Sentenza 5 maggio 2005
Massime • 1
È abnorme la sentenza con cui la sezione distaccata del Tribunale dichiari la propria incompetenza per territorio, rimettendo gli atti alla Procura della Repubblica presso la sede principale per la trattazione del processo nella sede principale, in quanto l'erronea ripartizione dei procedimenti tra le sezioni distaccate o tra queste e la sede centrale riguarda una questione di mera ripartizione interna degli affari, che viene risolta, sia in sede civile che in sede penale, dal presidente del Tribunale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/05/2005, n. 22517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22517 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 05/05/2005
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - N. 947
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 1386/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BRINDISI;
nei confronti di:
LL IO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del tribunale di Brindisi, sezione di Francavilla Fontana;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il P.M. nella persona del sostituto procuratore generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al presidente del tribunale di Foggia;
letti il ricorso e la sentenza denunciata;
osserva:
IN FATTO
Con sentenza del 17 giugno 2004, il tribunale di Brindisi, sezione di Francavilla Fontana, dichiarava la propria incompetenza per territorio a norma degli artt. 21 e 23 c.p.p. e disponeva la trasmissione, al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, degli atti relativi al procedimento penale a carico di AV AR, imputato del reato di cui all'art. 171 quater 1^ comma lett. a) legge n. 633 del 1941, come modificata dalla legge n. 248 del 2000, per avere nella qualità di proprietario dell'esercizio commerciale "Top Music" detenuto per il noleggio n. 25 D.V.D. e n. 25 CD musicali, destinati esclusivamente alla vendita. Fatto accertato in Francavilla Fontana il 23 ottobre 2003. A fondamento della decisione il tribunale osservava che il fatto contestato si era verificato in Torchiarolo e non in Francavilla Fontana e perciò "la competenza per territorio apparteneva al tribunale di Brindisi". Ricorre per cassazione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Brindisi, sulla base di un unico motivo. DIRITTO
Il ricorrente, dopo avere premesso che il ricorso deve ritenersi ammissibile perché il provvedimento impugnato deve considerarsi abnorme trattandosi di provvedimento non previsto dalla legge il quale determina altresì un'ingiustificata regressione del processo, deduce che,in materia di ripartizione degli affari tra sede centrale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate del medesimo tribunale, non si pone un problema di competenza ma di attribuzione, il quale problema, in caso di contrasto,va risolto in limine litis senza alcuna formalità dal presidente del tribunale al quale vanno trasmessi gli atti.
Il ricorso è fondato.
A norma dell'articolo 48 quater dell'Ordinamento giudiziario introdotto con l'articolo 15 del decreto legislativo n. 51 del 1998, nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime, il riferimento al territorio come elemento determinante l'attribuzione degli affari alle sezioni distaccate è stato ripreso dalla legislazione precedente e più precisamente dall'articolo 1 comma 1 del d.l. 15 maggio 1989 n. 173 convertito con modificazioni nella legge 11 luglio 1989 n. 51, la quale nel dettare le norme di interpretazione autentica della legge n. 30 del 1989 sulla pretura circondariale aveva assegnato alle sezioni distaccate della pretura gli affari rientranti nel territorio delle sezioni stesse, il riferimento al termine territorio aveva indotto una parte della dottrina e della stessa giurisprudenza a ravvisare nell'inosservanza del criterio di ripartizione degli affari di cui alla legge anzidetta un vizio di competenza. Il problema è stato definitivamente risolto dalle sezioni unite civili di questa corte con la sentenza n. 1374 del 1994, nel senso che si trattava di una mera ripartizione degli affari nell'ambito del medesimo ufficio, la quale ripartizione non poneva alcun problema di competenza, ma semplicemente di organizzazione interna nell'ambito del medesimo ufficio. Pertanto la violazione delle disposizioni sul punto doveva trovare rimedio dentro lo stesso procedimento dando luogo ad una pronuncia ordinatoria del pretore non impugnabile autonomamente. Il decreto legislativo n. 51 del 1998, ha recepito l'orientamento di questa corte. Invero, in sede civile, ha introdotto l'articolo 83 bis dispos att. c.p.c. in base al quale "l'inosservanza delle disposizioni di ordinamento giudiziario relative alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate, o tra diverse sezioni distaccate, delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione monocratica è rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione.
Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, dispone la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale, che provvede con decreto non impugnabile"; ed in sede penale ha introdotto l'articolo 163 bis delle disposizioni d'attuazione, in base al quale "l'inosservanza delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario relativa alla ripartizione tra sede principale e sezioni distaccate o tra diverse sezioni distaccate dei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica, è rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Il giudice, se ravvisa l'inosservanza o ritiene comunque non manifestamente infondata la relativa questione, rimette gli atti al presidente del tribunale che provvede con decreto non impugnabile". Dai principi dianzi esposti discende che si tratta di una mera ripartizione interna degli affari che viene risolta, sia in sede civile che in sede penale, dal presidente del tribunale con la stessa procedura interna adottata per risolvere gli altri contrasti in merito alla ripartizione degli affari. Contro il decreto presidenziale non è ammesso alcun ricorso o reclamo ne' un eventuale errore potrebbe essere dedotto in sede d'impugnazione della sentenza pronunciata dal giudice al quale il presidente ha assegnato la pratica. Non v'è quindi alcun vizio di competenza, perché questa presuppone la diversità degli uffici, ne' di costituzione del giudice perché questa presuppone che l'atto giurisdizionale sia posto in essere da persona estranea all'ufficio.
Il provvedimento impugnato va quindi annullato per la sua illegittimità e perché determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini preliminari.
Gli atti vanno trasmessi al presidente del tribunale di Brindisi per la designazione del giudice essendo comunque sorto un contrasto in merito alla ripartizione dell'affare in questione.
P.Q.M.
LA CORTE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata. Dispone trasmettersi gli atti al presidente del tribunale di Brindisi.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2005