Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2013, n. 5906
CASS
Sentenza 15 ottobre 2013

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In materia di alimenti, fra l'art. 516 cod. pen. e le norme della legislazione speciale sui vini di cui al d.P.R. 12 marzo 1965, n. 162, ed ora alla legge 20 febbraio 2006, n. 82, sussiste un rapporto di specialità reciproca, poiché la prima disposizione si riferisce alle sole condotte di messa in vendita o in commercio come genuina di qualsiasi sostanza alimentare non genuina, mentre le seconde, specificamente dettate in materia di vini, si estendono anche alle attività di vinificazione e di produzione del vino, con la conseguenza che, fatti salvi i casi di riserva specifica della norma generale penale tassativamente previsti, si applica la sola disposizione di legge speciale quando la fattispecie concreta rientri totalmente nella sfera di coincidenza comune fra le norme.

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    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 26 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 15/10/2013, n. 5906
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5906
Data del deposito : 15 ottobre 2013

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