Sentenza 8 gennaio 2002
Massime • 1
Ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo del proprio procuratore, la possibilità di effettuare la notificazione dell'atto di opposizione nella cancelleria del giudice adito deve ritenersi esclusa allorché l'autorità giudiziaria abbia sede nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui il procuratore è assegnato. Tale conclusione è imposta dal principio stabilito in via generale dall'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, che non può ritenersi derogato dall'art. 638 cod. proc. civ., posto che questa disposizione, a differenza di quelle precedentemente in vigore (artt. 8 e 15 R.D. 7 agosto 1936, n. 1531), impone la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito solo quando la parte sia costituita personalmente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/01/2002, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Franco PONTORIERI - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Rosario DE JULIO - rel. Consigliere -
Dott. Olindo SCHETTINO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LL AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI CAVALLEGGERI 4, presso lo studio dell'avvocato PATERNOSTRO GEMMA, difeso dall'avvocato LORAGNO VINCENZO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MOBILI MISCIAGNA SRL, in persona dell'Amm.re Unico Sig. MISCIAGNA Giovanna, elettivamente domiciliato in ROMA P.LE CLODIO 12, presso lo studio dell'avvocato AGOSTA GIUSEPPE, difeso dall'avvocato DE FILIPPIS LUIGI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 21/99 del Giudice di pace di MODUGNO, depositata il 22/02/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/06/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito l'Avvocato Vito PANZARINO, (depositata in udienza delega Avv. Luigi DE FILIPPIS), difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto Russo che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 04.07.1997 il Giudice di Pace di Modugno, sulla istanza della soc. Mobili Misciagna s.r.l., emetteva ingiunzione di pagamento immediatamente esecutiva in danno di AZ DA per la somma di L. 950.000, oltre che per le spese della procedura in L. 322.000, a titolo di pagamento di residuo prezzo di vendita di mobili effettuata in suo favore dalla soc. ricorrente. Poiché il debitore aveva residenza nel Comune di Andria facente parte di altra Corte di Appello, la soc. Mobili Misciagna s.r.l. nominava un procuratore domiciliatario in loco nella persona dell'Avv. Livio Campanile e per mezzo del medesimo notificava al debitore decreto e contestuale precetto di pagamento in data 17.07.1997.
A seguito di missiva del 30.07.1997 dell'Avv. Livio Campanile il difensore della soc. Mobili Misciagna nel procedimento per la richiesta di ingiunzione accertava che AZ DA aveva ottenuto dal Giudice di Pace di Modugno la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ragion per cui, non avendo ricevuto alcun tipo di notifica del provvedimento, si era recato presso gli Uffici del Giudice di Pace e colà aveva appreso che il provvedimento di sospensione, emesso inaudita altera parte, era stato emanato a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo con citazione notificata presso la Cancelleria. Nella predetta opposizione si leggeva che il debitore dichiarava di aver provveduto al pagamento della somma di cui all'ingiunzione prima dell'emissione del decreto e che, pertanto, nulla doveva alla ricorrente per il titolo dedotto ed inoltre chiedeva un risarcimento di danni per vizi di mobili acquistati.
Costituitasi in giudizio con comparsa del 14.10.1997 la soc. Mobili Misciagna s.r.l. eccepiva la improcedibilità ed inammissibilità della proposta opposizione deducendo che la notificazione dell'atto introduttivo (atto di citazione in opposizione) era radicalmente inesistente essendo stata eseguita presso la Cancelleria e non presso il domicilio eletto, ed in via subordinata la infondatezza dell'opposizione.
Con sentenza in data 22.2 - 12.3.1999 il giudice di pace di Modugno rigettava sia la domanda principale sia quella riconvenzionale, contenute nell'atto di opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto per la somma di L. 950.000, oltre spese di giudizio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione AZ DA con due motivi di gravame;
resiste con controricorso la società Mobili Misciagna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia, innanzitutto, violazione e falsa applicazione dell'art. 638 c.p.c., in relazione all'art. 314, 2° comma, c.p.c. ed all'art. 58 disp. att. c.p.c., per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto l'inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo a causa dell'avvenuta notifica dello stesso presso la cancelleria del giudice di pace di Modugno, anziché presso il domicilio del procuratore costituito in Grumo Appula. Deduce il ricorrente che il giudice di pace non ha tenuto conto, nell'interpretare la norma dell'art. 638 c.p.c., - la quale dispone che: "il ricorso deve contenere l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giudice adito;
se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria", - dell'inciso "quando è ammessa la costituzione di persona" che, essendo ammessa nel processo de quo la costituzione di persona ai sensi dell'art. 82 c.p.c. -, il quale prevede che davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede lire un milione, - la s.r.l. Mobili Misciagna poteva stare in giudizio perché il credito azionato con l'azione monitoria, era di solo L. 950.000; che l'art. 638 c.p.c. prevede, quindi, "l'obbligo di dichiarazione o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito", indipendentemente dalla circostanza che il ricorrente di fatto si sia costituito personalmente o si sia avvalso del ministero di un procuratore;
che detta norma non ha riguardo all'effettiva costituzione di persona del ricorrente, ma alla più estesa ipotesi in cui è ammessa la costituzione di persona, sia che il ricorrente di fatto usufruisca di questa possibilità, sia che, pur avendola, comunque preferisca essere assistito o difeso da un procuratore";
che, se così non fosse, "il legislatore non avrebbe usato l'espressione -quando è ammessa la costituzione di persona-, ma avrebbe usato l'espressione "quando la parte si costituisce personalmente"; che l'art. 314, 2° comma, c.p.c., che disciplina la costituzione delle parti nel procedimento davanti al giudice di pace, prevede che "le parti che non hanno precedentemente dichiarato la residenza ed eletto il domicilio nel comune in cui ha sede il giudice di pace, debbono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale al momento della costituzione"; che a detta norma rinvia anche l'art. 58 disp. att. c.p.c. che dispone che "alla parte che non ha fatto dichiarazione di residenza o elezione di domicilio a norma dell'art. 314 c.p.c., le comunicazione e le notifiche durante il procedimento possono essere fatte presso la Cancelleria, salvo contrarie disposizioni di legge"; che il procuratore della Misciagna Mobili non aveva ottemperato all'obbligo di cui all'art. 314, 2° comma, c.p.c., non avendo eletto domicilio nel comune di
Modugno, ma in quello di Grumo Appula, costringendo l'opponente a notificare correttamente l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo presso la Cancelleria del comune in cui ha sede l'ufficio giudiziario davanti al quale pende la causa. La censura è destituita di fondamento.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. sent. n. 10852/1996) che, ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo del proprio procuratore, la possibilità di effettuare la notificazione dell'atto di opposizione nella cancelleria del giudice adito deve ritenersi esclusa allorché l'autorità giudiziaria abbia sede nell'ambito della circoscrizione del Tribunale cui il procuratore è assegnato, come nel caso in esame;
che tale conclusione è imposta dal principio stabilito in via generale dell'art. 82 r.d. 22.1.1934 n. 37, che non può ritenersi derogato dall'art. 638 c.p.c., posto che questa disposizione, a differenza di quelle precedentemente in vigore (art. 8 r.d.
7.8.1936 n. 1531), impone la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito solo quando la parte sia costituita personalmente, ipotesi questa esclusa nel presente procedimento.
La tesi del ricorrente contrasta, peraltro, anche con il disposto dell'art. 170 c.p.c., secondo il quale "tutte le notificazioni e comunicazioni vanno fatte al procuratore costituito". Inoltre, nel procedimento dinanzi al giudice monocratico, l'art. 58 disp. att. c.p.c., ove prevede la notificazione degli atti presso la cancelleria nei confronti della parte che non abbia fatto dichiarazione di residenza od elezione di domicilio a norma dell'art. 314 (ora 319) c.p.c., riguarda solo il caso in cui la parte stia in giudizio personalmente, mentre, nel caso di costituzione a mezzo di procuratore, la notificazione degli atti, a norma dell'art. 82 r.d. 22.1.34 n. 37, va effettuata, se il procuratore operi nell'ambito della propria circoscrizione, nel domicilio da esso indicato o risultante dall'albo professionale, - ancorché si trovi in un comune diverso da quello della sede dell'ufficio giudiziario, - ovvero, quando eserciti fuori di detta circoscrizione, nel domicilio eletto nel luogo della sede dell'ufficio giudiziario, considerandosi in difetto elettivamente domiciliato presso la cancelleria di quell'ufficio (cfr. Cass. n. 1736/1995; Cass. S.U. n. 10008/94; Cass. S.U. n. 2945/1990). Con lo stesso primo motivo, inoltre, il ricorrente denuncia l'asserita inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione al decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale. Tale motivo resta assorbito dal rigetto della prima censura;
in ogni caso esso è infondato.
Deduce il ricorrente che l'inesistenza della notificazione può ravvisarsi solo in caso estremi, quando cioè la modalità di redazione della relata di notifica non consente affatto al destinatario dello stesso di averne conoscenza;
che il vizio dell'inesistenza giuridica dell'atto notificato è sanato dalla costituzione in giudizio del destinatario dello stesso;
che l'aver notificato presso la cancelleria sede del giudice adito, in luogo del domicilio del procuratore, potrebbe tutt'al più configurare un caso di irregolarità e/o nullità della notificazione ai sensi dell'art. 160 c.p.c., il quale stabilisce che la notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data, salva l'applicazione degli artt. 156 e 157 c.p.c.; che, in virtù del richiamo che l'art. 160 fa all'art. 156 c.p.c., vige il principio di conservazione degli atti imperfetti, per cui se l'atto ha prodotto i suoi effetti il vizio risulta sanato;
che la società Misciagna Mobili, nel costituirsi nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ha sanato la pretesa inesistenza o nullità della notificazione con efficacia ex tunc, atteso che lo scopo della notificazione consiste nell'effettiva presa di coscienza, da parte del destinatario, dell'oggetto della notificazione stessa.
La censura è infondata.
È giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. n. 9372/97 e n. 10380/1997) che si ha inesistenza giuridica della notificazione quando questa sia stata espletata in luoghi o nei confronti di persone che non abbiano alcuna relazione con il destinatario, risultando a costui totalmente estranei;
che in tal caso, infatti, l'attività compiuta è totalmente difforme dal modello legale di notificazione, strutturato nei suoi requisiti essenziali minimi, in modo che l'atto notificato possa pervenire al destinatario;
che la notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso la cancelleria del giudice a quo è inesistente, perché la stessa, in tale situazione, si risolve in un'operazione materiale di consegna dell'atto, che non ha alcun collegamento giuridico con le ipotesi di notificazione previste dalla legge;
che non può parlarsi di vizio della notificazione, che comporterebbe la nullità della stessa, perché l'atto - come nel caso in esame - è stato consegnato ad un soggetto (il cancelliere) non deputato in alcuna maniera a riceverlo ed in un luogo diverso da quello in cui doveva essere effettuato. Pertanto deve concludersi che soltanto la notificazione nulla è suscettibile di sanatoria, non già quella giuridicamente inesistente (in termini, cfr. Cass. sentt. n. 1084/96, n. 5788/95, n. 8372/95 e n. 11963/95). La costituzione in giudizio della Misciagna Mobili s.r.l. è avvenuta al solo scopo di ottenere una dichiarazione giudiziale di inesistenza della notificazione con conseguenziale eliminazione della sospensione provvisoria del decreto ingiuntivo. La nullità, invero, non può considerarsi sanata attraverso la costituzione in giudizio della Misciagna Mobili s.r.l., in quanto la stessa non si era limitata ad una difesa nel merito, ma aveva preliminarmente rilevato la nullità della notificazione. È giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentt. n. 3457/94, n. 2371/94, n. 620/96 e n. 1697/99) che nelle ipotesi di impugnazione (appello, ricorso per cassazione opposizione a d. i.) la costituzione della parte intimata ha, tutt'al più, efficacia sanante ex nunc e, pertanto, l'inammissibilità dell'atto di impugnazione non è esclusa dalla sua notifica avvenuta dopo la scadenza dei termini. Nel caso in esame nessuna sanatoria era possibile con la costituzione in giudizio, sia perché la costituzione era diretta propria a far valere la inesistenza della notificazione, sia perché il termine per la proposizione di una valida opposizione a d. i. (quaranta giorni) era abbondantemente scaduto al momento della costituzione avvenuta il 14.10.1997, essendo la notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 17.7.1997.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione sul rigetto della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Il motivo è infondato, perché il giudice di pace non è entrato nel merito del giudizio, ma si è limitato a definirlo, decidendo la questione pregiudiziale dell'inammissibilità dell'atto di opposizione a d. i., ritenuta assorbente di qualsiasi altra questione sollevata dalla Misciagna Mobili s.r.l., per cui non doveva motivare in ordine alla domanda riconvenzionale. Rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in L.606.525 (Euro 313,24), di cui L. 600.000 (Euro 309,87) per onorario di avvocato. Così deciso in Roma il 6 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria l'8 gennaio 2002