Sentenza 15 giugno 2004
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il g.i.p. rigetti la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal P.M. nei confronti di un imputato straniero già colpito da decreto di espulsione, ritenendo prevedibile che l'interessato, nonostante abbia dichiarato domicilio presso il difensore, non si trovi più in Italia e non sia in grado di esercitare concretamente la scelta tra opposizione o acquiescenza al decreto, assimilando così tale situazione a quella prevista dall'art. 460 comma quarto cod. proc. pen., che consente al giudice la revoca del decreto penale di condanna con la restituzione degli atti al pubblico ministero nei casi di impossibilità di eseguire la notificazione. (La Corte ha affermato che il provvedimento del g.i.p., essendo esplicazione di uno specifico potere riconosciutogli dalla legge - art. 459 comma terzo cod. proc. pen. -, non potrebbe mai qualificarsi come abnorme, ma al più come illegittimo). (V. Corte cost. 18 novembre 2000, n. 504)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/06/2004, n. 28621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28621 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARRONE Franco - Presidente - del 15/06/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. SICA Giuseppe - Consigliere - N. 1088
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PANZANI Luciano - Consigliere - N. 034319/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di SIENA;
nei confronti di:
1) LA TE N. IL 01/04/1980;
avverso ORDINANZA del 26/02/2003 GIP TRIBUNALE di SIENA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Con ordinanza del 25 febbraio 2003 il Gip del tribunale di Siena ha rigettato la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulato dal pubblico ministero nei confronti di LA TE sul presupposto che, tratandosi di imputato cittadino straniero già colpito da decreto di espulsione, era prevedibile che il medesimo non si trovasse più in Italia e non fosse pertanto nelle condizioni di esercitare correttamente la scelta tra opposizione e acquiescenza pur dopo la notifica del decreto nel domicilio eletto presso il difensore.
Propone ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero. Il ricorrente assume l'abnormità del provvedimento impugnato argomentando che esso erroneamente equipara la posizione dell'imputato che, come nel caso di specie, ha eletto domicilio presso il suo difensore e quella dell'imputato irreperibile o dell'imputato per il quale non è stata possibile la notifica nel domicilio dichiarato a norma dell'art. 161 c.p.p.: uniche posizioni che, legittimando la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero (art. 460 co. 4 in relazione a Corte cost. 18 novembre 2000, n. 504), possano anche legittimare la decisione del gip di respingere "in prevenzione" la richiesta di emissione del decreto stesso nei confronti di persone residenti all'estero argomentando dalla sua presumibille successiva revoca a norma del citato art. 460 co. 4 c.p.p.. Ritiene il collegio che il provvedimento con il quale il giudice non accoglie la richiesta di emissione del decreto penale di condanna formulata dal pubblico ministero nei confronti di persona espulsa dal territorio dello Stato e perciò residente all'estero e clandestina non sia abnorme.
L'art. 459 co. 3 c.p.p., nel consentire al giudice di non accogliere la richiesta del p.m. e di restituirgli gli atti, non delimita in alcun modo il relativo potere discrezionale, che deve quindi riconoscersi in tutta la sua ampiezza purché il relativo esercizio sia adeguatamente e logicamente motivato e soprattutto non sfoci in arbitrio.
Nel caso in esame, il giudice ha motivatamente assimilato la posizione dell'imputato irreperibile di cui all'art. 460 co. 1 c.p.p. a quella dell'imputato che ha eletto domicilio presso il difensore ma che si è allontanato presumibilmente dal territorio dello Stato per cause indipendenti dalla sua volontà. Ha quindi ragionevolmente giustificato il rigetto della emissione del decreto penale avendo riguardo al particolare rigore al quale, per la maggior tutela dell'imputato, il legislatore ha improntato la disciplina della notifica di tale provvedimento. Con la conseguenza che, in presenza di una motivazione logicamente adeguata, l'ordinanza impugnata può al più considerarsi illegittima, ma non è abnorme.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2004