CASS
Sentenza 20 maggio 2026
Sentenza 20 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/05/2026, n. 18211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18211 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXX (rinunciante) nato a [...] il XXXXXXXXXX avverso il decreto del 02/12/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35 bis O.P. avverso il decreto di rigetto della richiesta di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa avanzato nell’interesse di XXXXXXXXXX, sottoposto all’affidamento in prova terapeutico. Nei confronti di tale decreto XXXXX, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione, contestando, in sintesi, l’insussistenza del potere del Presidente del Tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'impugnazione. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Cristina Marzagalli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Successivamente, con atto del 09/04/2026, il procuratore speciale del ricorrente, avv. Ugo Ronchi, depositava atto di rinuncia al ricorso, firmato anche dalla medesima parte, in cui dava atto della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione, Penale Sent. Sez. 1 Num. 18211 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 essendo stato il XXXXX, nelle more, autorizzato a svolgere attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, [...], Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, [...], Rv. 242816 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente, in atto di rinuncia, ha dato conto delle ragioni sottese alla scelta abdicativa, rappresentate dall’essere stato il XXXXX, nelle more della decisione, autorizzato a svolgere attività lavorativa. Alla luce di quanto sopra, deve quindi intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, [...], Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, [...], Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, [...], Rv. 252910). Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO Con il decreto indicato in epigrafe il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo ex art. 35 bis O.P. avverso il decreto di rigetto della richiesta di essere autorizzato a svolgere attività lavorativa avanzato nell’interesse di XXXXXXXXXX, sottoposto all’affidamento in prova terapeutico. Nei confronti di tale decreto XXXXX, tramite il difensore, proponeva ricorso per cassazione, contestando, in sintesi, l’insussistenza del potere del Presidente del Tribunale di sorveglianza di dichiarare inammissibile l'impugnazione. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Cristina Marzagalli, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. Successivamente, con atto del 09/04/2026, il procuratore speciale del ricorrente, avv. Ugo Ronchi, depositava atto di rinuncia al ricorso, firmato anche dalla medesima parte, in cui dava atto della sopravvenuta carenza di interesse a coltivare l’impugnazione, Penale Sent. Sez. 1 Num. 18211 Anno 2026 Presidente: SIANI VINCENZO Relatore: CURAMI MICAELA SERENA Data Udienza: 29/04/2026 essendo stato il XXXXX, nelle more, autorizzato a svolgere attività lavorativa. CONSIDERATO IN DIRITTO L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen. Secondo la giurisprudenza di legittimità, il sopravvenuto difetto di interesse all'impugnazione, costituisce una causa di inammissibilità che prevale rispetto a quella della rinuncia all'impugnazione eventualmente concorrente, in quanto più favorevole non comportando la condanna al pagamento delle spese (Sez. 3, n. 57883 del 25/10/2017, [...], Rv. 271806 - 01; Sez. 1, n. 2483 del 09/01/2009, [...], Rv. 242816 - 01). Nel caso in esame, il ricorrente, in atto di rinuncia, ha dato conto delle ragioni sottese alla scelta abdicativa, rappresentate dall’essere stato il XXXXX, nelle more della decisione, autorizzato a svolgere attività lavorativa. Alla luce di quanto sopra, deve quindi intendersi venuto meno il suo interesse ad avere una decisione che apprezzi la fondatezza dell'impugnazione, ciò che ne determina l'inammissibilità. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, [...], Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, [...], Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, [...], Rv. 252910). Deve, infine, rilevarsi che, in caso di diffusione del presente provvedimento, devono essere omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così è deciso, 29/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 2