato tipico in materia di "vini ed aceti", è stata però trasformata in illecito amministrativo dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 1, in attuazione della delega contenuta nella 1. 25.06.99 n. 205. Non poteva quindi, in sua vece, essere contestata altra norma, certamente di carattere generale, come l'art. 516 c.p., che si riferisce genericamente a tutti i prodotti alimentari (ad eccezione quindi del vino ed altri prodotti alimentari per i quali è prevista una legislazione speciale) e comunque alla "vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine". Del resto, l'entità della pena prevista originariamente, fino a cinque anni, è sintomatica della specialità della norma del 1965, rispetto alla norma generale che già esisteva nel codice penale di cui all'art. 516 c.p. che prevede addirittura una pena alternativa della multa fino ad Euro 1.032 ed una reclusione fino a sei mesi. Osserva poi che non vi è alcuna prova che vi sia stata una frode in commercio perché il prodotto sequestrato, e fatto analizzare, non era ancora stato posto in commercio;
lo stesso si trovava ancora in cantina e pertanto manca l'elemento costitutivo del reato di cui all'art. 516 c.p., il quale tutela la correttezza dei rapporti commerciali e non la salute dei cittadini. La norma non contiene l'espressione "detenere per il commercio" e da ciò deve desumersi che la semplice detenzione con il fine di vendere non costituisce violazione dell'art. 516 c.p.; in tali casi deve trovare applicazione solo la sanzione (penale o amministrativa prevista dalla legge speciale). In particolare non vi era alcuna prova per sostenere che vi era stata la vendita di tali prodotti e sul punto manca una qual-siasi motivazione in relazione al residuo episodio del 19-20.1.2005 ascritto a titolo di concorso al Calò Antonello.
2) erronea applicazione dell'art. 416 c.p., perché l'avvenuta depenalizzazione del reato di cui all'art. 76 cit., reato fine oggetto del sodalizio criminoso, eliminando l'antigiuridicità della condotta associativa, esclude la configurabilità del reato di associazione a delinquere ex art. 416 c.p.. La corte d'appello ha ritenuto che il reato associativo persiste perché era stato contestato come finalizzato non soltanto alla illecita produzione di vino adulterato ma anche alla sua distribuzione, alla sottrazione al pagamento dell'accisa sugli oli minerali del gasolio ad uso agricolo, utilizzato per movimentare tale merce attraverso il trasporto in gomma, alla emissione di fatturazioni per operazioni inesistenti. Tuttavia, la corte d'appello ha dichiarato la prescrizione di tutti gli altri reati e quindi non è entrata nel merito dei singoli motivi d'appello residuando cosi solo la violazione dell'art. 516 c.p., per l'episodio del 19.1.2005. Osserva poi che non vi era alcun elemento concreto per affermare con certezza che tra i vari imputati era stata costituita una associazione con un accordo per la consumazione dei reati - fine contestati tanto diversi tra loro e che il NI ne fosse il capo promotore.
3) erronea applicazione dell'art. 159 c.p., sulle sospensioni della prescrizione. Deduce che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto validamente sospeso il procedimento nel primo grado e quindi dei termini di prescrizione, per un periodo di giorni 154 in relazione ai due rinvii disposti per impedimento del difensore all'udienza del 1.2.2011 (fino al 6.4.2011) ed a quella .del 27.6.2011 (sino al 26.09.2011).
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente sostiene che avrebbe dovuto applicarsi non la norma generale di cui all'art. 516 c.p., ma quella speciale di cui al D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, art. 76. Sul punto devono essere fatte le seguenti osservazioni. L'art. 516 c.p., prevede il reato di "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine", il quale punisce con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032 Euro "Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine". Trattasi evidentemente di una norma generale che si riferisce genericamente a tutti i prodotti alimentari. Successivamente, con il D.P.R. 12 febbraio 1965, n. 162, vennero poste specifiche "Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti". L'art. 76 di questo testo normativo (ora abrogato) introduceva il ed. reato di sofisticazione di vini, prevedendo, al comma 1, che "Chiunque, fuori dei casi consentiti nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcole, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca o leggermente appassita, ovvero impiega antibiotici ovvero impiega antifermentativi non consentiti ovvero impiega ferrocianuro di potassio in modo diverso da quello stabilito, è punito con la reclusione da tre mesi a cinque anni e con la multa di L. 100 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto sofisticato". Il precedente art. 22, poi, disponeva che "Sono vietati la detenzione a scopo di commercio ed il commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che abbiano subito trattamenti ed aggiunte non consentiti o che, anche se rispondenti alle definizioni e ai requisiti del presente decreto, provengono da vitigni diversi dalla vitis vinifera". I commi 2 e 3 prevedevano altre ipotesi per le quali si applicava il divieto, mentre il comma 5 stabiliva che "Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti ed i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti". L'art. 84 puniva quindi la violazione delle disposizioni di cui all'art. 22, commi 1 e 2, con la multa di lire 35 mila per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto detenuto, posto in vendita o somministrato (con una pena minima di L. 200 mila).
Successivamente, con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, art. 1, (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio), i suddetti reati previsti del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, artt. 76 e 84, sono stati depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi, puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria.
Va anche ricordato che il D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 è stato abrogato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 47, (Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino), che, in attuazione della normativa comunitaria, ha posto una nuova organica disciplina della materia concernente la produzione ed il commercio del vino. In particolare, l'art. 6 indica le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici e nelle cantine;
l'art. 10, vieta la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti, tra l'altro, alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel Registro nazionale delle varietà di vite;
l'art. 11 vieta di vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini che contengono i componenti o presentano le caratteristiche ivi indicati.
Le violazioni di queste prescrizioni sono tutte punite con sanzioni amministrative. In particolare, l'art. 33, comma 2, dispone che "Chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca anche leggermente appassita, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 Euro per ettolitro di prodotto sofisticato;
in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 2.500 Euro". L'art. 35, poi, prevede le sanzioni amministrative per le violazioni alle disposizioni "relative alla produzione, detenzione e commercializzazione di mosti e di vini". In particolare, il comma 5 dispone che "Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'art. 10, commi 1 e 2, e all'art. 11, comma 1, lett. a), c) f), h) e i), e comma 2, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione"; mentre il comma 6 prevede, tra l'altro, alla lett. b), la sanzione amministrativa per "chiunque detiene a scopo di vendita o di somministrazione o comunque di commercio mosti e vini di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), d), e) e g), senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste ai sensi del medesimo art. 11, comma 3".
In sostanza, la L. 20 febbraio 2006, n. 82, in attuazione della normativa comunitaria, ha regolato in modo più completo ed organico la materia relativa alla produzione ed al commercio dei vini, ma non incide in modo decisivo sulla questione che si presenta nel presente giudizio perché ha riproposto - per quanto qui interessa - in modo quanto meno analogo le medesime prescrizioni ed i medesimi illeciti già previsti dal D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, ed ha confermato la previsione delle violazioni alle sue prescrizioni come illeciti amministrativi.
Va ancora rilevato che la circostanza che le disposizioni del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 - che originariamente prevedevano dei reati puniti ancor più severamente di quanto facesse la norma generale dell'art. 516 c.p., - siano state successivamente depenalizzate - con una precisa scelta del legislatore in attuazione delle normative comunitarie;
scelta poi ribadita con la L. 20 febbraio 2006, n. 82 - non può ovviamente incidere sulla relazione di specialità fra le disposizioni in esame.
Ora, ritiene il Collegio che non possa negarsi che la norma di cui all'art. 516 c.p., si ponga come norma generale che si riferisce genericamente a tutte le condotte di messa in vendita o di messa in commercio come genuina di qualsiasi sostanza alimentare non genuina. Le norme di cui al D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 ed ora alla L. 20 febbraio 2006, n. 82, invece, in relazione a quella dell'art. 516 c.p., presentano il carattere di norme speciali che riguardano esclusivamente i vini e gli altri prodotti ivi indicati. Fra le due norme appare esistente, infatti, un tipico rapporto di specialità, nel senso che la norma speciale regola solo una parte delle fattispecie comprese nella norma generale, mentre questa deve essere interpretata nel senso che (almeno fino a quando resterà in vigore la norma speciale) si estende a tutte le condotte di frode, mediante messa in vendita o in commercio, relative a qualsiasi prodotto alimentare, ad eccezione di quelle condotte previste e di quegli specifici prodotti indicati dalle norme speciali che disciplinano la produzione e il mercato del vino e prodotti analoghi. Ciò tanto più, a parere del Collegio, dopo che la L. 20 febbraio 2006, n. 82, in espressa attuazione della normativa comunitaria, ha posto una disciplina specifica "concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino", esplicitando che si tratta di un mercato e di prodotti che hanno caratteristiche e necessità differenziate e quindi necessitano di una disciplina speciale.
Può quindi condividersi solo in parte la giurisprudenza più risalente che escludeva un rapporto di specialità fra le norme del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, artt. 22 e 25 e quelle degli artt. 515 e 516 c.p. a causa del diverso interesse tutelato, essendo le prime dirette a tutelare la salute del consumatore e garantire la genuinità dei mosti, vini ed aceti e le seconde a combattere la disonestà commerciale ed a tutelare il diritto del consumatore alla regolarità del commercio (Sez. 6^, 12.4.1976, n. 9773, Barbanera, m. 134514; Sez. 6^, 11.10.1971, n. 822, Dragonetti, m. 119393). Considerazioni solo in parte analoghe possono essere fatte in ordine alla sentenza della Sez. I, 22.11.2005, n. 46138, AN (non massimata), secondo cui i delitti di cui agli artt. 515 e 516 c.p. e l'illecito amministrativo di cui al D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, art. 76, si pongono in relazione di specialità reciproca e possono pertanto concorrere, tutelando le norme del codice penale la correttezza e lealtà commerciale e la legislazione speciale la qualità e genuinità dei prodotti venduti e, dunque, la salute dei consumatori (la motivazione della sentenza, peraltro, si fonda sul richiamo a precedenti decisioni che però riguardano soprattutto il diverso reato di cui alla L. 30 aprile 1962, n. 283, art. 5). Innanzitutto, invero, non pare che le norme in esame tutelino beni giuridici del tutto differenti, in quanto in realtà anche l'art. 516 c.p., tutela la qualità e la genuinità dei prodotti venduti. In
ogni modo, ciò che rileva ai fini del rapporto di specialità è soprattutto la struttura oggettiva delle norme e ed il loro ambito di applicazione. Va anche rilevato che le decisioni ora indicate riguardavano la vecchia normativa di cui al D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 e non la vigente disciplina della legge 20.2.2006, n. 82. Sembra
quindi debba condividersi, se correttamente intesa, l'affermazione della appena citata sentenza Sez. 1^, n. 46138 del 2005, AN, secondo cui fra gli artt. 515 e 516 c.p., e le norme della legislazione speciale sui vini vi è una "relazione di specialità reciproca". E difatti, così come la disciplina speciale sui vini non copre ovviamente l'intera estensione dell'art. 516, anche quest'ultimo non copre l'intera estensione della L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 5 e del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, perché, ad esempio, ha ad oggetto solo la condotta di chi pone in vendita o mette altrimenti in commercio il prodotto alimentare, e non anche tutte le altre attività concernenti le operazioni di vinificazione e di produzione del vino e prodotti assimilati. Pertanto, la possibilità di applicazione di entrambe le discipline deriva dal fatto che le norme del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 162 e della L. 20 febbraio 2006, n. 82, hanno un ambito di applicazione che non è
interamente coperto da quello degli artt. 515 e 516 c.p.. Se dunque una fattispecie concreta rientri totalmente nella sfera di applicazione sia della norma del codice sia di quella speciale sulla produzione ed il commercio dei vini, in forza del principio di specialità dovrà applicarsi solo quest'ultima. A meno che, ovviamente, la norma speciale amministrativa non ponga una riserva di applicazione della norma generale penale, come avviene, ad esempio, nel caso, dianzi ricordato, della L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 35, comma 5, il quale prevede espressamente che le sanzioni amministrative ivi indicate si applichino "salvo che il fatto costituisca reato".
Se invece il soggetto ponga in essere una condotta complessiva che violi, per una parte, le norme della disciplina speciale e, per altra parte, diverse ed ulteriori norme ricavabili dagli artt. 515 e 516 c.p., allora non potrebbe escludersi l'applicazione delle due norme in relazione alla condotta complessiva (in realtà alle due diverse condotte).
Al contrario, quando l'intera condotta violi la normativa speciale sul mercato del vino, troverà applicazione solo quest'ultima, tranne che nelle ipotesi per le quali questa contenga la clausola "salvo che il fatto costituisca reato".
2. Venendo ora al caso di specie, dalla sentenza impugnata risulta che la condanna per il reato di cui all'art. 516 c.p., è stata confermata dalla corte d'appello unicamente per l'episodio del 19-20 gennaio 2005. Dalle sentenze di merito non si comprende se questo episodio riguardi soltanto la violazione della speciale normativa sulla produzione e commercio del vino, oppure anche altre e diverse violazioni che rientrano nella sfera di applicazione dell'art. 516 c.p., ma non anche in quella della disciplina speciale. Nemmeno è
specificato se si tratti di una di quelle ipotesi per le quali la L. 20 febbraio 2006, n. 82, art. 35, comma 5, prevede la clausola "salvo che il fatto costituisca reato".
Sul punto però la possibilità di un annullamento con rinvio perché venga chiarita questa circostanza è impedita dal fatto che il reato di cui all'art. 516 è ormai estinto per prescrizione, anche calcolando il periodo di sospensione del decorso della prescrizione di 154 giorni per i rinvii disposti alle udienze dell'1.2.2011 e del 27.6.2011 per impedimento del difensore.
Poiché dagli atti, come appena osservato, non emergono in modo evidente cause di proscioglimento nel merito, la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio limitatamente al reato di cui all'art. 516 c.p., perché estinto per prescrizione, con conseguente eliminazione della relativa pena di un mese di reclusione.
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato, dal momento che, quand'anche si accertasse che tutti gli episodi contestati come delitto ai sensi dell'art. 516 c.p., dovessero invece qualificarsi come illeciti amministrativi ai sensi del D.P.R. 12 marzo 1965, n. 16 (ed ora della legge 20.2.2006, n. 82) resterebbe ugualmente configurabile, nel caso in esame, il delitto di associazione per delinquere di cui all'art. 416 c.p.. È vero che, la giurisprudenza di questa Corte, in un caso solo in parte analogo, ha affermato che "La sopravvenuta depenalizzazione dei reati-fine di un'associazione per delinquere fa venire meno "ex tunc" la rilevanza penale dello stesso fatto associativo, perché, ferma restando l'autonomia del reato di associazione, è necessario che il relativo programma abbia carattere criminale. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza di condanna per il reato di associazione finalizzata esclusivamente alla sofisticazione vinicola, per l'intervento "medio tempore" del D.Lgs. n, 507 del 1999 di depenalizzazione delle ipotesi criminose costitutive del programma associativo)" (Sez. 1^, 9.3.2005, n. 13382, Screti, m. 232491). Nel caso deciso da questa sentenza era stato contestato un programma del sodalizio consistente esclusivamente nella sofisticazione dei vini (ipotesi prevista come reato dal D.P.R. n. 162 del 1965, art. 76; ma poi depenalizzata, con effetto "ex tunc", dal D.Lgs. n. 507 del 1999). Nel caso di specie, invece, trattandosi della depenalizzazione solo di alcune delle condotte oggetto del programma associativo, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui "Per la sussistenza del reato associativo non è necessaria l'effettiva commissione dei reati-fine, ma è sufficiente l'esistenza della struttura organizzativa e del carattere criminoso del programma, il quale permane anche quando taluno dei reati fine non costituisce più illecito penale a seguito di "abolitio criminis "" (Sez. 6^, 27.11.2003, n. 7187 del 2004, Marchiani, m. 228600). La corte d'appello ha infatti posto in rilievo che nel presente processo l'associazione per delinquere era finalizzata non soltanto alla illecita produzione di vino adulterato ed alla sua distribuzione, ma anche alla sottrazione al pagamento dell'accisa del gasolio ad uso agricolo, utilizzato invece per movimentare la merce attraverso il trasporto in gomma, ed alla violazione dei sigilli;
con la conseguenza che anche successivamente all'intervenuta depenalizzazione del reato di sofisticazione di vini permaneva il carattere criminale dell'associazione finalizzata alla commissione degli altri delitti.
La corte d'appello ha poi fornito congrua, specifica ed adeguata motivazione sulle ragioni per le quali ha ritenuto provata la sussistenza di una associazione finalizzata alla commissione dei suddetti delitti, con un accordo tra i diversi imputati per la consumazione dei reati-fine, e per le quali ha ritenuto che il NI ne fosse uno dei promotori ed organizzatori. Sul punto, del resto, il motivo di ricorso è del tutto generico.
4. Il terzo motivo di ricorso è divenuto irrilevante e, comunque, resta assorbito dalla declaratoria di intervenuta prescrizione del reato di cui all'art. 516 c.p.. Il reato di cui all'art. 416 c.p., comma 1, consumatosi l'1.3.2005, ed avente un periodo massimo di prescrizione di 8 anni e 9 mesi, non è invece ancora prescritto anche non considerando il detto periodo di sospensione di 154 giorni.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 516 c.p. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di un mese di reclusione.
Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 15 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2014