Sentenza 27 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/03/2003, n. 4539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4539 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto VENDITA SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco Presidente045 39 03 R.G.N. 10652/00 Cron. 10355 Consigli Dott. Rosario DE JULIO Rep. 1270 Consigliere Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Ud. 20/11/02 Dott. Carlo CIOFFI Rel. ConsigliereDott. Giovanna SCHERILLO ha pronunciato la seguente SEN TE NZA sul ricorso proposto da: TE AR AZ, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 7, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO SPINELLA, difesa dagli avvocati SALVATORE CIAVOLA, ANTONINO CIAVOLA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INDUSTRIA SICILIANA PREFABBRICATI DI TO RD C.SNC, (I.S.I.P.) in persona del legale rappresentante pro tempore TO RD, elettivamente domiciliato in ROMA PZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, ------ SALVATORE DI CRISTOFALO, giusta2002 difeso dall'avvocato 1507 delega in atti;
-1- controricorrente avverso la sentenza n. 345/99 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 26/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato CIAVOLA SALVATORE, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso inammissibilità o rigetto del ricorso. み -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione 2/10/92 IA ZI TE conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Catania la s.n.c.I.SI.P. (Industria Siciliana Prefabbricati esponendo che in data 29/7/87, coevamente ai congiunti del marito VI EP, ma con separato contratto, aveva acquistato dalla I.SI.P. per il prezzo di 17.800.000, già interamente versato, una casa mobile da installare su un terreno non edificabile posto in Siracusa, di proprietà della cognata VI TA;
che in attesa della consegna del manufatto, aveva approntato la piattaforma in cemento sulla quale il manufatto doveva essere collocato e la I.SI.P., sempre in attesa della consegna, le aveva concesso in uso temporaneo, installandole sulla detta piattaforma, due piccole case mobili;
ہیں che, ritenuta l'installazione una costruzione abusiva, il Pretore di Siracusa, con sentenza 5/7/88, aveva condannato la SA, proprietaria del terreno, per il corrispondente reato alla pena di 10 giorni di arresto e 7 milioni di ammenda, ordinando la demolizione delle due case mobili;
che l'attrice si era determinata all'acquisto della casa mobile perché la I.SI.P. le aveva assicurato, anche attraverso il messaggio ingannevole contenuto in un dépliant pubblicitario della venditrice, che per l'installazione non occorreva la concessione edilizia, poiché in relazione a quanto era avvenuto aveva comunicato alla I.SI.P. di ritenere risolto il contratto e chiesto la restituzione del prezzo, senza però ottenerlo, chiedeva che accertata la contrarietà del comportamento della venditrice all'obbligo di correttezza stabilito dall'art. 1175 c.c., il contratto fosse dichiarato nullo ovvero risolto per impossibilità giuridica dell'adempimento, condannando la convenuta al risarcimento del danno per l'inutile costruzione della piattaforma e alla restituzione del prezzo, oltre accessori. La convenuta, costituitasi, chiedeva il rigetto della domanda sostenendo, per quello che rileva nel presente giudizio, che l'art.5 delle condizioni generali di contratto poneva a carico della parte acquirente la richiesta e l'ottenimento della concessione edilizia. A sostegno produceva la copia commissione, con in calce a stampatello, la sottoscrizione dell'acquirente e, su foglio separato e privo di firma, copia fotostatica delle condizioni generali. L'attrice contestava la validità di tale produzione sostenendo in particolare di non avere avuto notizia delle condizioni generali contenute nella copia fotostatica prodotta dalla convenuta, e che tale documento non le poteva essere opposto in quanto si trattava di un foglio privo di firma e separato da quello contenente la copia commissione firmata Veniva ordinata alla convenuta l'esibizione della copia commissione in originale, ma l'ordine restava ineseguito. Con sentenza 18/1797 il Tribunale rigettava la domanda dell'attrice sul rilievo che la firma apposta sulla copia commissione non era stata da lei disconosciuta e ritenendo superato dalla volontà negoziale, espressa dalle parti con la sottoscrizione dell'art.5, quanto risultava contenuto nel depliant pubblicitario della I.SI.P. La TE proponeva appello provvedendo, alla prima udienza, a disconoscere di persona la firma a stampatello apposta sulla copia commissione. Con sentenza 26/5/99 la Corte d'appello di Catania rigettava il gravame confermando la decisione del primo giudice. Contro la sentenza la TE ha proposto ricorso per cassazione per tre motivi illustrati da una memoria. Ha resistito la I.SI.P. con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denuncia violazione di legge (artt.2702-2719 ― c.c. art.214 c.p.c.) per avere la sentenza attribuito efficacia probatoria alle condizioni generali di vendita contenute nella copia fotostatica priva di firma prodotta dalla I.SI.P, ritenendole tacitamente accettate dalla ricorrente per で mancanza di tempestivo disconoscimento. Secondo la ricorrente, la sentenza non ha considerato che, indipendentemente da un formale disconoscimento, il documento, così come prodotto dalla I.SI.P, non poteva avere alcuna efficacia probatoria, trattandosi di un foglio separato e privo della sottoscrizione della ricorrente, della quale occorreva dimostrare (e l'onere era a carico della I.SI.P, che non l'aveva assolto) la conformità all'originale, costituito, secondo la tesi della stessa I.SI.P, dal retro della copia commissione sottoscritta dalla ricorrente. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1341 e 1342 .c. per avere la sentenza ritenuto che le condizioni generali di vendita riportate nell'anzidetta copia fotostatica costituivano condizioni generali uniformi e che, per tale motivo, spettava alla ricorrente dimostrare che quelle da lei sottoscritte erano diverse da quelle uniformi. Contrariamente a quanto affermato dalla sentenza, spettava alla I.SI.P dimostrare che quelle riportate nella copia fotostatica erano identiche alle condizioni riportate sul retro della copia commissione. Non solo la I.S.IP non aveva fornito tale prova ma aveva riconosciuto di non essere in grado di dimostrare la conformità della copia da lei prodotta all'originale firmato dalla ricorrente. Col terzo motivo si denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo nonché violazione dell'art. 1175 c.c. per avere la sentenza da un lato riconosciuto che il messaggio pubblicitario contenuto nel dépliant era ingannevole e che da esso la ricorrente poteva essere stata indotta nell'errore di credere che non occorreva la concessione edilizia per installare la casa mobile acquistata dall'I.SI.P, e dall'altro contraddittoriamente affermato che la ricorrente, acquistando la casa mobile, aveva accettato il rischio connesso all'impresa. Inoltre la sentenza, affermando che la ricorrente, solo dopo le vicende capitate ai suoi parenti, aveva deciso di instaurare il giudizio si era basata sull'erroneo presupposto che le due casette mobili oggetto del sequestro penale riguardavano i parenti della ricorrente, laddove risultava per tabulas che esse erano state date dalla venditrice alla ricorrente in attesa della consegna della casa mobile. Né, infine, la sentenza aveva tenuto in alcuna considerazione l'obbligo di correttezza gravante sulla venditrice. II- Nessuno dei motivi merita accoglimento. La Corte territoriale ha preso le mosse dal dépliant pubblicitario diffuso dalla venditrice I.SI.P. osservando che, effettivamente, in esso si affermava che “la particolare struttura delle unità consentiva la messa in opere su qualsiasi terreno, in quanto esenti da concessione edilizia", ditalché il 1 messaggio, per come formulato, poteva in astratto essere recepito come assicurazione a potere installare i manufatti prefabbricati incondizionatamente. Tuttavia, ha osservato la Corte - e sul punto, decisivo ai fini di causa, - poiché in base alle norme in vigore il prefabbricato non vi è censura ancorato stabilmente al suolo non è esente da concessione edilizia in quanto modifica stabilmente il territorio, l'acquirente TE, indipendentemente dalle sue personali lacune, era tenuta a conoscere le norme in vigore delle quali non poteva invocare l'ignoranza. Inoltre, anche volendo ammettere l'errore, avrebbe dovuto provare che l'errore in cui era incorsa l'aveva determinata al contratto. Ma in tal senso non era stata fornita idonea prova perché la TE si era limitata a fare riferimento alle vicende personali occorse ai propri congiunti, che erano di significato incerto perché potevano anche indurre a opposte conclusioni e cioè che, pur sapendo di esse, la TE avesse accettato il rischio connesso all'impresa. Per tali ragioni, diventava superfluo, secondo la Corte di merito, ripercorrere l'impostazione della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto vincolante la clausola n.5 della copia commissione, ritenendola accettata anche con riferimento alle condizioni generali di contratto. Comunque, a tale proposito andava rilevato, secondo la Corte catanese, che, pur essendo stata la copia commissione prodotta dalla I.SI.P sin dal primo grado di giudizio, l'attrice aveva disconosciuto formalmente la sottoscrizione apposta a stampatello solo in appello, e che in primo grado la sua contestazione aveva riguardato solo la ricongiungibilità alla commissione del foglio separato, costituito dalla fotocopia non sottoscritta delle condizioni generali di contratto, per cui si doveva ritenere incontestata la provenienza dalla TE della commissione sottoscritta a stampatello. Ciò considerato e tenuto anche conto che le condizioni generali prodotte in fotocopia costituivano condizioni uniformi, doveva presumersi che queste fossero le medesime poste a tergo della commissione sottoscritta. Spettava quindi all'attrice dimostrare che le condizioni da lei approvate avevano derogato a quelle uniformi, ma tale prova l'attrice non aveva dato. Risulta chiaro dalla motivazione che la sentenza poggia su da due distinte rationes decidendi, ciascuna idonea a sorreggere autonomamente la decisione. La prima è basata sull'esclusione della tesi dell'errore, a cui fa riferimento il terzo motivo di ricorso. La seconda attiene all'efficacia probatoria della documentazione ر ي prodotta in giudizio dalla I.SI.P. (copia commissione e copia delle condizioni generali di contratto) e forma oggetto dei primi due motivi di ricorso. Seguendo l'ordine logico della sentenza, va esaminato per primo il terzo motivo, il quale è infondato. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il giudice d'appello ha tenuto ben presente che il messaggio pubblicitario contenuto nel dépliant, per come formulato, poteva avere indotto in errore l'acquirente, ma ha escluso che l'errore, se vi era stato, potesse essere ritenuto rilevante ai fini dell'efficacia del contratto difettando i requisiti della inescusabilità e dell'essenzialità. Sotto il primo profilo, concernente la configurabilità dell'errore di diritto, il giudicante ha correttamente richiamato e sul punto non vi è censura specifica - il principio ignorantia legis non excusat e, in applicazione di esso, ha ritenuto che l'eventuale non conoscenza delle norme edilizie da parte della TE non giustificava l'eventuale errore in cui essa era incorsa. Sotto il secondo profilo,concernente la configurabilità di un errore di fatto, ha rilevato che, data l'ambivalenza degli elementi di fatto indicati a tal fine dalla TE, non poteva ritenersi dimostrato che la stessa si era determinata a comprare la casa mobile proprio in conseguenza dell'errore. Alla luce di tali considerazioni, i rilievi svolti dalla ricorrente col motivo in esame risultano inaccoglibili, essendosi la TE limitata a lamentare la mancata considerazione della violazione da parte della I.SI.P. dell'obbligo ی ک di correttezza (violazione che il giudicante ha implicitamente escluso con il ritenere irrilevante l'errore) e il travisamento dei fatti di causa (ch e non vi è stato, perché il giudicante ha tenuto ben presente che il sequestro penale riguardava le case mobili consegnate che la ricorrente aveva ricevuto dalla I.SI.P. in attesa della consegna di quella definitiva). Il motivo va, quindi, respinto. Risultando confermata una delle due rationes decidendi che sorreggono l'impugnata sentenza, diviene superfluo l'esame dei restanti motivi di ricorso, entrambi concernenti l'altra ratio decidendi, i quali vanno all'impugnazione dichiarati inammissibili per difetto di interesse (Cass. Sez. Un. 1484/97). Il ricorso va quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
10 La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi euro 1102,00 di cui euro 1000, 00 (mille) per onorari. Roma, 20 novembre 2002 presidente L'estensore hill Franco. IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna DEPOOITATO PI CANCELLEIRA 27 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 Ronys の