Sentenza 27 maggio 2004
Massime • 2
Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo cod. proc. pen., invero conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Nè in contrario si può invocare un preteso "principio di tassatività del mezzo probatorio", in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto "principio di tassatività" sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario.
In tema di svolgimento delle operazioni peritali, la comunicazione dell'eventuale continuazione in altra data delle operazioni medesime è data senza formalità. Ne consegue che la prova dell'avvenuta comunicazione può essere desunta da ogni elemento significativo. (La Corte ha ritenuto tale la partecipazione del difensore al successivo svolgimento delle operazioni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 34354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34354 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 27/05/2004
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 884
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 039119/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) SU UL N. IL 26/12/1976 ALBANIA;
avverso SENTENZA del 03/04/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BIANCHI Luisa;
Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. MARTUSCIELLO Vittorio che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv.to Giovanni Aricò.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 3 aprile 2003 la corte di appello di Bologna confermava quella emessa in primo grado dal Tribunale della stessa città con la quale LA TA era stato condannato a sei anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 25,00 di multa per reati di cui agli artt. 110 c.p e 73 l. stupef..
Ricorre per Cassazione l'imputato prospettando i seguenti motivi: 1) inosservanza dell'art. 268, co. 3, c.p.p. per avere utilizzato per le intercettazioni telefoniche impianti in uso di privati;
2) inosservanza dell'art. 229 c.p.p. in quanto, fissato l'inizio delle operazioni peritali di trascrizione delle contenuto delle telefonate intercettate per il giorno 17.12.2001 alle ore 16 presso lo studio del perito, il consulente rinviava tale inizio ad un momento successivo che si riservava di comunicare al difensore anche a mezzo del telefono, senza che però tale avviso venisse in realtà mai dato;
3) mancata assunzione di una prova decisiva richiesta in primo grado e consistente nel riconoscimento personale dell'imputato da parte dei testi;
il Tribunale non provvedeva su tale richiesta e la corte di appello respingeva l'eccezione proposta in quanto nel corso del dibattimento era avvenuto il riconoscimento informale dell'imputato; secondo il ricorrente in tal modo si sarebbe aggirata la disciplina che regola l'assunzione di uno specifico mezzo di prova, dando ingresso ad un atto ricognitivo effettuato senza le formalità previste agli artt. 213 e 214; 4) mancanza di motivazione della sentenza impugnata da cui non si deduce il singolo apporto dell'odierno ricorrente, nella cui disponibilità mai venne ritrovata sostanza stupefacente, alla consumazione dei reati contestati. Il ricorso deve essere rigettato per la infondatezza dei motivi addotti. Circa il primo motivo, il Collegio condivide quanto già osservato dalla Corte di appello;
per la temporanea indisponibilità dei risponditori che costituivano la normale dotazione della Procura della Repubblica, si era reso necessario noleggiare altri apparecchi risponditori che erano stati "installati" presso la Procura e dalla stessa utilizzati;
in tal modo è stato rispettato il disposto di legge che con il riferimento appunto agli "impianti installati nella Procura della Repubblica" evidenzia chiaramente che ciò che rileva è l'installazione colà delle apparecchiature destinate alle intercettazioni e non le modalità (acquisto, noleggio, leasing o altro) della stessa.
Quanto alla pretesa nullità delle operazioni peritali, non risulta in alcun modo violato il disposto dell'art. 229 c.p.p. atteso che, come la Corte di appello ha ben messo in evidenza, l'inizio di tali operazioni avvenne regolarmente nel giorno originariamente stabilito per la prima sessione, nel corso della quale, alla presenza di un sostituto del difensore dell'imputato, si constatò la insufficienza del materiale fino a quel momento consegnato e si dispose un aggiornamento a data che il perito si riservò di comunicare;
secondo l'art. 229 co. 2 c.p.p., gli avvisi della continuazione delle operazioni peritali sono dati senza formalità e pertanto anche la prova della avvenuta comunicazione può essere desunta da qualsiasi elemento ritenuto significativo;
è dunque corretto la valutazione effettuata dal giudice di merito che dalla piena ed attiva partecipazione della difesa dell'imputato al successivo svolgimento delle operazioni peritali ha ritenuto di poter ricavare la prova del contestato avviso, peraltro rilevando che tale partecipazione comportava in ogni caso la sanatoria di ogni eventuale nullità che si fosse in precedenza verificata.
Circa la pretesa rinnovazione del dibattimento per procedere alla ricognizione, è sufficiente richiamarsi al precedente di questa corte (Sez. 2^ 28.2.1997 n. 3382, Falco m.u. 207410) secondo cui "Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo cod. proc. pen., invero conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Nè in contrario si può invocare un preteso "principio di tassativita1 del mezzo probatorio", in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto "principio di tassatività" sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario".
Del tutto inammissibile è l'ultimo motivo di ricorso per la assoluta genericità della contestazione circa la propria responsabilità formulata con proposizioni meramente assertive e prive di riferimento ai concreti elementi di valutazione dell'attività criminosa dell'imputato quali contenute nella sentenza impugnata ed in quella, da quest'ultima richiamata e della stessa integrativa, di primo grado.
P.Q.M.
La Corte:
- rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004