Sentenza 17 gennaio 2008
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari rigetti la richiesta del P.M. di emissione di decreto penale di condanna nei confronti di cittadino extracomunitario colpito da provvedimento di espulsione, privo di fissa dimora, elettivamente domiciliato presso difensore di ufficio, in quanto la mancanza dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e l'inidoneità a tale scopo delle notificazioni effettuate al difensore di ufficio sono riconducibili alla previsione dell'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen., inteso a garantire, attraverso la facoltà di opposizione al decreto penale, un contraddittorio eventuale e posticipato, la rinuncia al quale non può essere presupposta, pena la violazione del diritto di difesa.
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RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 2. Cass. Pen., SS. UU., 18 gennaio 2018, n. 20569https://www.iusinitinere.it/
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
Leggi di più… - 3. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 2 luglio 2018
RITENUTO IN FATTO 1. In data 15 febbraio 2017 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, richiedeva decreto penale di condanna nei confronti di M.K. in ordine al delitto di cui all'art. 624 c.p., contestatogli per avere compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della somma di euro 4,60 e di due pacchetti di sigarette, introducendosi in un furgone in sosta lasciato aperto dal suo proprietario, senza riuscire a portare a compimento l'azione perché fermato da una pattuglia delle forze dell'ordine (fatto commesso in Bologna, il 24 gennaio 2017). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, senza respingere formalmente la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2008, n. 6614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6614 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 17/01/2008
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 81
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 007749/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di;
nei confronti di:
1) ON TA N. IL 19/11/1971;
avverso ORDINANZA del 13/10/2006 GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. FRATICELLI M. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 13 ottobre 2006 il gip del Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di AR TA, imputata del delitto di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 ter, osservando che non sarebbe stata possibile la notifica del decreto, poiché si trattava di persona sedicente, priva di documenti, già raggiunta da precedenti provvedimenti di espulsione sotto diversi alias e colpita da nuovo provvedimento di espulsione. In tale contesto, l'elezione di domicilio in lingua italiana - idioma che, peraltro, non sembrerebbe conosciuto da AR TA - presso un difensore d'ufficio non garantisce l'effettiva facoltà di scelta tra opposizione e acquiescenza al decreto.
Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Brescia, il quale lamenta l'abnormità dell'atto, tenuto conto dell'avvenuta elezione di domicilio da parte dell'imputata che avrebbe reso possibile la notifica e della presuntiva ed erronea previsione del giudice circa l'impossibilità della notifica stessa.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Il decreto penale, una volta emesso, non è affatto esecutivo, imponendo la legge l'osservanza di altre procedure processuali integrative dell'efficacia. Copia del decreto penale deve, infatti, essere comunicata al pubblico ministero, al fine di consentirgli il controllo di conformità del provvedimento giurisdizionale alle sue richieste, pena il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., per violazione di legge o abnormità, ed è notificata, unitamente al precetto, al condannato e, se del caso, alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Il decreto penale di condanna deve essere notificato anche al difensore di fiducia o, in mancanza, a quello d'ufficio.
Ai sensi dell'art. 460 c.p.p., comma 4 l'impossibilità - come nel caso in esame - di effettuare la notificazione per irreperibilità dell'imputato, sia essa originaria o sopravvenuta, determina l'inefficacia del decreto, la sua revoca e la restituzione degli atti al pubblico ministero, affinché agisca ex novo. Precludendo, infatti, l'opposizione, si priverebbe, infatti, il condannato di un contraddittorio eventuale e posticipato, la cui rinuncia non può essere presupposta, pena la violazione del diritto di difesa.
2. La previsione contenuta nell'art. 460 c.p.p., comma 4, deve essere correlata, dal punto di vista dell'interpretazione logico- sistematico, con le modifiche dell'art. 175 c.p.p., comma 2, e art.157 c.p.p., comma 8 bis, introdotte con la L. n. 60 del 2005, che, da un lato, richiamano, con maggiore rigore e intensità rispetto al passato, la necessità dell'effettiva conoscenza della vocatio in iudicium da parte dell'imputato e, dall'altro, sanciscono la totale equiparazione, ai fini della conoscenza effettiva dell'atto, della notificazione presso il difensore di fiducia alla notifica all'imputato personalmente (Cass. Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic;
Cass., Sez. 1^, 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi, rv. 235036; Cass., Sez. 6^, 9 marzo 2006, Casilli;
Cass., Sez. 1^, 7 febbraio 2006, n. 8232, Zine Ei;
Cass., Sez. 1^, 25 maggio 2006, Filipi;
Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2006, Gdoura;
Cass., Sez. 6^, 9 maggio 2006, Kera). La citata equiparazione, lungi dal ridursi ad una mera fictio iuris, è ampiamente giustificata dalla natura e dalla sostanza del rapporto professionale che intercorre tra l'avvocato difensore nominato di fiducia dall'imputato e l'imputato stesso, il quale proprio nel momento in cui da il mandato al professionista con riguardo ad uno specifico procedimento, dimostra (o conferma) di essere effettivamente a conoscenza di tale procedimento, e ciò anche nel caso in cui egli risulti formalmente irreperibile all'autorità giudiziaria o, addirittura, sia dichiarato dalla stessa latitante (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic, cit;
Cass., Sez. 1^, 18 gennaio 2006, Velinov, rv. 233351). È, pertanto, del tutto ragionevole ritenere che, anche successivamente alla nomina, il perdurante rapporto professionale intercorrente tra l'imputato e il difensore di fiducia continuerà a consentire al primo di mantenersi informato sugli sviluppi del procedimento e di concordare con il difensore le scelte difensive ritenute più idonee (Cass., Sez. 1^, 16 maggio 2006, n. 19127, Gdoura, cit.; Cass., Sez. 5^, 10 maggio 2006, n. 19907, Gherasim, rv. 233868; Cass., Sez. 6^, 9 maggio 2006, n. 23549, Kera, rv. 234283), ferma restando, comunque, la possibilità di vincere tale presunzione attraverso un'idonea prova in contrario. Con la novella legislativa entrata in vigore il 24 aprile 2005 il legislatore ha, indubbiamente, scelto, tra l'altro di privilegiare il ruolo del difensore di fiducia, accentuandone ulteriormente la valenza (rispetto alla difesa d'ufficio) e riconoscendo al relativo rapporto professionale ("fiduciario" nel senso più rigoroso del termine) un inedito rilievo specifico e concreto sotto il profilo del soddisfacimento reale di tale esigenza di conoscenza effettiva (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic, cit;
Cass., Sez. 2^, 24 gennaio 2006, n. 8410, Pisaturo). Correlativamente si è riconosciuta l'intrinseca debolezza delle cosiddette "presunzioni di conoscenza" sottese alle notificazioni eseguite, ai sensi dell'art. 161 c.p.p., comma 4, artt. 169 e 165 c.p.p. al difensore d'ufficio dell'imputato processato in contumacia in quanto irreperibile (o latitante) con la conseguenza che tali notificazioni non sono di per sè idonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte dell'imputato, salvo che dagli atti non emerga in altro modo la conoscenza o che non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a stabilire un effettivo rapporto professionale con il suo assistito (Cass., Sez. 1^, 6 aprile 2006, Latovic;
Cass., Sez. 1^, 12 luglio 2006, n. 32678, Somogyi, cit.; Cass, Sez. 1^, 7 febbraio 2006, Zine Ei;
Cass., Sez. 1^, 18 gennaio 2006, n. 3998, Velinov, rv. 233351).
Ne consegue che le notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono di per sè inidonee a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato, Salvo che la conoscenza non emerga aliunde ovvero non si dimostri che il difensore d'ufficio è riuscito a rintracciare il proprio assistito e a instaurare un effettivo rapporto professionale con lui.
3. Alla luce di questi principi è possibile affermare che non è abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p. rigetta - come nel caso in esame - la richiesta di emissione del decreto penale di condanna nei confronti di un cittadino extracomunitario, colpito da provvedimento di espulsione, sedicente, privo di documenti e di fissa dimora, elettivamente domiciliato presso un difensore d'ufficio, in quanto la mancanza dell'effettiva conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e l'inidoneità a tale scopo delle notificazioni effettuate al difensore d'ufficio sono riconducibili alla previsione dell'art. 460 c.p.p., comma 4, volto a garantire, attraverso la facoltà di opposizione al decreto penale, un contraddittorio eventuale e posticipato, la cui rinuncia non può essere presupposta, pena la violazione del diritto di difesa (cfr. in senso conforme Cass., Sez. 5^, 15 giugno 2004, n. 28621, P.M. in proc. Lazar, rv. 229316; Cass., Sez. 1^, 8 maggio 2007, n. 19780, P.M. in proc. Bogdan, rv. 236826).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 gennaio 2008. Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2008