Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 34354
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Sentenza 27 maggio 2004

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Deve ritenersi valido e processualmente utilizzabile il riconoscimento operato in udienza dalla persona offesa, nel corso dell'esame testimoniale, nei confronti dell'imputato presente. Anche nella vigenza del nuovo cod. proc. pen., invero conserva validità il principio secondo cui siffatti riconoscimenti vanno tenuti distinti dalle ricognizioni vere e proprie, costituendo essi atti di identificazione diretta, effettuati mediante dichiarazioni orali non richiedenti l'osservanza delle formalità prescritte per le dette ricognizioni. Nè in contrario si può invocare un preteso "principio di tassatività del mezzo probatorio", in forza del quale, nella specie, posta la esistenza di uno specifico mezzo probatorio costituito dalla ricognizione formale, gli effetti propri di quest'ultima non potrebbero essere perseguiti mediante altro mezzo di natura diversa come, appunto, quello costituito dall'esame testimoniale nel cui corso si dia luogo al riconoscimento diretto. Non vi è, infatti, elemento alcuno sulla cui base possa affermarsi che il suddetto "principio di tassatività" sia stato recepito dal vigente codice di rito, ma anzi la presenza dell'art. 189, che prevede l'assunzione di prove non disciplinate dalla legge, appare dimostrativa del contrario.

In tema di svolgimento delle operazioni peritali, la comunicazione dell'eventuale continuazione in altra data delle operazioni medesime è data senza formalità. Ne consegue che la prova dell'avvenuta comunicazione può essere desunta da ogni elemento significativo. (La Corte ha ritenuto tale la partecipazione del difensore al successivo svolgimento delle operazioni).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 27/05/2004, n. 34354
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34354
    Data del deposito : 27 maggio 2004

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