Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1740
CASS
Sentenza 2 marzo 1999

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In tema di sanzioni amministrative, l'omessa lettura del dispositivo nell'udienza di discussione e decisione della causa (art. 23 legge 689/81) non è causa di nullità della sentenza tutte le volte in cui la lettura stessa sia avvenuta soltanto a fine udienza, e non "immediatamente", poiché nessuna nullità può derivare dal fatto che, tra la chiusura dell'istruttoria e la lettura del dispositivo, sia trascorso un intervallo di poche ore, consentendo la stessa norma di cui all'art. 23, comma settimo della citata legge 689/81 l'adozione di un provvedimento di differimento dell'intera fase decisoria ad udienza successiva.

La pronuncia di decadenza dalla prova (nella specie, testimoniale, per effetto del suo mancato espletamento) può legittimamente essere contenuta nel provvedimento di chiusura dell'istruzione ed invito rivolto alle parti alla precisazione delle conclusioni, con conseguente preclusione, per la parte interessata, di ogni ulteriore richiesta di articolazione dello stesso mezzo istruttorio in secondo grado.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1740
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1740
    Data del deposito : 2 marzo 1999

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