Sentenza 10 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 10/12/2002, n. 17595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17595 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2002 |
Testo completo
- 1 75 95/ 02 се REPUBBLICA ITAL IN NOME DE POPO O ITAL NC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente R.G.N. 18880/99 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Dott. Michele LO PIANO - Consigliere Cron. 41325 Rep. 4683 Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere Ud. 30/09/02 TALEVI Consigliere Dott. BE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 82640 N. sul ricorso proposto da: CO AL E D'OL IO, elettivamente domiciliati in ROMA CSO TRIESTE 87, presso 10 studio dell'avvocato BRUNO BELLI, che li difende, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente 2002 avverso la sentenza n. 2682/98 della Corte d'Appello di 1827 ROMA, Sezione I Civile, emessa il 15/07/98 e depositata 1 少 il 03/08/98 (R.G. 1508/95); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/09/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Bruno BELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 20 maggio 1988, il Ministero delle Finanze convenne in giudizio, davan- ti al Tribunale di Roma, BE LI, RI d'OL ed altri, esponendo che costoro, in sede pe- nale, erano stati riconosciuti responsabili di furto continuato e di ricettazione, relativamente al quanti- tativo di tabacchi lavorati trafugati durante una rapi- na avvenuta il 21 giugno 1985, presso il Magazzino dei Monopoli di Roma Prenestino. Chiese, pertanto, che 1 convenuti fossero condannati al risarcimento dei danni subiti. Radicatosi il contraddittorio, il Tribunale, nella contumacia di alcuni convenuti, con sentenza in data 26 novembre 1994, accolse la domanda, condannando i conve- nuti in solido a pagare al Ministero la somma di lire 200.000.000, così rivalutato il valore dei tabacchi, 2 che all'epoca del fatto delittuoso era pari a lire 115.123.832. Su gravame dei convenuti LI e D'OL, la Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 3 agosto 1998, respinse l'appello proposto, osservando, in parte motiva, che, pur essendo stati gli appellanti, con sentenza definitiva della corte di appello di Roma, assolti dal reato di rapina e riconosciuti colpevoli solo del reato di ricettazione, tuttavia, poiché tale condanna era relativa all'intero quantitativo di tabac- chi sottratto, ne discendeva che gli stessi appellanti dovessero rispondere dell'importo corrispondente al va- lore di tutta la merce. Irrilevante era, inoltre, la circostanza che un notevole quantitativo dei tabacchi fosse stato recuperato, in quanto sequestrato dalla po- lizia proprio nel garage degli appellanti, posto che, avendo l'Amministrazione fornito la prova del fatto CO- stitutivo della domanda risarcitoria, era onere degli appellanti medesimi, dagli stessi non ottemperato, quello di fornire la prova del quantitativo di tabacco riportato nella disponibilità del Ministero delle Fi- nanze per effetto del sequestro penale. Per la cassazione di tale sentenza BE LI e RI D'OL hanno proposto ricorso sulla base di due motivi. 3 L'intimata non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando omessa e falsa applicazione dell'art.2697 C.C., nonché insuf- ficiente e contraddittoria motivazione, deducono che erroneamente la sentenza impugnata aveva affermato che incombeva agli istanti l'onere di provare il quantita- tivo di merce recuperata, posto che la sentenza penale faceva riferimento alla merce asportata in termini as- solutamente generici, solo ai fini di escludere per i due imputati il contestato reato di rapina. Essendo in- dubbio, attraverso il giudicato penale, che il quanti- tativo di tabacco rinvenuto nel garage dei ricorrenti era solo un residuo di quello maggiore oggetto di rapi- na, era onere del Ministero, in relazione al reato di ricettazione contestato ai ricorrenti medesimi, di for- mulare una precisa richiesta risarcitoria, nonché la prova del tabacco rinvenuto presso i ricorrenti. La censura è fondata. Afferma testualmente la sentenza impugnata: "Inve- ro, per come si evince dall'intero contesto della cita- ta sentenza penale di questa Corte, gli appellanti sono stati riconosciuti responsabili della ricettazione dì tutta la merce che era stata oggetto di rapina, avendo consentito il ricovero dei due autocarri adibiti al 4 trasporto della refurtiva nel garage di cui erano cu- stodi. Unitamente ad altri hanno poi esitato parte del- la refurtiva medesima altrove. Gli appellanti non do- vrebbero essere condannati a risarcire il danno per la parte dei tabacco lavorato che è stato oggetto di se- questro in occasione del ritrovamento dei due autocarri nel garage di via Montasio da parte delle forze del- l'ordine. Ma il quantitativo di sigarette sequestrato nell'occasione, in quanto non ancora smistato fuori dal garage, non è noto attraverso le sentenze prodotte in atti" (pag.5 sentenza impugnata). Orbene, partendo da tale premessa, la corte di- strettuale è erroneamente pervenuta all'affermazione, secondo cui il Ministero avesse fornito la prova del fatto costitutivo, posto a fondamento della domanda risarcitoria, avendo prodotto la sentenza penale che aveva definitivamente accertato la responsabilità degli appellanti in ordine al reato di ricettazione per tutto il quantitativo di tabacco trafugato, posto che, in ef- fetti, attraverso il giudicato penale poteva dirsi for- nita, ad opera dell'attrice, solo la prova dell'an de- beatur. Infatti, poiché è pacifico che i convenuti appellanti avevano contestato il quantum, il relativo onere probatorio, secondo i principi generali di cui all'art.2697 c.c., incombeva all'amministrazione attri- 5 ce e non ai ricorrenti. La sentenza, inoltre, app re del tutto contraddittoria, laddove afferma che gli ap- pellanti non erano tenuti al risarcimento del danno del materiale rinvenuto nel loro garage e tuttavia li con- danna al pagamento di somma corrispondente al valore dell'intero carico, pur in carenza di una prova, che, come si è posto in luce in precedenza, era а carico dell'attrice, del quantitativo sottratto, del quale so- lo i ricorrenti erano tenuti a rispondere. Il ricorso è, pertanto, accolto e, conseguentemen- la sentenza impugnata è cassata con rinvio per nuo- te, Vo esame ad altro giudice, che si designa in dispositi- vo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appel- lo di Roma;
compensa le spese del giudizio di cassazio- ne. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 30 settembre 2002. Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente 6