Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 2
In tema di sanzioni amministrative, l'omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione e decisione della causa (art. 23 legge 689/81) non è causa di nullità della sentenza tutte le volte in cui la lettura stessa sia avvenuta soltanto a fine udienza, e non "immediatamente", poiché nessuna nullità può derivare dal fatto che, tra la chiusura dell'istruttoria e la lettura del dispositivo, sia trascorso un intervallo di poche ore, consentendo la stessa norma di cui all'art. 23, comma settimo della citata legge 689/81 l'adozione di un provvedimento di differimento dell'intera fase decisoria ad udienza successiva.
La pronuncia di decadenza dalla prova (nella specie, testimoniale, per effetto del suo mancato espletamento) può legittimamente essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione ed invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni, con conseguente preclusione, per la parte interessata, di ogni ulteriore richiesta di articolazione dello stesso mezzo istruttorio in secondo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1740 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AUTOTRASPORTI NF & FIGLI s.n.c., elettivamente domiciliata in Roma, via R.Grazioli Lante 16, presso l'avv.Domenico Bonaiuti e rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti Franco Miglino e Chiara Memoli del Foro di Salerno;
- ricorrente -
contro
PREFETTO della Provincia di Salerno;
- intimato -
avverso la sentenza del Pretore di Salerno n. 18 del 27/1/96. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.12.98 dal Relatore Cons. Luigi Macioce.
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Emessa dal Prefetto di Salerno o.i. n. 7899/92 in data 28.10.93 a carico del legale rappresentante della soc. Autotrasporti CO & figli ( per la violazione dell'art. 8 3 comma L. n. 132/87, per avere un autocarro della ingiunta circolato alle ore 14,45 del 13.11.88, ora e giorno nei quali la circolazione era stata sospesa), la società proponeva opposizione con ricorso 17.12.93 innanzi al Pretore di Salerno. Essa deduceva la prescrizione del credito e la avvenuta circolazione "nolente domino". Costituitosi il Prefetto, il Pretore, dopo alcuni differimenti disposti per l'astensione degli avvocati dalle udienze nonché riassunta la causa dopo la adottata cancellazione dal ruolo, con sentenza 27.1.96 rigettava l'opposizione osservando che:
- la prescrizione era stata tempestivamente interrotta dalla notificazione dell'ordinanza ingiunzione;
- il processo verbale di contestazione faceva fede della circolazione del mezzo con alla guida un dipendente della società;
- la opponente, la cui prova orale era stata ammessa, non la aveva espletata, sì ché la pretesa non conoscenza dell'uscita dell'automezzo rimaneva mera asserzione.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, fondato su tre motivi, la società Autotrasporti CO & figli, notificando l'atto al Prefetto il 24.1.1997. L'intimato non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente denunzia violazione degli artt.118 disp.att. c.p.c. e 23 commi 6 e 7 della L. 689/81 per avere il
Pretore verbalizzato conclusioni di merito mai rassegnate e deciso la causa senza previa apertura della discussione orale nonché con lettura del dispositivo differita a fine udienza. Con il secondo mezzo, poi, si denunzia la violazione dell'art. 429 c.p.c. per avere il Pretore ritenuto preclusa la prova orale senza aver pronunziato sulla sua decadenza. Con il terzo motivo, infine, si censura la sentenza per violazione degli artt. 208 e 209 c.p.c. per non avere il Pretore dichiarato la decadenza in istruttoria o in decisione e neanche valutato che l'espletamento della prova era stato, all'udienza del 25.1.96, nuovamente richiesto. Nessuna delle censure contenute nei tre motivi merita accoglimento. Quanto alle violazioni denunziate con il primo motivo, va rilevato che: A) dalla lettura del verbale 25.1.96 emerge che, come denunziato dalla ricorrente, il Pretore non invitò le parti a precisare le conclusioni ne' a procedere alla discussione orale e che, di contro, nell'intestazione della sentenza trascrisse conclusioni di merito (accoglimento dell'opposizione) non formulate, avendo l'opponente a verbale insistito nell'ammissione e nell'espletamento della prova. Ma se tali omissioni ed irregolarità sono incontestabili è pur vero che da esse nessun nocumento è alla difesa dell'odierna ricorrente derivato. Da un canto, infatti, le conclusioni di merito trascritte sono quelle che l'opponente intendeva riproporre e sulle quali la sentenza si è pronunziata;
dall'altro canto la insistenza dell'opponente sulla prova orale è stata, come appresso si esaminerà, espressamente valutata. Nè, infine, l'odierna ricorrente ha dedotto quale argomento difensivo le sia stato impedito di sviluppare nella denegata fase di illustrazione orale. B) In relazione alla censura relativa al fatto che la lettura del dispositivo sarebbe avvenuta solo a fine udienza (alle ore 13,45) e non "immediatamente", appare palese che, rispettato indiscutibilmente il requisito indefettibile della pubblica lettura del dispositivo della sentenza (cfr. da S.U. 1457/92 a cass. 6977/97- 9668/96- 9224/96), nessuna nullità può derivare dal fatto che tra la chiusura dell'istruttoria e la lettura del dispositivo sia trascorso il previsto intervallo di poche ore una volta rammentato che è in facoltà del Pretore (art. 23 comma 7 L. 689/81) di adottare un differimento dell'intera fase decisoria ad udienza successiva.
Ma infondate sono anche le censure contenute nel secondo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi. A) Sotto il profilo del dedotto vizio della sentenza per mancata pronunzia esplicita della decadenza dalla prova orale (non dichiarata in istruttoria ne' tampoco in fase decisoria), basterà richiamare il costante indirizzo di questa Corte (da ultimo cass. 7881/94 - 5751/91- 4906/91) secondo il quale la pronunzia di decadenza dalla prova ben può essere implicitamente contenuta anche nel provvedimento di chiusura dell'istruzione ed invito delle parti alla precisazione delle conclusioni. E nella specie il Pretore, che alla udienza del 25.1.96 ( fissata a seguito della riassunzione ad istanza dell'opponente) aveva verbalizzato la richiesta istruttoria di ammissione ed espletamento della prova già acquisita agli atti, da un canto provvide alla decisione della causa e, dall'altro, in sentenza, affermò che alla prova originariamente articolata non sarebbe "...stato dato seguito dall'avente interesse", con il ché conferendo motivazione alla declaratoria di decadenza implicitamente contenuta nella ordinanza di rimessione in decisione della causa. B) E tale provvedimento di decadenza devesi ritenere, contrariamente alla opinione della ricorrente, esattamente assunto. Ed invero, alla lettura degli atti (imposta dal vizio in esame) risulta che la prova orale venne dall'opponente articolata alla udienza del 24.2.94 ed in pari data dal Pretore ammessa.
L'udienza di rinvio (per l'espletamento) del 2.6.94 non venne tenuta, essendosi provveduto a rinvio d'ufficio a quella del 14.7.94 per l'astensione degli avvocati dalle udienze. Analoga sorte ebbe l'udienza del 14.7.94, rinviata d'ufficio al 24.11.94. In tal data, invece, cessata la predetta astensione e celebrata l'udienza, la causa, per la mancata comparizione dell'opponente venne cancellata dal ruolo ai sensi del novellato art. 309 c.p.c. Ed a seguito della menzionata riassunzione, la causa pervenne alla udienza del 25.1.96 al cui esito il Pretore assunse la contestata decisione. Orbene, è di tutta evidenza che, se furono giustificate dall'esercizio del diritto di astensione le assenze del procuratore dell'opponente alle udienze del 2.6.94 e del 14.7.94, nessuna ragione venne addotta a giustificare la mancata comparizione del medesimo alla udienza del 24.11.94 (la comunicazione della cui fissazione non è stato dedotto, in questa sede, essere mancata), udienza nella quale la parte interessata avrebbe dovuto presentarsi per l'escussione dei testi ammessi ed intimati o per la esibizione degli atti di intimazione dei testi non presenti. Ditalché, nell'assenza dell'opponente, ben potè il Giudice cancellare la causa dal ruolo e, per l'assenza dello stesso, ben potè il Pretore affermare, in sentenza, che alla prova orale non era "...stato dato seguito dall'avente interesse", in tal modo esattamente applicando il disposto dell'art. 208 c.p.c. del quale si lamenta, erroneamente, la violazione. Respinto il ricorso, non è luogo a provvedere sulle spese in difetto di costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1998.
Depositata in Cancelleria il 2/3/1999.