Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 35773
CASS
Sentenza 3 aprile 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, l'art. 299, comma quarto-ter, cod.proc.pen., prevede, in relazione all'accertamento delle condizioni di salute dell'imputato, l'obbligo di disporre la perizia con esclusivo riferimento al caso in cui l'incompatibilità con la custodia cautelare in carcere venga dedotta sul rilievo di affezioni da A.I.D.S. o da grave deficienza immunitaria, rimanendo libero il giudice, negli altri casi, di decidere allo stato degli atti senza disporre perizia medica, qualora ritenga con congrua motivazione di escludere l'allegata incompatibilità o comunque adeguate le cure inframurarie prestate.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 35773
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 35773
    Data del deposito : 3 aprile 2007

    Testo completo