Sentenza 3 aprile 2007
Massime • 1
In tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, l'art. 299, comma quarto-ter, cod.proc.pen., prevede, in relazione all'accertamento delle condizioni di salute dell'imputato, l'obbligo di disporre la perizia con esclusivo riferimento al caso in cui l'incompatibilità con la custodia cautelare in carcere venga dedotta sul rilievo di affezioni da A.I.D.S. o da grave deficienza immunitaria, rimanendo libero il giudice, negli altri casi, di decidere allo stato degli atti senza disporre perizia medica, qualora ritenga con congrua motivazione di escludere l'allegata incompatibilità o comunque adeguate le cure inframurarie prestate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2007, n. 35773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35773 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2007 |
Testo completo
O S C U R A T A
357 73 /07 Udienza camerale del 3.4.07
R.G. n° 41544.06
Sentenza n° 777
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
La Corte suprema di Cassazione
Sezione VI penale
Composta dagli ill.mi sig.ri
Dott. Luigi Sansone Presidente
Consigliere Bruno Oliva 66 Adolfo Di Virginio 66
ઃઃ Giorgio Colla CC Carlo Di Casola
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Sul ricorso proposto da R.L. contro l'ordinanza 18 settembre 2006 del
Tribunale di Messina.
Letti gli atti e il provvedimento impugnato. Udita la relazione del Cons. Bruno Oliva.
Sentito il Procuratore generale, dott. Giuseppe Febbraio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e diritto.
ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale il R.L.
Tribunale di Messina ha respinto l'appello proposto contro il rigetto da parte del locale Tribunale della richiesta di revoca ex art. 299 c.p.p. della misura della custodia cautelare disposta nei suoi confronti con riferimento ai delitti di cui agli art. 416 bis c.p. e 74 del d.p.r. n°. 309 del 1990, a varie violazioni alla disciplina sulle armi ( 7 ipotesi) ed a quella sugli stupefacenti ( 17 ipotesi ). Lamenta il ricorrente violazione di legge e illogicità della motivazione, poiché la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare era stata disattesa senza il supporto di un formale accertamento peritale sulle condizioni fisiche dell'istante à termini del quarto comma del detto art. 299 c.p.p.- La doglianza non può essere condivisa.
In tema di revoca o sostituzione delle misure coercitive, l'art. 299, comma 4/ter, c.p.p. prevede, con riferimento all'accertamento sulle condizioni di salute dell'imputato, l'obbligo della perizia con esclusivo riferimento al caso in cui l'incompatibilità con la custodia cautelare in carcere venga dedotta sul rilievo di affezioni da AIDS o da grave deficienza immunitaria, restando negli altri casi il Giudice libero di decidere allo stato degli atti senza disporre perizia medica, qualora ritenga con motivazione congrua di escludere l'allegata incompatibilità o comunque adeguate le cure inframurarie prestate.
A tale regola si è correttamente attenute il Giudice a quo, laddove, condividendo le scelte di prima istanza e dando atto delle osservazioni del Coordinatore sanitario della Casa circondariale “Pagliarelli “ di Palermo, ove il RO si trovava ristretto, ha escluso con esauriente motivazione che le patologie - epatopatia HCV e esiti di intervento di meniscectomia in artoscopia al ginocchio destro fossero
-
particolarmente gravi e non suscettibili di cure adeguate con le risorse tecnico sanitarie dell'istituto.
L'ordinanza impugnata resiste quindi alla critica del ricorrente, per cui il ricorso deve essere rigettato, con conseguente onere delle spese del procedimento. La Cancelleria provvederà à termini dell'art. 94, 1/ter, disp. att. C.p.p. poiché al presente provvedimento non segue la liberazione del ricorrente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, 1/ter, disp. att. C.p.p.-
Così deciso in Roma il 3 aprile 2007.
Il Consigliere est. Il Presidente
Brucklin лу лин IL CANCELLIERE SUPER C1 Lidia Scalia
مقوی Depositato in Cancelleria oggi 28 SET. 2007 IL CANGELLIERE C1 SUPER
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