Sentenza 8 maggio 2007
Massime • 1
Non è abnorme il provvedimento con cui il GIP rigetta la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal P.M. nei confronti di un cittadino extracomunitario, colpito da espulsione, privo di fissa dimora e di documenti, elettivamente domiciliato presso un difensore d'ufficio, sia perchè si tratta di una situazione assimilabile a quella prevista dall'art. 460, comma quarto, cod. proc. pen. di impossibilità di notifica del decreto, sia perchè deve essere privilegiata l'interpretazione delle norme che richieda la prova dell'effettiva conoscenza degli atti, dopo la modifica dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen. che disciplina la restituzione nel termine per impugnare il decreto penale di condanna richiedendo la prova dell'effettiva conoscenza del procedimento e del provvedimento, rispetto alla mera regolarità formale degli atti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/05/2007, n. 19780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19780 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 08/05/2007
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 1923
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 34727/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
nei confronti di:
BOGDAN TATIANA, N. IL 13/04/1984;
avverso ORDINANZA del 12/05/2006 GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il GIP presso il Tribunale di Brescia rigettava la richiesta di emissione del decreto penale avanzata dal P.M., rilevando che l'imputata era cittadina extracomunitaria, colpita da provvedimento di espulsione, senza fissa dimora, priva di documenti, elettivamente domiciliata presso un difensore d'ufficio e, pertanto, in una situazione del tutto simile a quella prevista dall'art. 460 c.p.p., comma 4, c.p.p. e cioè in un caso di impossibilità di notifica del decreto penale. Aggiungeva che lo stato della prevalente giurisprudenza di legittimità sul punto, era nel senso di ritenere che non si trattasse di un atto abnorme, ogni qual volta appariva del tutto verosimile che l'atto non potesse essere notificato all'imputato; inoltre, il rifiuto di emettere il decreto penale non determinava uno stallo processuale, ben potendo il P.M. adire altre vie di esercizio dell'azione penale. Contro la decisione presentava ricorso il P.M. deducendo l'abnormità dell'atto, tenuto conto che l'imputata aveva eletto domicilio presso un difensore e pertanto il giudizio di probabilità di non rintracciarla espresso dal giudice era infondato.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Lo stato della giurisprudenza di legittimità sul punto indica una prevalenza di decisioni nel senso della non abnormità del rigetto di emissione del decreto penale di condanna. Sez. 5^ 15 giungo 2004 n. 28621, rv. 229316, rileva che il provvedimento del GIP di rigetto della richiesta di decreto penale, non è abnorme, anche quando vi sia stata l'elezione di domicilio presso un difensore, quando appare probabile che l'interessato non sia in grado di esercitare concretamente la scelta tra l'opposizione o l'acquiescenza al decreto, e comunque esso è esplicazione di uno specifico potere riconosciutogli dall'art. 459 c.p.p., comma 3 Sez. 5^ 2 dicembre 2004 n. 6148, rv. 231296, ribadisce la non abnormità di tale decisione nel caso in cui si rilevi l'insufficienza, ai fini dell'effettiva conoscenza dell'atto, della procedura di notificazione al domicilio eletto presso il difensore d'ufficio.
Sez. 5^ 24 gennaio 2005 n. 8463, rv. 230884 afferma che l'atto non è abnorme sia perché trova il suo fondamento normativo nell'art. 459 c.p.p., comma 3, sia perché, da un punto di vista funzionale, non determina uno stallo del procedimento, potendo il P.M. richiedere il rinvio a giudizio.
Legata ad una fattispecie particolare è la decisione contraria, Sez. 1^ 18 giungo 2004 n. 32473, rv. 229287, secondo la quale l'atto viene considerato abnorme poiché, nel caso di specie, il GIP non aveva tenuto conto del fatto che in precedenza risultavano regolarmente notificati altri atti processuali allo stesso imputato. In senso del tutto contrario, invece si è espressa Sez. 5^ 5 aprile 2005 n. 19361, rv. 231616, secondo la quale il rifiuto del GIP di emettere il decreto penale in tali casi doveva considerarsi abnorme in quanto emesso non in conseguenza dell'accertamento della irregolarità della notifica, ma come espressione di un giudizio di inopportunità della scelta del rito operata dal P.M.. Il collegio ritiene di aderire al primo maggioritario orientamento, rilevando che la scelta di esercitare l'azione penale mediante la richiesta di emissione di decreto penale, in tali situazioni di fatto, può essere sindacata dal GIP, ogni qual volta ritenga altamente probabile che, aldilà di una regolarità formale della notifica, eseguita presso il difensore d'ufficio, presso il quale il cittadino extracomunitario elegge domicilio, non si possa raggiungere la prova che l'imputato avrà una effettiva conoscenza dell'atto. Deve infatti ricordarsi che i principi ispiratori del nostro ordinamento, dopo le modifiche introdotte alla disciplina della restituzione in termini prevista dall'art. 175 c.p.p, comma 2, riferita in modo esplicito alla fattispecie del decreto penale di condanna oltre che a quella della sentenza contumaciale, privilegiano l'effettiva conoscenza del procedimento e dei provvedimenti di condanna alla regolarità puramente formale degli atti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2007.
Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2007